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Articolo 1319 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Diritto di esigere l'intero

Dispositivo dell'art. 1319 Codice Civile

Ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile [1316]. Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi(1).

Note

(1) La norma non chiarisce se il giudice possa disporre d'ufficio l'obbligo di prestare la cauzione o se sia necessaria una apposita domanda degli altri coeredi.

Ratio Legis

Mentre il primo periodo è una riproduzione di quanto stabilito come regola dall'art. 1317 del c.c., il secondo prevede un'eccezione posta a tutela dei coeredi.

Spiegazione dell'art. 1319 Codice Civile

Limiti alla divisibilità della prestazione. Obbligo di cauzione.

Una prima deroga al criterio generale, stabilito dall'art. 1317, è contenuta nell'art. 1318 ed è relativa alla successione di più eredi all'unico debitore o creditore.

In detto caso l'indivisibilità permane in confronto degli eredi.

Si è ritenuto però opportuno stabilire alcune garanzie in relazione alla pretesa che un creditore spieghi all'intera prestazione.

A detto fine si è stabilito che l'erede, che domanda l'intera prestazione, deve dare cauzione a garanzia degli altri coeredi.

Analoga garanzia era disposta nel codice antecedente (art. #1207#) e qualche traccia, se ne riscontra anche nel diritto romano (I,. 1, § 36 di depositi XV, 3). Silenzio completo sussiste al riguardo nel codice napoleonico.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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