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Articolo 1616 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Affitto senza determinazione di tempo

Dispositivo dell'art. 1616 Codice Civile

Se le parti non hanno determinato la durata dell'affitto(1), ciascuna di esse può recedere dal contratto [1373] dando all'altra un congruo preavviso(2) [1596].

Sono salvi le norme corporative(3) e gli usi che dispongano diversamente [art. 8 delle preleggi].

Note

(1) In ogni caso, in applicazione dell'art. 1573 del c.c., il rapporto non può eccedere la durata di trent'anni, salvo che nell'affitto di fondi rustici (v. 1629 c.c.).
(2) In tal caso per verificare se il preavviso è congruo si deve considerare che si tratta di bene produttivo.
(3) Il riferimento all'ordinamento corporativo deve ritenersi abrogato ai sensi del D. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369 e del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Ratio Legis

La norma si spiega in considerazione della tendenza legislativa a non consentire il sorgere di rapporti giuridici indeterminati in quanto essi sono di ostacolo ai traffici giuridici (v. 1373 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1616 Codice Civile

Principio in tema di affitto diverso da quello dei fondi rustici

Per un principio generale, del quale costituiscono applicazione l'art. 1569 del codice in tema di contratto di somministrazione e l'art. 2119 in tema di rapporto di lavoro, la mancata determinazione contrattuale della durata della locazione importa la facoltà di recesso con o senza preavviso.
Questo principio, però, si applica soltanto in tema di locazione di beni produttivi diversi dai fondi rustici; per ogni altra locazione, di beni mobili o immobili, di fondi urbani o di fondi rustici, la legge ha fissato invece una durata operativa in mancanza di accordo delle parti, e ciò allo scopo di assicurare una persistenza del rapporto, adeguata al suo contenuto economico (articoli 1574 e 1630).

Il preavviso è dato nel termine pattuito nel contratto; in mancanza, in quello stabilito dagli usi e quando anche gli usi tacciono, occorrerà aver riguardo alla natura del contratto per stabilire, caso per caso, un termine che possa ritenersi congruo.
Il principio stabilito in questo articolo non è assoluto e sono salvi gli usi che dispongono diversamente.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1616 Codice Civile

Cass. civ. n. 6354/1981

Nei contratti di durata, in cui sono previste reciproche prestazioni da attuarsi in un lungo lasso di tempo, qualora la cessazione del rapporto sia pattuita con riferimento alla consumazione di una certa quantità di beni o di merci da parte di uno dei contraenti, non può parlarsi di durata indeterminata, risultando il termine finale del rapporto prefissato in modo indiretto col rinvio al verificarsi della prevista situazione di esaurimento del bene o della merce in questione. Con la conseguenza che l'esistenza del termine finale (certus an incertus quando) preclude la possibilità del recesso unilaterale, che è applicabile ai contratti senza alcuna determinazione di tempo, essendo i suoi effetti in contrasto con un'esplicita, diversa volontà delle parti.

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