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Articolo 1487 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia

Dispositivo dell'art. 1487 Codice Civile

I contraenti possono aumentare(1) o diminuire(2) gli effetti della garanzia(3) e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.

Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio(4). È nullo ogni patto contrario [1229, 1266, 1489](5).

Note

(1) Si pensi all'accordo tra le parti per cui il venditore, in deroga all'art. 1486 del c.c., si obbliga a corrispondere all'acquirente un risarcimento anche se questi riesca a tacitare il terzo.
(2) Ad esempio, le parti possono escludere una delle componenti della garanzia (1478, 1480, 1483, 1484 c.c.), come il prezzo o le spese sostenute.
(3) In base alla lettura combinata della norma in esame e del successivo art. 1488 del c.c. deve ritenersi che essa contempli e disciplini l'esclusione della garanzia dovuta sia per l'evizione (1483, 1484 c.c.) sia per la vendita di cosa altrui (1478, 1480 c.c.).
(4) Si pensi all'ipotesi in cui venditore, dolosamente, venda il bene anche ad un terzo al fine di conseguire il prezzo due volte.
(5) Inoltre, è sempre dovuta la garanzia se il comportamento del debitore-venditore viola l'ordine pubblico (1229 c.c.).

Ratio Legis

La norma si spiega considerando che la garanzia per l'evizione (art. 1483 ss. c.c.) è predisposta a tutela del compratore il quale, quindi, può anche scegliere di rinunciarvi. Tuttavia, quando anche vi rinunci, il venditore resta responsabile per evizione derivante da fatto proprio poichè altrimenti si farebbe dipendere dal suo mero arbitrio la soddisfazione dell'acquirente.

Brocardi

Naturalia negotii

Spiegazione dell'art. 1487 Codice Civile

Modificazione ed esclusione della garanzia

Attesa la libertà di contrattare, possono i contraenti aumentare o diminuire come meglio credono gli effetti della garanzia e possono anche liberarne del tutto il venditore.
È materia lasciata alla piena libertà dei contraenti: è materia essenzialmente non inderogabile poiché l'evizione può avere ragioni re­mote e che possono esser ignorate dallo stesso venditore.
D'altra parte per il solo fatto di aver proposto al compratore di non volergli rispondere per garanzia, o di volergli rispondere meno rigorosamente che per legge, il venditore dà un salutare avviso al compratore: lo mette in guardia, lo incita ad indagare più acutamente i titoli di proprietà.
Reciprocamente nessun danno ha il venditore se il compratore gli propone di aumentare gli effetti della garanzia, poiché lo incita a ricercare con maggior diligenza se vi siano ragioni di preoccupazione.


Limite alla volontà delle parti

L'unico limite imposto dalla legge è che non può il venditore escludere l'evizione derivante da un fatto suo proprio: è nullo perciò ogni patto contrario.

Se il venditore potesse tenersi irresponsabile per garanzia derivante dal fatto suo proprio, questo patto sarebbe assurdo e ripugnante.
Assurdo perché lascerebbe ad arbitrio del venditore la determinazione dell'obbligazione del compratore il quale sarebbe tenuto per il solo fatto della volontà del venditore.
Ripugnante perché il venditore sarebbe autorizzato a liberarsi dalla responsabilità in cui incorre per un fatto illecito che gli si consentirebbe di compiere impunemente.
Il caso tipico è quello di chi dopo aver venduto, torna a vendere la stessa cosa ad altri che, primo ottenendo il possesso, ovvero per primo trascrivendo, è preferito in pregiudizio al primo compratore e contro di lui vittoriosamente agisce in revindica.
Tale sleale venditore non può esonerarsi dalla responsabilità per evizione verso il primo compratore ch'egli ha addirittura truffato.
È un caso ancor più grave di quello del venditore cui è vietato far valere diritti da lui acquistati contro il compratore perché quem, de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio (art. 1479 cod. civ.): qui non si tratta di respingere l'azione del venditore che non può pretendere quel che poi dovrebbe restituire, si tratta di evitare un danno ancor più ripugnante. Occorre vietare al venditore di poter impunemente togliere al compratore quel che pure gli ha venduto.

Pure per analoghe considerazioni morali il venditore tenuto a garantire i vizi della cosa venduta non può escludere la propria responsabilità se li tacque in malafede al compratore. Analogamente, pur se escluse la garanzia per vizi della cosa venduta, anche se i vizi erano facilmente riconoscibili, è obbligato per garanzia il venditore che abbia dichiarata la cosa esente da vizi : articoli 1489, 1490 e 1491 cod. civ. L'obbligo del venditore di prestare garanzia per l'evizione derivante da un fatto suo proprio e la nullità di qualsiasi contraria convenzione non si estendono al caso di divisione di beni comuni, dato che questa ha carattere dichiarativo e non traslativo di diritti.

Gli articoli 1487, 1489, 1490 e 1491 intendono combattere la slealtà del venditore, liberissimo di modificare come crede la propria responsabilità, ma non per questo autorizzato a compiere veri atti di frode.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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