Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3559 del 25 marzo 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella vendita di cose determinate solo nel genere, l'individuazione del bene avviene, salvo diversa specifica intesa tra le parti, mediante la consegna (al vettore, quando trattasi di prodotti che devono essere trasportati da un luogo all'altro). Ove i contraenti pattuiscano che, per esigenze di uno di loro, il termine di consegna possa essere differito a richiesta, anche l'individuazione del bene viene differita, se detta richiesta sia formulata, a meno che nel contratto non sia diversamente disposto.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.