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Articolo 1488 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Effetti dell'esclusione della garanzia

Dispositivo dell'art. 1488 Codice Civile

Quando è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il compratore può pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese(1).

Il venditore è esente anche da quest'obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore [1489].

Note

(1) L'esclusione della garanzia, quindi, può condurre solo all'esclusione del diritto al risarcimento del danno. La norma, inoltre, va coordinata con l'art. 1229 del c.c. e ne deriva che il risarcimento è sempre dovuto se il fatto comporta anche violazione di norme di ordine pubblico.

Ratio Legis

L'esclusione della garanzia elimina per l'acquirente di un bene altrui (1478, 1480 c.c.) il diritto alla risoluzione del contratto, alla restituzione del prezzo ed al risarcimento del danno. Invece in caso di evizione non viene meno il diritto alla restituzione del prezzo, al fine di garantire l'equilibrio contrattuale, a meno che il compratore non abbia espressamente assunto anche tale rischio.

Spiegazione dell'art. 1488 Codice Civile

Esclusione della garanzia. Effetti

Quando è esclusa la garanzia, i contraenti hanno inteso soltanto escludere il risarcimento dei danni ai sensi dei precedenti articoli 1479 e 1480 cod. civ., i quali poi richiamano l'art. 1223 cod. civ. che comprende nel danno il lucro cessante e la perdita sofferta.
Ma l'esclusione della garanzia non basta a togliere al compratore evitto il diritto di pretendere la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese. Il compratore evitto non sarà indennizzato del lucro mancato (ad es. se la cosa evitta era aumentata di valore) né di quanto si riprometteva ancora di lucrare; non avrà quanto è conseguenza immediata e diretta della sofferta evizione: ma può pretendere la restituzione del prezzo pagato e delle spese: principalmente tasse, onorari, mediazioni.


Eccezione all'obbligo di rimborso del prezzo e delle spese

Anche da quest'obbligo di rimborso del prezzo e delle spese è liberato il venditore se la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore: se cioè il compratore (evidentemente conoscendo le possibilità di evizione e volendosele addossare) ha dichiarato di contrattare a suo rischio e pericolo.

Occorre 1' espressa dichiarazione del compratore di comprare a suo rischio e pericolo.
Se questa dichiarazione vi è, essa è sufficiente ad eliminare la responsabilità del venditore: non occorre che egli abbia fatto conoscere al compratore le possibilità prossime o remote dell'evizione. Al contrario, se non vi è questa dichiarazione espressa del compratore, di comprare a suo rischio e pericolo, anche se esclusa la garanzia, anche se imminente il rischio dell'evizione, deve sempre il venditore restituire il prezzo e le spese.
La dichiarazione del compratore di acquistare a suo rischio e pericolo normalmente è conseguenza dell'esame delle eventualità anche prossime di evizione. Ma questo è, per così dire, il motivo della dichiarazione del compratore: perciò se la dichiarazione esiste, essa è sempre valida; se non esiste non può essere supplita da equipollenti.
Certo non occorrono espressioni sacramentali; ma è necessaria l'espressa dichiarazione che il rischio e pericolo è tutto a carico del compratore.

Massime relative all'art. 1488 Codice Civile

Cass. civ. n. 314/2013

La vendita in cui sia stato convenzionalmente modificato il contenuto della garanzia per evizione, esonerandosi il venditore, pur tenuto alla restituzione del prezzo, dal pagamento di qualsiasi tipo di indennizzo, mantiene il proprio carattere commutativo e non č configurabile come un negozio aleatorio a rischio e pericolo del compratore. Ne consegue che, per effetto della pattuizione di siffatta diminuzione della garanzia, il venditore č esentato dal risarcimento dei danni, ma, ai sensi dell'art. 1488, primo comma, c.c., non č liberato dall'obbligo, oltre che di restituire il prezzo pagato, di rimborsare le spese accessorie alla stipulazione dell'atto e non ripetibili.

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