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Titolo III - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Del domicilio e della residenza

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
65 Sono state apportate innovazioni sostanziali all'istituto del domicilio, così come era stato disciplinato nel progetto definitivo. Sì è considerato infatti che la distinzione fra domicilio e residenza è ormai consolidata da una tradizione secolare e da una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Né, in verità, si tratta di una distinzione artificiosa, perché non è raro il caso di persone che abbiano la dimora abituale in un luogo e la sede principale degli affari in un altro, questa possibilità si rende ancora più facile nelle condizioni della vita moderna, in vista del grande sviluppo e della rapidità dei mezzi di comunicazione. D'altra parte, è da considerare che la unificazione dei due concetti non avrebbe eliminato gli inconvenienti pratici, perché non sempre sarebbe stato facile accertare quale fosse la dimora abituale di una persona, mentre si sarebbe verificato l'inconveniente notevole della pluralità di domicili per una stessa persona. Non si è creduto, tuttavia, di qualificare come "civile" il domicilio della persona, perché, pure essendo esatto che esistono domicili speciali, come quello politico, fiscale, di soccorso, il domicilio di cui si parla nell'art. 43 del testo costituisce la sede generale delle relazioni e degli interessi della persona e vale per ogni effetto giuridico, quando dalla legge non sia determinata una sede diversa. Questo carattere di generalità non sarebbe espresso chiaramente dal termine "civile", quasi che si contrapponesse a un domicilio commerciale.