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Articolo 1626 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 28/12/2025]

Incapacità o insolvenza dell'affittuario

Dispositivo dell'art. 1626 Codice Civile

L'affitto si scioglie(1) per l'interdizione [414], l'inabilitazione [415] o l'insolvenza dell'affittuario [80 l. fall.], salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario [1179](2).

Note

(1) Si ritiene che lo scioglimento operi di diritto nel momento in cui viene pronunciata la sentenza e che la eventuale sentenza giudiziale abbia natura meramente accertativa.
(2) La garanzia può essere prestata dal locatore stesso in qualità di terzo (v. 1936 c.c.) ovvero da tutore o curatore fallimentare.

Ratio Legis

Anche tale norma (v. 1624 c.c.) si spiega in ragione del fatto che l'affitto è un contratto intuitus personae.

Spiegazione dell'art. 1626 Codice Civile

Circostanze soggettive riflettenti l'affittuario

Applicazione del principio che il contratto di affitto è concluso intuitu personae: in base a tale principio la sopravvenienza di circostanze soggettive riflettenti l'affittuario, che mettono in forse o addirittura escludono l'abilità e la diligenza di lui, giustifica lo scioglimento del contratto.

In caso di interdizione, inabilitazione o insolvenza dell'affittuario l'affitto può continuare ad aver vita se il locatore riceve idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario. La garanzia può essere costituita da pegno, ipoteca, fideiussione o meglio ancora dalla nomina per conto e a spesa della tutela o della curatela di un gestore che goda la piena fiducia del locatore.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1626 Codice Civile

Cass. civ. n. 17362/2023

L'insolvenza del delegato o dell'accollante, prevista dall'art. 1274, secondo comma, c.c., in presenza della quale è esclusa la liberazione del debitore originario, non coincide con quella prevista dagli artt. 5 e 67 l.fall., ma è quella dell'insolvenza civile di cui all'art. 1186 c.c., ed è riferibile in tal guisa a ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al delegato al pagamento o all'accollante di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche in conseguenza di una semplice situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, da valutarsi al momento dell'assunzione del debito originario da parte del nuovo soggetto, senza tener conto di fatti successivi a tale assunzione, a meno che essi non siano indicativi, in un'interpretazione secondo buona fede, della valenza effettiva di circostanze verificatesi anteriormente a tale assunzione.

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