Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9166 del 24 giugno 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto di mandato in forza del quale un soggetto si sia impegnato ad acquistare e a trasferire al mandante la proprietą di un certo numero di azioni di una societą ha ad oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, nell'ambito del quale la proprietą si trasmette esclusivamente, a norma dell'art. 1378 c.c., mediante l'individuazione dei beni che ne formano oggetto. Pertanto, qualora le azioni non siano state individuate o siano confuse nel patrimonio del mandatario che ne abbia acquistate una quantitą superiore, sussiste inadempimento del mandatario all'obbligo essenziale di ritrasferire al committente la cosa acquistata per suo conto, facendogliene acquistare la proprietą.

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