(massima n. 1)
In tema di cessione del credito, il disposto dell'art. 1263 c.c. - secondo cui il credito č trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie reali e personali e con gli altri accessori - non esprime una norma inderogabile: di conseguenza, resta nella piena disponibilitą delle parti definire gli inerenti rapporti ed č in facoltą del creditore cedente trasferire il diritto di credito separatamente dal diritto di garanzia, il quale, se costituito da ipoteca, comunque si estingue (ex art. 2878, n. 3, c.c.), non essendo configurabile un diritto ipotecario "astratto" e, cioč, scollegato dal credito garantito (non pił esistente in capo al cedente per effetto della cessione).