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Articolo 311 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Manifestazione del consenso

Dispositivo dell'art. 311 Codice Civile

Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante [296, 297] di questo deve essere manifestato personalmente(1) al presidente del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza [43].

L'assenso(2) delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico [2699] o per scrittura privata autenticata [2702, 2703].

Note

(1) In merito alla sussistenza dei requisiti, si rileva come questi debbano sussistere - a pena di nullità - nel momento della pronuncia del decreto. In merito invece al consenso, esso dovrà essere prestato verbalmente dalla persona fisica, mai tramite rappresentante.
(2) L'assenso e il consenso devono essere puri, poiché non ammettono l'apposizione di elementi accidentali come il termine o la condizione [v. 1353].

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 311 Codice Civile

Cass. civ. n. 8575/1991

Con riguardo all'adozione ordinaria di un minore, nella normativa anteriore alla L. 4 maggio 1983, n. 184, l'errore, quale ragione di invalidità del consenso dell'adottante (art. 311 c.c.) e, quindi, del successivo provvedimento di adozione, va riscontrato con riferimento non già alla disciplina relativa ai contratti (art. 1427 e ss. c.c.), bensì a quella posta dall'ordinamento per i rapporti familiari (artt. 122, 263 e 289 c.c.). Pertanto, non assume rilievo l'errore sulle qualità dell'adottato, ma solo quello che attiene all'identificazione della persona fisica dell'adottato (salva l'ipotesi in cui l'errore cada sul fatto che l'adottato non sia un figlio dell'adottante nato fuori del matrimonio, incidendo in questo caso l'errore in una delle condizioni soggettive poste dalla legge per la pronuncia dell'adozione, ai sensi dell'art. 293 c.c.).

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