Cassazione civile Sez. III sentenza n. 86 del 12 gennaio 1972

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 1334 c.c., gli atti unilaterali producono effetti dal momento in cui pervengono in qualsiasi modo a conoscenza della persona alla quale sono destinati. La notificazione dell'atto non č, quindi, elemento necessario ai fini dell'efficacia della dichiarazione recettizia. (Nella specie sono state riconosciute valide procure a vendere non notificate né comunicate ai destinatari, ma delle quali costoro erano venuti a conoscenza mediante la loro esibizione in giudizio).

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