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Articolo 1486 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Responsabilità limitata del venditore

Dispositivo dell'art. 1486 Codice Civile

Se il compratore ha evitato l'evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di denaro(1), il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia(2) col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese(3).

Note

(1) La fattispecie si riferisce alla c.d. tacitazione del terzo, con la quale l'acquirente respinge le pretese del terzo mediante corresponsione del prezzo del bene.
(2) Il venditore è liberato da tutte le conseguenze quindi, deve ritenersi, anche dall'obbligo di risarcire il danno.
(3) Gli interessi decorrono dal momento in cui il compratore versa il prezzo al terzo mentre le spese sono quelle relative alla vendita (1475 c.c.) ma anche le eventuali ulteriori spese, ad esempio quelle giudiziali.

Ratio Legis

Il legislatore attribuisce al venditore un'agile strumento di liberazione dalla garanzia cui è tenuto per l'ipotesi in cui l'acquirente, a sua volta, sia riuscito a tacitare le pretese del terzo: ciò si giustifica proprio in considerazione del fatto che il compratore ha potuto conservare la proprietà del bene, per cui non è necessario far gravare sul venditore delle conseguenze eccessive.

Spiegazione dell'art. 1486 Codice Civile

Responsabilità limitata del venditore

Se transattivamente, mediante il pagamento di una somma di danaro, il compratore ha evitato l'evizione, resta sempre il suo obbligo (se vuol essere garantito) di provare che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l'evizione: sicché ha diritto al rimborso della somma pagata se dimostra che essa è inferiore al danno di cui avrebbe dovuto essere risarcito.
Il venditore non può pretendere che il compratore si sobbarchi senz'altro a perdere la proprietà acquistata: e deve subire la transazione del compratore se vantaggiosa.
Reciprocamente, e per la medesima ragione, se il compratore ha vantaggiosamente transatto evitando l'evizione mediante il pagamento di una somma di danaro, il vantaggio della transazione e nell'interesse anche del venditore il quale perciò può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese.

Nel transigere il compratore certo non ha avuto l' animus aliena negotia gerendi: egli ha agito per sè: ha transatto per sè e non ha certo pensato a fare gli interessi del venditore.
Ma poiché il venditore aveva con lui interessi comuni, giova al venditore la transazione fatta dal compratore: analogamente la transazione fatta dal creditore o dal debitore con uno dei debitori o dei creditori in solido ha effetto nei confronti di quegli altri che dichiarano di volerne profittare: art. 1304 cod. civ..


Sua giustificazione

Questa opportuna limitazione della responsabilità del venditore si giustifica poi per la nozione medesima della vendita che obbliga il venditore a trasferire la proprietà della cosa venduta. Se l'impedimento al trasferimento della proprietà è stato comunque tolto di mezzo, non ha piu altro interesse il compratore che di essere indennizzato del danno sofferto: e tanto di guadagnato per tutti se, sia pure per la propria diligenza e scaltrezza, è riuscito a subire un danno minore.
Non v'è ragione che non ne profitti anche il venditore.

In realtà in ogni evizione, accanto all'innegabile responsabilità del venditore, vi è sempre un elemento di responsabilità del compratore che nell'ipotesi piu benevola non ha sufficientemente valutato i pericoli cui andava incontro nell'acquisto: non ha sufficientemente (per lo meno il più delle volte) esaminato le possibilità di essere evitto.
Ancora: la facoltà del venditore di profittare dell'eventualmente vantaggiosa transazione del compratore si giustifica per la innegabile analogia che v'è fra transazione e giudicato. Il venditore — come potrebbe profittare d'un giudicato che magari ingiustamente ha dato ragione al compratore minacciato d'evizione — così può afferrarsi al comodo salvataggio della vantaggiosa transazione stipulata dal compratore.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1486 Codice Civile

Cass. civ. n. 622/1976

Nell'ipotesi di evizione parziale, evitata dal compratore mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore ha facoltà a norma dell'art. 1486 c.c., di liberarsi dalle conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese. Tuttavia, qualora il venditore ritenga che la somma pagata dal compratore al terzo sia maggiore di quella che egli dovrebbe per l'evizione parziale della cosa, può scegliere la via della garanzia ordinaria ed eseguire i rimborsi posti a suo carico dalla legge.

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