Cassazione civile Sez. III sentenza n. 577 del 2 marzo 1973

(1 massima)

(massima n. 1)

L'azione di regresso spettante al debitore solidale è in sostanza una azione di surrogazione, mediante la quale egli subentra nei diritti del creditore, nelle stesse condizioni di esperibilità in cui questi li aveva. Ond'è che, allo stesso modo che il debitore non può opporre la prescrizione al creditore che l'abbia interrotta mediante una domanda giudiziale, così il condebitore non può, per effetto di quella stessa interruzione, opporre la prescrizione al debitore che agisce in rivalsa surrogandosi al creditore. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti in solido ad una medesima prestazione ed uno solo di essi sia convenuto in giudizio dal creditore, il detto convenuto può esercitare azione di rivalsa verso i condebitori, giovandosi, per escludere la prescrizione di tale azione, dell'effetto interruttivo prodotto dalla domanda giudiziale proposta contro di lui dal creditore che opera, per il disposto dall'art. 1310, comma primo, c.c., anche nei confronti degli altri debitori solidali, e che perdura, a norma dell'art. 2945, secondo comma, c.c., fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

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