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Articolo 1452 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Effetti della rescissione rispetto ai terzi

Dispositivo dell'art. 1452 Codice Civile

La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi(1), salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione [2652 n. 1, 2690 n. 1](2).

Note

(1) La norma non distingue tra acquisti a titolo oneroso o gratuito e nemmeno tra terzi in buona fede o in malafede, pertanto si applica a tutte le ipotesi.
(2) Tra le parti, invece, la rescissione ha efficacia retroattiva e travolge le prestazioni già eseguite, che diventano indebite (v. 2033 c.c.).

Ratio Legis

La rescissione è espressione di uno squilibrio oggettivo e strettamente attinente alla situazione delle parti contraenti: pertanto, essa di regola non pregiudica l'acquisto dei terzi.

Spiegazione dell'art. 1452 Codice Civile

Portata della rescissione tra le parti e rispetto ai terzi

Pronunciata la rescissione, il rapporto giuridico dovrebbe aversi come non mai costituito.

Ciò vale tra le parti; quanto ai terzi, l'articolo in esame — riproducendo, migliorato, il disposto dell'art. #1308# cpv. codice del 1865 — ne fa salvi i diritti, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione.

La disposizione è in relazione agli articoli 2652, n. 1 e 2690, n. 1 cod. civ., che prescrivono la trascrizione delle domande di rescissione quando oggetto del contratto rescindibile siano beni immobili o beni mobil registrati, con la conseguenza che «le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati da un terzo in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda»

In altre parole:

a) trattandosi di beni registrati, il terzo avente causa (anche se a titolo gratuito) dal convenuto in rescissione, il quale abbia trascritto o iscritto il suo titolo, prima della trascrizione della domanda di rescissione, resta al coperto dagli effetti della relativa sentenza;
b) ove il contratto rescisso abbia per oggetto beni mobili non soggetti a registrazione o di fatto non registrati, i terzi aventi causa sono esenti dagli effetti della rescissione.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

284 Con criteri analoghi ho regolato le conseguenze della rescissione (art. 307), dopo aver stabilito l'insanabilità del contratto rescindibile (art. 306), di cui il progetto del 1930 parlava all'ultimo comma dell'art. 231.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

659 La rescissione assume aspetti propri in confronto all'azione di annullamento: non si possono applicare i principii della convalida (art. 1451 del c.c.), e la pronunzia non pregiudica i diritti dei terzi, anche se acquistati a titolo gratuito, salvi i principii della trascrizione (art. 1452 del c.c.). L'azione si prescrive entro un anno, anziché in cinque come per l'annullamento; ma si applica il maggior termine di prescrizione previsto dall'art. 2947 del c.c., terzo comma, quando il fatto costituisce reato (art. 1449 del c.c.).

Massime relative all'art. 1452 Codice Civile

Cass. civ. n. 1599/1976

La pronuncia di rescissione, non diversamente da quella di risoluzione del contratto, produce due effetti: a) un effetto liberatorio, relativo alle prestazioni non ancora eseguite, che non dovranno più eseguirsi né dall'una né dall'altra; b) un effetto restitutorio, relativo alle prestazioni già eseguite, che ciascuna parte ha vicendevolmente diritto di ripetere dall'altra. Orbene, mentre l'effetto liberatorio si manifesta ex nunc e risponde al carattere costitutivo della pronuncia, l'effetto restitutorio, viceversa, non può che imporsi retroattivamente: le cose ricevute devono quindi essere restituite con tutti gli accessori e le utilità che frattanto esse abbiano prodotto e sulle somme ricevute, e da restituire, devono così corrispondersi gli interessi legali dalla data in cui le somme stesse vennero ricevute.

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