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Articolo 182 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi

Dispositivo dell'art. 182 Codice Civile

In caso di lontananza(1) o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura(2) del primo risultante da atto pubblico [2699] o da scrittura privata autenticata, può compiere, previa autorizzazione del giudice [38 disp. att] e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell'articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi.

Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attività dell'impresa [2204].

Note

(1) E' reputata sufficiente un'assenza prolungata dalla residenza familiare, non risultando necessaria l'irreperibilità o addirittura la dichiarazione di assenza (art. 191 del c.c.).
(2) La procura generale può essere rilasciata all'altro coniuge in relazione al compimento di tutti gli atti necessari per le necessità familiari; la procura speciale, relativa ad uno specifico atto determinato nel suo oggetto, potrà essere conferita anche ad un terzo.

Ratio Legis

A differenza dell'articolo precedente, qui si versa nell'ipotesi di impossibilità di un coniuge a prestare il consenso per impedimento, e non di rottura nel processo formativo della volontà, per disaccordo: il legislatore ha così approntato un meccanismo di autorizzazioni e cautele necessarie a ricostituire il consenso negoziale.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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Andrea chiede
sabato 16/07/2011 - Lombardia

L'art.182 c.c. è applicabile anche in caso di coniugi legalmente separati?
Grazie, distinti saluti.”

Consulenza legale i 22/07/2011

Assolutamente no, posto che ai sensi dell’art. 191 del c.c. la separazione personale dei coniugi costituisce causa di scioglimento del regime di comunione legale, non c’è più nessuna comunione da amministrare.

Eventualmente, solo una volta rimossa tale causa di scioglimento della comunione con la riconciliazione ex art. 157 del c.c., si ripristina automaticamente tra le parti il regime di comunione originariamente adottato, con esclusione degli acquisti effettuati durante il periodo di separazione e con possibilità di amministrazione dei beni da parte di un solo coniuge ai sensi e per gli effetti dell’art. 182 c.c.