Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 22818 del 29 settembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di mandato con rappresentanza, la sottoscrizione “per conto” di una determinata persona, con espressa enunciazione del nome o di altra espressione che la identifichi, deve considerarsi come spendita del nome della stessa e, quindi, attivitą compiuta in sua rappresentanza, purché sia stato effettivamente conferito il relativo potere.

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