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Articolo 90 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Assistenza del minore

Dispositivo dell'art. 90 Codice Civile

Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale [38] o la corte d'appello nominano, se le circostanze lo esigono [165], un curatore speciale che assista il minore [2] nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali [159 ss. c.c.](1).

Note

(1) La nomina del curatore speciale avviene nel caso in cui il minore sia senza genitori o tutore; nel caso essi vi siano, ma il tribunale ravvisi l'opportunità di far assistere il minore da un estraneo, potrà comunque effettuare la nomina.

Brocardi

Curator

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

89 Non essendo stata accolta, per le ragioni che saranno esposte in prosieguo, la proposta di elevare a trecentotré giorni il termine massimo per la presunzione di concepimento durante il matrimonio (art. 232 del c.c.), è rimasto fissato in trecento giorni il periodo del lutto vedovile (art. 89 del c.c.). Sono stati fusi in un solo articolo, l'art. 90 del c.c., gli articoli 96 e 97 del progetto, che contenevano le norme sull'assenso per il matrimonio del minore. Nell'art. 91 del c.c. si è fatto, riferimento alle leggi speciali, sia per quanto riguarda le limitazioni ai matrimoni tra persone appartenenti a razze diverse, sia per le condizioni prescritte per i matrimoni tra cittadini e stranieri.

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