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Articolo 310 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Cessazione degli effetti dell'adozione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 310 Codice Civile

Articolo abrogato dall'art. 67 della L. 4 maggio 1983 n. 184.

[Gli effetti dell'adozione cessano:

  1. 1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;
  2. 2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante;
  3. 3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell'adottante.
  4. ]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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