Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6553 del 11 dicembre 1981

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 1184 c.c., il termine per l'adempimento dell'obbligazione si presume stabilito a favore del debitore, ove esso non risulti fissato a favore del creditore o di entrambi, e, pertanto, quando tale presunzione operi, mentre il debitore può adempiere fino alla scadenza del termine, il creditore non può, prima di questa, esigere la prestazione.

(massima n. 2)

La parte che presti acquiescenza all'inadempimento della controparte (nella specie: fissando un nuovo termine di adempimento, in luogo di quello originario, inutilmente decorso) non può chiedere la risoluzione del contratto, dovendosi ritenere che vi abbia tacitamente rinunciato.

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