Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9943 del 7 ottobre 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel contratto di apertura di credito bancario, i termini che l'art. 1845 c.c. prevede per il preavviso di recesso e per il pagamento del dovuto, nonché la decadenza del termine che l'art. 1186 c.c. prevede per il caso di insolvenza del debitore o di diminuzione delle garanzie, essendo diretti a tutelare unicamente, rispettivamente, l'interesse del debitore e quello del creditore, possono essere convenzionalmente derogati dalle parti.

(massima n. 2)

Quando le parti di un contratto (nella specie, apertura di credito regolata in conto corrente) convengono che una comunicazione debba avvenire mediante raccomandata, perché la comunicazione, che è atto unilaterale recettizio al quale, in difetto di diversa pattuizione, si applica la disciplina prevista dagli artt. 1334 e 1335 c.c., produca effetti non è sufficiente che la raccomandata sia spedita, occorrendo invece che essa pervenga a conoscenza del destinatario (art. 1334 c.c.) oppure che essa possa presumersi da questo conosciuta (art. 1335 c.c.).

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