(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
53 Ho perciò ridotto entro nuovi confini la regola dell'art. 134 del progetto del 1936, secondo cui ciascuno dei condebitori risponde soltanto del fatto proprio nell'adempimento dell'obbligazione: se è, infatti, eccessivo configurare una responsabilità di tutti i condebitori per i danni prodotti dall'inadempimento di uno solo, è, peraltro, opportuno affermare che il fatto di uno solo o di alcuni non importa liberazione degli altri dal vincolo solidale per l'aestimatio rei. Il che era già detto nell'art. 1191 cod. civ.; ma non era ripetuto nel progetto della Commissione reale, epperò la necessità di riaffermarlo (art. 38).
Ho invece mantenuto la regola che la costituzione in mora di uno dei condebitori non ha effetto per gli altri perché essa mi è sembrata razionalmente giustificabile con il
principio della responsabilità personale.