Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1454 del 18 gennaio 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

Sebbene il recesso sia atto irrevocabile dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto notizia ai sensi dell'art. 1334 c.c., ciò non esclude che le parti, nel rispetto dell'autonomia contrattuale, possano far venire meno gli effetti della fattispecie estintiva, ponendo in essere una concorde manifestazione di volontà che, nel caso di contratto in forma scritta "ad substantiam", deve risultare da atto scritto.

(massima n. 2)

L'atto con il quale il contraente esercita il recesso convenzionale (art. 1373 c.c.) o legale (art. 1385 c.c.), costituente esplicazione di un diritto di sciogliere unilateralmente il contratto in deroga al principio espresso dall'art. 1372, comma 1, c.c., è immediatamente vincolante sia per l'emittente che per la controparte, anche quando l'efficacia ne sia differita per il compimento di atti conseguenti; il recesso è, di conseguenza, irrevocabile dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto notizia, ai sensi dell'art. 1334 c.c., derivandone l'estinzione immediata del preesistente rapporto contrattuale. L'irrevocabilità unilaterale del recesso, dal momento in cui l'emittente lo abbia comunicato alla controparte, non può però comportare l'esclusione della facoltà per le parti, nell'esercizio della loro autonomia, di far venire meno gli effetti della fattispecie estintiva, ponendo in essere una manifestazione concorde di volontà che, nel caso di contratto in forma scritta ad substantiam, deve risultare da atto scritto.

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