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Articolo 416 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore etā

Dispositivo dell'art. 416 Codice Civile

Il minore non emancipato può essere interdetto [414] o inabilitato [415] nell'ultimo anno della sua minore età [2](1). L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto [421] dal giorno in cui il minore raggiunge l'età maggiore [40].

Note

(1) La competenza funzionale alla pronuncia di interdizione del soggetto incapace di provvedere ai suoi interessi per effetto di abituale infermità di mente soltanto nell'ultimo anno della sua minore età (condizione dell'azione che deve permanere sino al momento della decisione) è attribuita al Tribunale per i minorenni.

Ratio Legis

La ratio della norma consiste nel consentire una tutela efficace e temporalmente piena; nell'evitare quindi che - nel periodo intercorrente tra il raggiungimento della maggiore età e la pronuncia di interdizione o inabilitazione - il soggetto compia atti a sé pregiudizievoli o nei confronti dei suoi familiari.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

207 E' stata criticata la disposizione che fa decorrere gli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione, pronunciate nell'ultimo anno della minore età, dalla data del raggiungimento della maggiore età, anzichè da quella della sentenza (art. 416 del c.c.), osservandosi che con questa norma il minore, nell'intervallo tra la pubblicazione della sentenza e la maggiore età, potrebbe compiere quegli atti, dei quali egli sarebbe capace secondo le regole generali, come il matrimonio e il testamento. Ma si è considerato che la proposta di sopprimere la norma anzidetta non raggiungerebbe completamente lo scopo, poichè, potendosi far luogo all'interdizione del minore non emancipato soltanto nell'ultimo anno della sua maggiore età, resterebbe pur sempre al minore, che non fosse ancora nel ventesimo anno di età, la possibilità di compiere gli atti di cui si è fatta cenno. D'altra parte, non sarebbe armonico sovrapporre alla incapacità nascente dall'età l'altra incapacità derivante dalla interdizione; onde la necessità di far susseguire quest'ultima alla prima.

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