Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 5085 del 26 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore.

(massima n. 2)

La sentenza che accoglie l'azione revocatoria "giova al cessionario del creditore ope legis", in quanto i suoi effetti sostanziali si spiegano nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo sia intervenuto in giudizio; tale principio trova fondamento nelle disposizioni degli artt. 2902, 1263 e 2755 cod.civ., che prevedono rispettivamente il trasferimento dei privilegi scaturenti dalla causa del credito e gli effetti della declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo per effetto dell'accoglimento della domanda di revocazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.