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Articolo 265 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Impugnazione per violenza

Dispositivo dell'art. 265 Codice Civile

Il riconoscimento può essere impugnato per violenza [1434](1) dall'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata(2).

Se l'autore del riconoscimento è minore, l'azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'età maggiore [267, 2964](3).

Note

(1) Opera il rinvio alle norme del codice in materia di dichiarazione estorta con violenza intesa come vizio della volontà (disciplina del consenso contrattuale).
(2) L'azione potrà essere proposta esclusivamente dall'autore del riconoscimento entro il termine di un anno (termine decadenziale di cui all'art. 2964 del c.c.).
(3) Secondo alcuni, la violenza esercitata sul soggetto che ha compiuto il riconoscimento non impedisce a quest'ultimo di realizzare, successivamente, un altro atto di riconoscimento valido.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

145 L'art. 265 del c.c. del precedente testo ammetteva la trasmissibilità dell'azione per l'impugnazione del riconoscimento per violenza o per incapacità derivante da interdizione giudiziale soltanto in favore degli eredi. In considerazione degli apprezzabili interessi morali che possono giustificare l'esperimento di quest'azione, il nuovo testo (art. 267 del c.c.) ammette la trasmissibilità, oltre che agli eredi, anche ai discendenti e agli ascendenti di chi ha fatto il riconoscimento impugnabile.

Massime relative all'art. 265 Codice Civile

Cass. civ. n. 7924/2005

E' manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 263 cod. civ., nella parte in cui non prevede che l'impugnazione per difetto di veridicitā del riconoscimento del figlio minorenne legittimato possa essere accolta solo previa valutazione dell'interesse del minore, per contrasto con i principi di particolare tutela e protezione riservata ai minori ricavabili dagli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost.: infatti tale illegittimitā č stata giā esclusa dalla sentenza n. 112 del 1997 della Corte costituzionale. e la circostanza che questa pronuncia si riferisca a un'ipotesi di impugnazione della veridicitā del riconoscimento di figli naturali, e non di figli legittimati, non influisce sulle conclusioni da essa raggiunte, considerato che la posizione di figlio legittimato trae origine dalla dichiarazione del soggetto che ha effettuato il riconoscimento, i cui effetti sono legati alla sua corrispondenza al vero; sicchč, una volta posta in discussione la veridicitā del riconoscimento, da cui dipende la legittimazione, č la posizione di figlio naturale che costituisce il parametro di valutazione della legittimitā costituzionale della disciplina complessiva, e le esigenze, sottolineate dalla pronuncia della Corte costituzionale., di tutelare la veritā del rapporto di filiazione e di impedire l'elusione delle norme in materia di adozione attraverso fraudolenti atti di riconoscimento permangono anche dopo la legittimazione del figlio naturale.

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