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Articolo 1334 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Efficacia degli atti unilaterali

Dispositivo dell'art. 1334 Codice Civile

Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza(1) della persona alla quale sono destinati(2).

Note

(1) Per determinare la conoscenza si deve guardare al successivo art. 1335 del c.c..
(2) La norma si riferisce agli atti unilaterali recettizi che si contrappongono a quelli non recettizi, che producono effetti dal momento in cui vengono posti in essere, a prescindere dalla conoscenza che ne abbia il destinatario. È tale, ad esempio, la revoca della proposta contrattuale (1328 c.c.).
L'atto recettizio non va confuso con l'atto giuridico in senso stretto: il primo esprime un concetto temporale, cioè relativo al momento di produzione degli effetti; col secondo si mette in luce una caratteristica soggettiva, cioè che l'atto produce effetti a prescindere dal fatto che essi siano voluti o meno dal suo autore (v. 1219 c.c.).

Ratio Legis

La norma tutela, da un lato, il destinatario dell'atto poichè stabilisce che l'atto è efficace solo da quando questi ne ha conoscenza, non prima; dall'altro, l'autore dell'atto, poichè da tale momento in poi egli può considerare efficace l'atto.

Spiegazione dell'art. 1334 Codice Civile

Atti unilaterali recettizi e atti unilaterali non recettizi

Sembra indiscutibile che l'art. 1334 regola i negozi giuridici recettizi, per i quali soltanto può ammettersi una direzione della dichiarazione verso una persona determinata, come attività di comunicazione alla medesima della dichiarazione emessa. Se questi atti devono portarsi a conoscenza della persona che vi ha interesse, chiaro è che i1 momento in cui essi cominciano a produrre il loro effetto è quello in cui il destinatario ne ha notizia. L'irrevocabilità è l'effetto immediato e costante per ogni categoria di atti giuridici unilaterali; ma, divenuto irrevocabile, l'atto contemporaneamente fa scaturire le ulteriori conseguenze giuridiche, delle quali è suscettibile secondo la sua natura particolare. Però non è nell'essenza della recettizietà, che la dichiarazione sia efficace soltanto ad avvenuta conoscenza (presunta): eccezioni, ad esempio, si prevedono nell'art. 525, della legge cambiaria (r. d. 14 dicembre 1933, n. 1669) e nell'art. 475, della legge sull'assegno bancario (r. d. 21 dicembre 1923, n. 1736), che fanno rimontare alla data della spedizione per posta l'effetto degli avvisi ivi previsti.

Il momento in cui acquistano efficacia gli atti non recettizi non è determinato da alcuna norma espressa; la dottrina in sulle prime si è limitata ad affermare che gli atti non recettizi hanno rilevanza tosto che siano manifestate o emesse le dichiarazioni di cui constano. Formula vaga ed imprecisa, la quale afferma la necessità indiscutibile che l’atto di volontà sia esteriorizzato perché produca efficacia, ma non indica quale grado di esternazione si esiga per la sua rilevanza giuridica. A tutta prima, avendo in conto il fatto che anche per gli atti non recettizi vi è un destinatario, quanto meno degli effetti giuridici, si dovrebbe dire che l'efficacia dell'atto non recettizio derivi dalla (possibilità della) sua percezione da parte del destinatario degli effetti; ma ciò comporterebbe direzione della dichiarazione verso il destinatario stesso, il che non è voluto dalla legge. Basterà invece che la dichiarazione sia obiettivamente accertabile e percepibile da un terzo qualsiasi. Il che non è differenza di poco rilievo, perché la esigenza di fare sì che l’interessato percepisca e accerti la dichiarazione impone di tener conto della situazione dell'interessato e soltanto di questa, mentre, richiedendo il minimo di obiettiva accertabilità e riconoscibilità, si intende imporre al dichiarante l'onere di comportarsi in modo che un qualsiasi terzo, anche non interessato, sia in grado di conoscere e constatare la dichiarazione stessa.

Con ciò non si intende sostenere che il grado di esternazione della dichiarazione non recettizia debba essere sempre tanto intenso da esigere il suo distacco dalla persona del dichiarante. Un. problema del genere può sorgere rispetto alle dichiarazioni scritte, se il documento che le contiene rimane nella sfera della disponibilità del dichiarante dopo la sua formazione; ma l'esempio del testamento olografo, che ha efficacia (post mortem) per quanto il testatore non se ne sia spossessato dopo averlo redatto, consiglia di non affermare che, di massima, la semplice redazione del documento non sia sufficiente atto di esternazione capace di attribuire effetti al negozio unilaterale non recettizio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1334 Codice Civile

Cass. civ. n. 1454/2019

Sebbene il recesso sia atto irrevocabile dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto notizia ai sensi dell'art. 1334 c.c., ciò non esclude che le parti, nel rispetto dell'autonomia contrattuale, possano far venire meno gli effetti della fattispecie estintiva, ponendo in essere una concorde manifestazione di volontà che, nel caso di contratto in forma scritta "ad substantiam", deve risultare da atto scritto.

Cass. civ. n. 15500/2018

La revoca all'autorizzazione dell'uso del bancomat da parte della banca intermediaria integra un'ipotesi di recesso dal rapporto contrattuale intercorrente tra le parti e, pertanto, quale atto unilaterale recettizio, ex art. 1334 c.c., produce i suoi effetti solo se preventivamente comunicata al cliente.

Cass. civ. n. 12658/2018

L'atto interruttivo della prescrizione, quale mero atto unilaterale recettizio, produce effetti anche quando il suo destinatario sia un incapace naturale, purché gli pervenga nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c.

Cass. civ. n. 8006/2009

La disdetta di un contratto di locazione (nella specie, relativo ad immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione), è un atto recettizio, che produce i propri effetti (consistenti nell'impedire il rinnovo del contratto, e non già nello sciogliere il contratto in corso) solo dal momento in cui perviene al destinatario, salva una diversa pattuizione delle parti. È, pertanto, tardiva la disdetta spedita prima del termine contrattualmente previsto per l'esercizio della relativa facoltà, ma pervenuta al destinatario successivamente a tale data.

Cass. civ. n. 4391/2007

Le dimissioni del lavoratore costituiscono un atto unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto nel momento in cui pervengono a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo, con la conseguenza che la successiva revoca delle stesse è inidonea ad eliminare l'effetto risolutivo che si è già prodotto, restando limitata la prosecuzione del rapporto al solo periodo di preavviso. Tuttavia, in applicazione del principio generale di libertà negoziale, le parti possono consensualmente stabilire di porre nel nulla le dimissioni con conseguente prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto stesso e, in tal caso, l'onere di fornire la dimostrazione del raggiungimento del contrario accordo, che, come le dimissioni, non richiede la forma scritta, salva una diversa espressa previsione contrattuale, è a carico del lavoratore. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata sentenza di merito con la quale era stato annullato il licenziamento intimato nei confronti di un lavoratore, sul presupposto che il rapporto di lavoro fosse ancora in corso, poiché le precedenti dimissioni del lavoratore stesso si sarebbero dovute considerare superate dal sopravvenuto accordo contrario intercorso con il datore di lavoro, che aveva accettato la revoca della dichiarazione di volontà dimissionaria del prestatore e la prosecuzione del rapporto lavorativo, senza che in proposito potesse ritenersi necessaria l'adozione della forma scritta, non imposta né da alcuna pattuizione convenzionale né dalla specifica contrattazione collettiva in concreto applicabile nel settore del commercio).

Cass. civ. n. 20784/2006

L'atto unilaterale recettizio, i cui effetti si producono, ai sensi dell'art.1334 c.c., nel momento in cui il destinatario ne ha conoscenza, si reputa conosciuto quando, avuto riguardo alle previste modalità della sua comunicazione, consegna o spedizione, da accertarsi caso per caso dal giudice di merito, possa ritenersi che il destinatario medesimo ne abbia avuto conoscenza o ne abbia potuto avere cognizione usando la normale diligenza, ricadendo su di lui, in presenza di tali condizione, l'onere di dimostrare di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

Cass. civ. n. 18911/2006

Il licenziamento, quale negozio unilaterale recettizio, è assoggettato alla norma dell'art. 1334 c.c. e pertanto produce effetto nel momento in cui il lavoratore riceve l'intimazione da parte del datore di lavoro, con la conseguenza che la verifica e le condizioni che legittimano l'esercizio del potere di recesso deve essere compiuta con riferimento al momento in cui detto negozio unilaterale si è perfezionato. Pertanto qualora l'assenza dal lavoro per malattia si sia protratta per un tempo superiore al periodo di comporto, il legittimo recesso del datore di lavoro, non tempestivamente impugnato, non può essere inficiato dalla successiva affermazione in giudizio (nella specie: dopo quattro anni) della natura lavorativa dell'infortunio, qualora il datore di lavoro non sia stato chiamato nel giudizio promosso a tal fine nei confronti dell'Inail, non potendo la sentenza emessa in detto giudizio esser fatta valere nei confronti di chi a quel giudizio non abbia partecipato.

Cass. civ. n. 15678/2006

Alla stregua dell'art. 1334 c.c. — secondo cui gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati — la dichiarazione di volontà, espressa con l'atto unilaterale di recesso, si perfezionata con la sola emissione e a tale momento occorre risalire per valutare la capacità e volontà del dichiarante. Conseguentemente, il cessionario dell'azienda subentra in tutti i rapporti dell'azienda ceduta nello stato in cui si trovano, ivi compreso il rapporto caratterizzato da un licenziamento intimato dal cedente, con onere, per il lavoratore, di impugnare il recesso nei sessanta giorni per evitare di incorrere nella decadenza di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966.

Cass. civ. n. 15617/2005

Qualora l'ingiunzione fiscale venga notificata invalidamente e la notificazione venga dichiarata invalida, il venir meno della sua idoneità a svolgere la funzione sua propria di precetto in funzione dell'esecuzione minacciata per il caso di mancata opposizione, non esclude che — in dipendenza della sua idoneità a svolgere, sul piano dei requisiti di contenuto e di forma, la funzione di atto di intimazione di pagamento — la circostanza che essa sia comunque pervenuta, nel quadro del procedimento notificatorio del quale si sia accertata l'invalidità, in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, possa essere considerata idonea a determinare l'applicazione delle norme degli artt. 1334 e 1335 c.c. e, dunque, ad attribuirle l'efficacia di idoneo atto interruttivo della prescrizione, in difetto della prova da parte del destinatario di quanto l'art. 1335 c.c. esige per l'inoperatività della presunzione di conoscenza.

Cass. civ. n. 9485/2003

In tema di validità ed efficacia dell'atto amministrativo, non trova applicazione il disposto dell'art. 1334 c.c. a tenore del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario, valendo, di regola, il principio opposto, secondo cui l'effetto innovativo dell'esercizio unilaterale del potere produce effetto senza bisogno di comunicazione al destinatario. Ne consegue che nel giudizio volto all'accertamento dell'inesistenza di un'obbligazione contributiva previdenziale non ha rilevanza la mancata conoscenza, da parte del destinatario della pretesa, del decreto ministeriale che abbia incrementato la misura della contribuzione. (Nella specie, nell'enunziare il principio surriferito, la S.C. ha precisato che non veniva in considerazione una fattispecie di illecito amministrativo, in ordine al quale la mancata conoscenza del precetto avrebbe potuto rilevare, ai sensi dell'art. 3 della legge 689 del 1991, anche in relazione all'art. 5 c.p.).

Cass. civ. n. 15376/2000

L'invio al cliente, da parte del professionista, della parcella per le prestazioni svolte produce effetto, ai sensi dell'art. 1334 c.c. allorché perviene al destinatario il quale, a meno che non sia stata redatta conformemente ad un precedente accordo tra le parti, può accettarla o rifiutarla. Pertanto spetta al giudice di merito accertare se il pagamento della somma richiesta con la prima parcella non sia liberatorio perché effettuato dopo l'arrivo di una seconda parcella, implicante la revoca di quella proposta per prima.

Cass. civ. n. 9943/1993

Quando le parti di un contratto (nella specie, apertura di credito regolata in conto corrente) convengono che una comunicazione debba avvenire mediante raccomandata, perché la comunicazione, che è atto unilaterale recettizio al quale, in difetto di diversa pattuizione, si applica la disciplina prevista dagli artt. 1334 e 1335 c.c., produca effetti non è sufficiente che la raccomandata sia spedita, occorrendo invece che essa pervenga a conoscenza del destinatario (art. 1334 c.c.) oppure che essa possa presumersi da questo conosciuta (art. 1335 c.c.).

Cass. civ. n. 5144/1981

La promessa unilaterale di vendita immobiliare deve rivestire la forma scritta (a pena di nullità) ai sensi dell'art. 1351 c.c., che la prevede per il contratto preliminare e trova applicazione analogica per la promessa.

Cass. civ. n. 3419/1981

Ai sensi dell'art. 1334 c.c., gli atti unilaterali (recettizi) producono effetto dal momento in cui pervengono, in qualsiasi modo, a conoscenza delle persone cui sono destinati, salva, peraltro, la prova, il cui onere grava sul dichiarante, dell'eventuale illiceità del modo in cui uno di tali atti è pervenuto a conoscenza del destinatario.

Cass. civ. n. 86/1972

Ai sensi dell'art. 1334 c.c., gli atti unilaterali producono effetti dal momento in cui pervengono in qualsiasi modo a conoscenza della persona alla quale sono destinati. La notificazione dell'atto non è, quindi, elemento necessario ai fini dell'efficacia della dichiarazione recettizia. (Nella specie sono state riconosciute valide procure a vendere non notificate né comunicate ai destinatari, ma delle quali costoro erano venuti a conoscenza mediante la loro esibizione in giudizio).

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Consulenze legali
relative all'articolo 1334 Codice Civile

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Luigi O. chiede
giovedì 10/10/2019 - Lazio
“Vorrei una spiegazione circa il contenuto di un atto notarile per “affitto con riscatto”.
Vorrei sapere se l’inquilino comunica con raccomandata rr la volontà di acquisto 120 giorni prima del diritto di acquisto, la raccomandata in questione è valida? Di una raccomandata rr, infatti, non ritorna la rr al mittente.”
Consulenza legale i 18/10/2019
Dalla documentazione esaminata non si comprende in modo chiaro di che tipo di locazione si tratti: manca, infatti, la prima pagina con l’oggetto del contratto.
In ogni caso, pare quasi - dal contenuto dell’art. 4 di quest'ultimo relativo al ”diritto all’acquisto” - che la disciplina del rapporto in esame sia stata costruita sul modello di una norma di legge relativa alle locazioni di immobili di edilizia popolare.

L’art. 1, infatti, del D.M. 21 giugno 2017, decreto di attuazione del D.L. 47/2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge 80/2014) in materia di “contratti di locazione e di futuro riscatto delle unità immobiliari di edilizia sociale”, così recita: “Il diritto di riscatto è esercitato dal conduttore mediante trasmissione della relativa dichiarazione, da inviare al locatore mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Le parti stipulano il relativo atto di trasferimento entro 120 giorni dal ricevimento della dichiarazione di riscatto, presso il notaio designato dal conduttore”.

Col suddetto decreto ministeriale, dunque, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha in pratica fissato le tempistiche e tutti gli aspetti rilevanti sulle procedure di riscatto.
La legge impone, per l’esercizio del diritto al riscatto, che il conduttore invii la dichiarazione di riscatto tramite raccomandata a/r o pec: è poi dal ricevimento della dichiarazione che le parti avranno 120 giorni di tempo per la stipula del passaggio di proprietà.

Come si vede, è indispensabile individuare il momento esatto in cui la dichiarazione viene ricevuta dal locatore, perché solo da questa data decorreranno i 120 giorni per la stipula dell’atto notarile. Ed è per questo che nella norma si parla di raccomandata con ricevuta di ritorno oppure di pec, perché solo in questi due casi il mittente ha la certezza della data di ricevimento.
Conseguentemente ciò vuol dire che una raccomandata r/r o qualsiasi altro mezzo diverso dai due prescritti dalla legge (e la formulazione della norma fa intuire che l’indicazione è tassativa) non sarà utilizzabile e che l’utilizzo di quelle modalità non renderà la dichiarazione legalmente valida.

Ciò detto, e tornando al quesito, si ritiene che – contenendo il contratto esaminato la stessa dicitura di cui alla norma, ovvero specificando il contratto che la “dichiarazione di acquisto” va fatta con raccomandata a/r oppure con posta elettronica certificata – anche nel caso in esame non sia possibile utilizzare mezzi di comunicazione diversi da quelli indicati e concordati.

Ciò anche alla luce del fatto che la dichiarazione di acquisto/riscatto è senz’altro dichiarazione di natura “recettizia”, ovvero che produce i suoi effetti solo quando viene a conoscenza del destinatario (1334 – 1335 c.c.). Per questo motivo è vincolante la modalità prescritta dall’accordo tra le parti.
Ad avviso di chi scrive, alla luce di quanto sopra evidenziato, anche nella locazione in esame non si potrà considerare validamente esercitato il diritto di acquisto né validamente resa la dichiarazione mediante raccomandata semplice.

FRANCESCO L. chiede
martedì 29/05/2018 - Liguria
“Buongiorno,
nell’ambito di un contratto d’affitto d’azienda, il concedente ha esercitato il diritto di recesso unilaterale previsto dal contratto stesso, con un preavviso di 1 anno. Il concedente, nell’attesa che termini il preavviso e che il recesso abbia effetto, può revocarlo (il recesso unilaterale)?”
Consulenza legale i 03/06/2018
Il recesso è l’atto attraverso il quale una parte manifesta all’altra la sua volontà di sciogliere il rapporto contrattuale.
Solitamente il contratto può sciogliersi solamente se vi è una volontà concorde di tutte le parti, ma se la facoltà unilaterale di recedere è stata espressamente prevista convenzionalmente a favore di una di esse (recesso convenzionale) oppure se è prevista dalla Legge (recesso legale), allora quella parte può svincolarsi dal contratto ed interrompere con effetto immediato e istantaneo il rapporto giuridico, salvo eventuali preavvisi.

Il recesso si esercita mediante atto unilaterale recettizio, nel senso che basterà una manifestazione di volontà in tal senso indirizzata all’altra parte contrattuale, dichiarazione che avrà i suoi effetti nel momento in cui raggiungerà l’altra parte.
Ciò è quanto prevede espressamente l’art. 1334 c.c. nella parte in cui prevede che “Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati”; ed il successivo articolo del codice civile (1335 c.c.), che pone una presunzione di conoscenza dell’atto a carico del destinatario, nel momento in cui la comunicazioni giungono al suo indirizzo, a meno che non provi di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia.

Dunque se il destinatario dell’atto ha già ricevuto la manifestazione di volontà dell’altra parte di voler recedere dal contratto, allora gli effetti ad essa collegati si sono già prodotti.

E ciò a meno che non si dimostri che l’atto, pur essendo giunto all’indirizzo (ovverosia nella sua sfera di dominio) del destinatario, non è stato conosciuto dal medesimo in quanto impossibilitato a conoscerlo.
Se ad esempio il recesso è stato comunicato tramite raccomandata ma il destinatario era all’estero e la comunicazione è rimasta in giacenza, allora si potrà dimostrare che questi non ha avuto conoscenza dell’atto e non era nella possibilità di conoscerlo, dunque il recesso non ha ancora prodotto i suoi effetti.
In questo caso è ancora possibile revocare il recesso contrattuale facendo sì che la dichiarazione di revoca giunga al destinatario prima del recesso. Ad esempio anticipando con una pec il ritiro della raccomandata.

Invece, se il recesso ha già prodotto i suoi effetti, poiché conosciuto o conoscibile dell’altra parte contrattuale, allora non è più possibile revocarlo: l’altra parte, del resto, avrebbe potuto contrattare con altri confidando in buona fede di essere svincolato da ogni precedente rapporto, e ciò a prescindere dai termini di preavviso eventualmente convenuti.