Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3419 del 25 maggio 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 1334 c.c., gli atti unilaterali (recettizi) producono effetto dal momento in cui pervengono, in qualsiasi modo, a conoscenza delle persone cui sono destinati, salva, peraltro, la prova, il cui onere grava sul dichiarante, dell'eventuale illiceitā del modo in cui uno di tali atti č pervenuto a conoscenza del destinatario.

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