Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 266 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale

Dispositivo dell'art. 266 Codice Civile

Il riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale [414](1) dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca [267, 2964].

Note

(1) Il tenore letterale della norma consente l'impugnazione solamente per l'incapacità derivante da interdizione giudiziale e non per l'interdizione legale o per l'inabilitazione (di cui all'art. 415 del c.c.). Dubbia rimane (perlopiù in dottrina, essendo comunque contraria la giurisprudenza) l'ammissibilità nei casi di incapacità naturale (di cui all'art. 428 del c.c.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!