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Articolo 1317 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Disciplina delle obbligazioni indivisibili

Dispositivo dell'art. 1317 Codice Civile

Le obbligazioni indivisibili [1316] sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali [1292 ss.], in quanto applicabili(1), salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti(2).

Note

(1) Pertanto, i più debitori sono tenuti ciascuno all'intera prestazione e i più creditori hanno diritto ciascuno ad esigere l'intera prestazione dal debitore.
(2) Se l'obbligazione è indivisibile, solo l'incompatibilità oggettiva o la legge possono derogare alla disciplina della solidarietà, non la volontà delle parti.

Spiegazione dell'art. 1317 Codice Civile

Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme re­lative alle obbligazioni solidali, in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.

Abbiamo già accennato nel precedente paragrafo alla distinzione tra obbligazione solidale ed obbligazione indivisibile: distinzione tenuta ferma nel nuovo codice. Il legislatore non si è nascosto però che gli effetti concreti della solidarietà e della indivisibilità sono il più delle volte analoghi quindi — salvo le eccezioni stabilite dagli articoli 1318, 1319, 1320— il codice rinvia, per la disciplina delle obbligazioni indivisibili, a quella delle obbligazioni solidali.

Al riguardo così si esprime la Relazione al Libro delle obbligazioni (n. 66):
«Alla disciplina dell'obbligazione solidale si è ricondotta quella dell'obbligazione indivisibile (art. 147), salvo per quanto attiene alla situazione degli eredi del debitore (art. 148) e all'estinzione parziale dell'obbligazione (art. 150). Simile parificazione è giustificata dal fatto che, così nelle obbligazioni solidali come nelle obbligazioni indivisibili, deve essere prestato il totem. Indivisibile può essere considerata anche un'obbligazione che potrebbe materialmente dividersi, se le parti hanno voluto escludere la divisibilità,(art. 146): ora le differenze ontologiche tra tale ipotesi e l'obbligazione solidale sfuggono alla indagine più accurata, specie di fronte alla frequenza del patto di indivisibilità, che viene di solito stipulato allo scopo di dare maggiore sicurezza al credito, e cioè per lo stesso scopo per il quale la Legge preordina la solidarietà o questa viene stipulata anche rispetto agli eredi di uno dei debitori.

«Non si nega che l'impossibilità materiale di prestare per parti una cosa indivisibile può giustificare determinazioni particolari della Legge: ma, adeguate singole disposizioni a siffatta situazione, il mantenimento di una differenza di regime tra la. obbligazione indivisibile e quella solidale avrebbe moltiplicato i problemi giuridici e non avrebbe semplificato i rapporti».

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1317 Codice Civile

Cass. civ. n. 27320/2017

In tema di obbligazioni indivisibili, fra le quali rientra la promessa di più soggetti di acquistare in comune un immobile considerato nella sua interezza, l'impossibilità che gli effetti del contratto si producano (o non si producano) pro quota o nei confronti soltanto di alcuni dei promissari comporta che il diritto di ciascuno dei creditori di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione, comune alla disciplina delle obbligazioni solidali, richiamata in materia dall'art. 1317 c.c., non sia oggettivamente suscettibile dell'effetto liberatorio parziale nei confronti degli altri creditori previsto dall'art. 1301 c.c. nell'ipotesi di remissione di uno dei creditori; ciò, peraltro, non comporta la risolubilità del contratto per l'impossibilità di richiedere una prestazione pro quota dell'obbligazione indivisibile, attesa l'espressa previsione nell'art. 1320 c.c. secondo la quale la remissione di uno dei creditori non determina la liberazione del debitore nei confronti degli altri creditori e il loro diritto di domandare la prestazione indivisibile è condizionato, in tal caso, unicamente all'addebito o al rimborso del valore della parte di colui che ha fatto la remissione.

Cass. civ. n. 6056/2006

In tema di condominio degli edifici, l'azione di accertamento della proprietà comune, in quanto ha ad oggetto la contitolarità del diritto di proprietà in capo a tutti i condomini, è relativa a un rapporto sostanziale plurisoggettivo unitario, dando luogo a un'ipotesi di litisconsorzio necessario fra tutti i condomini; infatti, il giudicato si forma ed è opponibile nei confronti dei soli soggetti che hanno partecipato al giudizio; d'altra parte, poiché non è applicabile ai rapporti assoluti la disciplina specifica dei rapporti obbligatori, non è estensibile alla specie il criterio dettato in materia di obbligazioni indivisibili dall'art. 1306 c.c., in virtù del richiamo di cui all'art. 1317 c.c., secondo cui gli effetti favorevoli di un sentenza pronunciata nei confronti di uno o di alcuni dei diversi componenti dell'obbligazione solidale o indivisibile si comunicano agli altri.

Cass. civ. n. 7287/2005

In tema di obbligazioni indivisibili, fra le quali rientra la promessa di più soggetti di acquistare in comune un immobile considerato nella sua interezza, l'impossibilità che gli effetti del contratto si producano (o non si producano) pro quota o nei confronti soltanto di alcuni dei promissari comporta che il diritto di ciascuno dei creditori di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione, comune alla disciplina delle obbligazioni solidali, richiamata in materia dall'art. 1317 c.c.,non sia oggettivamente suscettibile dell'effetto liberatorio parziale nei confronti degli altri creditori previsto dall'art. 1301 c.c. nell'ipotesi di remissione di uno dei creditori; ciò, peraltro, non comporta la risolubilità del contratto per l'impossibilità di richiedere una prestazione pro quota dell'obbligazione indivisibile, attesa l'espressa previsione nell'art. 1320 c.c. secondo la quale la remissione di uno dei creditori non determina la liberazione del debitore nei confronti degli altri creditori e il loro diritto di domandare la prestazione indivisibile è condizionato, in tal caso, unicamente all'addebito o al rimborso del valore della parte di colui che ha fatto la remissione. (Nella specie è stato ritenuto che, a seguito della rinuncia all'adempimento del contratto preliminare da parte di uno dei promissari acquirenti, l'altro aveva diritto ad ottenere il trasferimento dell'immobile promesso in vendita nella sua interezza).

Cass. civ. n. 1832/1976

In analogia a quanto dispone l'art. 1317 c.c. riguardo alle obbligazioni indivisibili le quali, secondo il precedente art. 1316, ricorrono, tra l'altro, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura — l'esecuzione dell'obbligo di demolire talune parti comuni di un edificio condominiale deve essere posto, con la sentenza di condanna, solidalmente a carico di tutti i condomini — litisconsorti necessari — salvo il riparto pro quota della relativa spesa nei rapporti interni tra detti obbligati.

Cass. civ. n. 1236/1970

L'obbligazione è indivisibile non solo quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che per sua natura non è suscettibile di divisione, ma anche quando è stata considerata (in base all'insindacabile accertamento dei giudici di merito) indivisibile dalle parti contraenti. Poiché le obbligazioni, oggettivamente o soggettivamente indivisibili, sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali, ne consegue che il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori (purché non sia stato prevenuto da uno di essi, con domanda giudiziale) ed il pagamento ha effetto liberatorio nei riguardi degli altri creditori. Del pari, anche in caso di vendita immobiliare, l'offerta reale fatta ad uno solo dei creditori-venditori, essendo questi tutti legittimati ad esigere l'intera prestazione, è da ritenersi valida e produttiva di effetti giuridici.

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