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Articolo 149 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Scioglimento del matrimonio

Dispositivo dell'art. 149 Codice Civile

Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi(1) e negli altri casi previsti dalla legge [65, 68](2)(3).

Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82 o dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge [191].

Note

(1) La causa di scioglimento principale è la morte di uno dei coniugi, sempre in aderenza all'antico brocardo "mors omnia solvit". Ad essa va equiparata l'analizzata dichiarazione di morte presunta di cui all'art. 58 del c.c..
(2) La L. 898/1970 sullo scioglimento del matrimonio (se civile; si parla invece di "cessazione degli effetti civili del matrimonio" riferendosi al m. concordatario) disciplina (all'art. 3) i casi in cui viene meno la comunione spirituale e materiale dei coniugi: 1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
- a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
- b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
- c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
- d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.
2) nei casi in cui:
- a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
- b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
- c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
- d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
- e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
- f) il matrimonio non è stato consumato;
- g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164
.
(3) Si vedano la L. 1 dicembre 1970, n. 898 e l'art. 4 della L. 14 aprile 1982, n. 164.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 149 Codice Civile

Cass. civ. n. 37896/2022

Nell'evenienza che il giudice statuisca solo sullo status e, con separata ordinanza, dia disposizioni per la prosecuzione del giudizio relativamente agli effetti patrimoniali, se la sentenza sullo status è impugnata in via immediata – rappresentando l'unica impugnazione ammessa ex art. 4, comma 12, secondo periodo della L. n. 898 del 1970 - mentre, nelle more, prosegua in primo grado il giudizio sull'assegno, il decesso sopravvenuto impedisce qualsiasi giudicato al riguardo. Così il processo si concluderà con la declaratoria, da parte del giudice dell'impugnazione, della cessazione della materia del contendere, in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, dello status, ai sensi dell'art. 149 cod. civ., ed il giudizio relativo all'assegno, ancora in istruttoria, subirà la stessa sorte, non essendovi più la parte contro cui pretendere alcunché.

Cass. civ. n. 1079/2021

Avverso la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, intervenuta successivamente alla morte di una delle parti, è ammissibile l'appello della parte superstite, al fine di ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo gli effetti civili del matrimonio già venuti meno per la morte di uno dei coniugi, ai sensi dell'art. 149 c.c., sicchè nel giudizio d'impugnazione sono legittimati processuali ex art. 110 c.p.c. gli eredi della parte deceduta in qualità di successori universali, ancorché ad essi non sia trasmissibile il diritto controverso.

Cass. civ. n. 31358/2019

Nel giudizio di divorzio, la sopravvenuta morte del coniuge determina la cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio e a tutti i profili economici connessi: onde l'evento della morte sortisce l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e ancora non passata in giudicato, assumendo esso rilevanza in relazione alla specifica res litigiosa.

Cass. civ. n. 19540/2018

Qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l'improcedibilità della domanda, dovendo il tribunale provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori. Infatti, a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale ex art. 3 della l. n. 898 del 1970, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose.

Cass. civ. n. 11553/2018

La pronuncia che rende esecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario tra le parti, successiva al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, fa venir meno le statuizioni economiche relative al rapporto tra i coniugi in essa previste poiché - a differenza di quanto avviene nel caso di precedente passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le cui statuizioni in ordine all'assegno divorzile restano efficaci in forza del principio di solidarietà post coniugale - la sentenza di separazione che stabilisce il diritto al mantenimento a favore del coniuge separato trova il suo fondamento nella permanenza del vicolo coniugale e nel dovere di assistenza materiale tra coniugi sicchè, venuto meno il vincolo matrimoniale, non possono sopravvivere le statuizioni accessorie dal quale esse dipendono.

Cass. civ. n. 4092/2018

La morte del coniuge fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere, sia sul giudizio relativo allo status che su quello relativo alle domande accessorie; e tale principio deve essere esteso anche a quelle domande che erano autonomamente sub iudice al momento della morte del coniuge obbligato. Ciò perché, anche se la domanda di divorzio è passata in giudicato, la pendenza davanti al giudice delle domande accessorie non può essere causa di scissione del carattere unitario proprio del giudizio di divorzio. Conseguentemente, la morte determina l’improseguibilità, nei confronti degli eredi del coniuge, dell’azione intrapresa per il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile, e al contempo comporta che gli eredi del coniuge obbligato non possono subentrare nella sua posizione processuale al fine di far accertare la insussistenza del suo obbligo di contribuire al mantenimento e di ottenere la restituzione delle somme versate sulla base di provvedimenti interinali o non definitivi.

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Marta chiede
mercoledì 31/08/2011 - Sicilia
“Salve a tutti e scusatemi per la domanda banale.Non ho ben chiaro l'istituto del matrimonio,mi chiedevo 1-se la separazione,sia giudiziale che personale omologata, può far sciogliere il matrimonio o il matrimonio persiste ancora e determina solo una diversa regolamentazione del rapporto? 2-Che differenza intercorre tra lo scioglimento del matrimonio e la cessazione degli effetti civili del matrimonio?
Forse che la prima (lo scioglimento) riguarda il matrimonio concordatario e la seconda (cessazione) quello civile?
Se potete aiutarmi sono un po' confusa
Grazie mille
Marta S.”
Consulenza legale i 05/09/2011

Il nostro ordinamento giuridico ammette la separazione dei coniugi all'art. 150 del c.c.. La separazione non scioglie il vincolo matrimoniale, ma determina la cessazione dell'obbligo di collaborazione, di coabitazione, della presunzione di paternità e determina lo scioglimento della comunione legale. Persistono, invece, l'obbligo di prestare gi alimenti e quello di provvedere al mantenimento nei confronti del coniuge al quale non sia stata addebitata la separazione.

Lo scioglimento del vincolo matrimoniale in vita dei coniugi avviene, invece, con il divorzio. Il divorzio è ammesso sia per il matrimonio civile (scioglimento del matrimonio) che per quello concordatario. In tale ultimo caso il divorzio ne elimina i soli effetti civili (cessazione degli effetti civili), fermi restando gli effetti religiosi per il diritto canonico.