L'ufficio tutelare è gratuito [381].
Il giudice tutelare [344] tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità(1). Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore [360], autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate [357](2).
Note
(1)
La norma è considerata inapplicabile al protutore, la cui figura risulta solo eventuale. E'comunque prevista una equa indennità anche per lo stesso protutore nel caso di subentro, e comunque in relazione all'attività svolta ed all'entità del patrimonio del minore. Per entrambi, l'indennità dovrà essere considerata come un rimborso delle spese sostenute, a carattere indennitario e non retributivo.
(2)
Con l'autorizzazione del giudice tutelare, qualora lo richiedano le circostanze, il tutore potrà essere coadiuvato nell'amministrazione da collaboratori retribuiti e comunque sotto la sua direzione e responsabilità.