Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 20561 del 24 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli enti che succedono nella titolaritą di un credito ceduto sono legittimati a resistere alle domande attoree alla stessa stregua del cedente originario, in forza dell'art. 1263 cod. civ., che attribuisce al cessionario le garanzie originariamente connesse al credito ceduto.

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