Riduzione del corrispettivo. Determinazione
La riduzione del corrispettivo deve essere fatta per tutta la durata delle riparazioni e non soltanto per il tempo che eccede il sesto della durata della locazione o i venti giorni. Naturalmente per farsi luogo alla riduzione non basterà un semplice fastidio o incomodo, ma occorrerà un mancato parziale godimento della cosa.
La riduzione non potrà essere invocata se la durata delle riparazioni si protrae oltre il termine di tolleranza per fatto o colpa del conduttore. Si pensi all'ipotesi che il conduttore ottenga dall'autorità giudiziaria la sospensione delle riparazioni contestandone l'urgenza e la sua opposizione sia dichiarata quindi infondata; si pensi anche al caso di ostruzionismo da parte del conduttore.
Scioglimento del contratto
L'obbligo del conduttore di rimanere nella cosa locata durante i restauri con congrua diminuzione del canone è subordinata al fatto che la cosa sia, almeno in parte, suscettiva di godimento. La privazione totale della cosa priverebbe il conduttore dell'intero godimento in modo che, se egli avesse previsto ciò, non avrebbe concluso il contratto.
L'articolo in esame pone in chiari termini che la facoltà del conduttore di richiedere al giudice la risoluzione del contratto si riferisce anche all'ipotesi che i lavori non si protraggono oltre il sesto della durata della locazione o oltre i venti giorni. La legge dice «indipendentemente dalla sua durata » e tale espressione non ammette perplessità.
Secondo la lettera del capoverso dell'articolo in esame la facoltà di sciogliere il contratto si dovrebbe applicare unicamente all'ipotesi di locazione di case di abitazione. Non bisogna peraltro tralasciare the la norma è compresa tra le disposizioni generali comuni a tutte le locazioni e va ritenuto pertanto che consacri un principio di carattere generale applicabile non soltanto agli edifici destinati ad essere abitati, ma anche agli altri edifici con destinazione diversa. È stato osservato che se può tornare scomodo o dannoso dover abitare per venti giorni all'albergo o in un luogo diverso dalla casa locata, è assai piu grave per un negoziante essere privo del negozio e dover cessare in modo assoluto di manifestare l'attività sua con quei segni esteriori che tanto influiscono sull'esercizio commerciale. Ma quando pure si volesse considerare la disposizione di carattere eccezionale e non suscettibile d' interpretazione estensiva e fermarsi alle espressioni letterali di abitabilità e di alloggio la soluzione non modificherebbe perché dovrebbe riconoscersi in ogni caso al conduttore la facoltà di sciogliere il contratto se le riparazioni rendono la cosa locata non suscettiva di godimento. Il conduttore ha obbligo di rimanere nella cosa locata (bottega o alloggio che sia) in quanto l'esecuzione delle riparazioni lo privi solo parzialmente del godimento della cosa: se la privazione del godimento è totale non potrà farsi luogo ad una riduzione del corrispettivo, ma il conduttore avrà facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.
Si ritiene generalmente che il conduttore abbia diritto di preferire la riduzione del corrispettivo alla risoluzione. La giurisprudenza è andata anche più in la e fondandosi sullo spirito della disposizione, secondo il quale la riduzione del canone deve essere proporzionata alla mancanza del godimento della cosa locata, ha ritenuto che nulla vieta, se la privazione dell'uso sia totale, che sia anche totale la diminuzione del canone.
Il giudice non accorderà la risoluzione del contratto in ogni caso, ma secondo le circostanze nel suo potere discrezionale. La risoluzione dovrà essere senz'altro negata quando i fatti attribuiti al locatore non presentino gravità tale da costituire un'inesecuzione, ma rappresentino piuttosto un imperfetto adempimento. Si pensi ad una locazione ultra-novennale o novennale o in genere di lunga durata e all'inconveniente che la cosa locata sia insuscettibile di godimento per pochi giorni a causa del compimento di riparazioni. In questo caso il giudice stabilirà un indennizzo od una diminuzione del canone, ma sarebbe antieconomica ed antigiuridica una risoluzione del contratto, le cui conseguenze sarebbero sproporzionate all'incomodo. Se il locatore poi offrisse, per tutto il tempo necessario alla riparazione il godimento di altra cosa immobile o mobile (ad es. un altro appartamento, un' altra automobile) sobbarcandosi a tutte le spese della temporanea sostituzione della cosa e tale sostituzione non apparisse gravosa per il conduttore, la richiesta di risoluzione sarebbe senz'altro inaccoglibile.
Derogabilità
Le norme contenute in questo articolo non hanno carattere imperativo e possono le parti derogarvi. Possono quindi i contraenti prolungare o ridurre il termine di tolleranza entro il quale il locatore può eseguire le riparazioni, possono escludere o limitare il diritto del conduttore alla riduzione del corrispettivo, possono stabilire che il diritto di invocare la risoluzione spetti non soltanto al conduttore ma anche al locatore, e così via.