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Articolo 1307 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Inadempimento

Dispositivo dell'art. 1307 Codice Civile

Se l'adempimento dell'obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, gli altricondebitori non sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta(1). Il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti(2).

Note

(1) Pertanto, se un condebitore è inadempiente egli ne risponde in via contrattuale (1218 c.c.) ma gli altri debitori rimangono tenuti alla prestazione dovuta.
(2) Poichè il risarcimento presuppone la prova del danno (v. 1218 ss. c.c.), ad esso è tenuto solo chi lo ha cagionato, perchè inadempiente, e non i condebitori che non lo siano.

Ratio Legis

La norma è ispirata al principio per cui le conseguenze sfavorevoli prodotte dalle vicende che riguardano uno dei condebitori o concreditori del rapporto obbligatorio non si trasmettono ai condebitori o concreditori solidali.

Spiegazione dell'art. 1307 Codice Civile

Valore della prestazione non adempiuta. Maggior danno derivato. Colpa dell'inadempimento

Il codice vigente prevede l'inadempimento e ne disciplina le conseguenze in rapporto all'obbligazione solidale.

Si distingue il valore della prestazione dal danno maggiore, che dall’inadempimento è derivato. Per il primo si stabilisce che tutti vi sono tenuti in solido, anche se l'inadempimento sia divenuto impossibile per colpa di un solo (se invece l'inadempimento sia dovuto a causa di forza maggiore, nessuna rivalsa è dovuta); quanto al secondo invece, vi sono tenuti solo coloro ai quali è imputabile l'inadempimento.

La distinzione fra il valore della prestazione e la rivalsa del maggior danno è pienamente razionale, perchè la solidarietà sussiste solo in relazione alla prestazione ed all'equivalente economico di questa: non si può invece estendere alle conseguenze economiche, che sono in relazione ed in dipendenza essenziale di altro fatto, ossia del comportamento illecito, che è esclusivamente personale a coloro che lo hanno posto in essere.

La norma accolta dal codice vigente è identica a quella stabilita nel codice antecedente (art. #1191#), il quale se ne occupava con riferimento al caso di perdita della cosa: però adotta una formulazione molto pia ampia perchè contempla ogni caso di impossibilita di eseguire la prestazione.


Mora del debitore

Il codice del 1865 equiparava alla colpa la circostanza della mora. Il codice vigente invece contempla solo l'impossibilità dipendente da colpa e solo in detto caso stabilisce l'obbligo dei condebitori di prestare il valore della cosa, donde si dovrebbe trarre la illazione che verificata questa impossibilità, quando il debitore era già in mora, ma senza colpa, l'obbligo dei condebitori a dare il valore della cosa esulerebbe. Però si potrebbe potrebbe a sostegno della contraria conclusione invocare il disposto dell'art. 122, nei limiti di applicazione stabiliti dall'art. 1308 ossia che la costituzione in mora opera a vantaggio dei concreditori ma non in danno dei condebitori.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

53 Ho perciò ridotto entro nuovi confini la regola dell'art. 134 del progetto del 1936, secondo cui ciascuno dei condebitori risponde soltanto del fatto proprio nell'adempimento dell'obbligazione: se è, infatti, eccessivo configurare una responsabilità di tutti i condebitori per i danni prodotti dal­l'inadempimento di uno solo, è, peraltro, opportuno affermare che il fatto di uno solo o di alcuni non importa liberazione degli altri dal vincolo solidale per l'aestimatio rei. Il che era già detto nell'art. 1191 cod. civ.; ma non era ripetuto nel progetto della Commissione reale, epperò la necessità di riaffermarlo (art. 38).
Ho invece mantenuto la regola che la costituzione in mora di uno dei condebitori non ha effetto per gli altri perché essa mi è sembrata razionalmente giustificabile con il
principio della responsabilità personale.

Massime relative all'art. 1307 Codice Civile

Cass. civ. n. 4013/2020

Nel preliminare di vendita di bene indiviso considerato quale "unicum", la prestazione dei promittenti venditori ha natura indivisibile, poiché ciascun promittente venditore non solo si obbliga a prestare il consenso per il trasferimento della sua quota, ma promette anche il fatto altrui e, cioè, il consenso degli altri, attesa l'unitarietà della prestazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva condannato uno dei promittenti venditori alla restituzione, in favore del promissario acquirente, del doppio della caparra, nonostante l'inadempimento all'obbligo di prestare il consenso fosse ascrivibile all'altro comproprietario).

Cass. civ. n. 6162/2006

Qualora sia stato promesso in vendita un immobile indiviso considerato nel contratto come un "unicum inscindibile", ciascuno dei promittenti si impegna non soltanto a prestare il consenso relativo al trasferimento della quota di comproprietà di cui è rispettivamente titolare ,ma si obbliga anche a promettere il fatto altrui, cioè la prestazione del consenso da parte degli altri. Peraltro, tale obbligazione, che ha natura collettiva, non è solidale, non potendo operare il principio stabilito dall'art.1292 cod. civ., secondo cui ciascuno degli obbligati in solido può adempiere per l'intero e l'adempimento dell'uno libera gli altri, atteso che i promittenti sono in grado di manifestare il consenso relativo alla propria quota e non quello concernente le quote spettanti agli altri. Pertanto, il condebitore non inadempiente non può invocare la norma dettata in materia di obbligazioni solidali dall'art.1307 cod. civ., alla stregua del quale se l'adempimento dell'obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti,mentre gli altri obbligati sono tenuti soltanto a corrispondere il valore della prestazione dovuta, tenuto conto che in tal caso la responsabilità è posta a carico esclusivamente del debitore colpevole che con la propria condotta ha reso impossibile l'adempimento della prestazione da parte dei coobbligati che altrimenti avrebbero potuto eseguire liberandosi dell'obbligazione senza produrre il danno ulteriore.

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