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Sezione V - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Delle modificazioni dell'atto costitutivo

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")
15.12 Art. 2545-octies – Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente

Si è introdotta una disposizione che prendesse in considerazione la vicenda della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, che può essere volontaria o involontaria, e che non sempre è riconducibile ad una vera e propria modifica statutaria Si è previsto che per quanto riguarda il requisito della prevalenza, la perdita debba derivare dal mancato rispetto dei criteri di legge per due esercizi consecutivi. La perdita può poi derivare dalla modifica delle previsioni statutarie sulla distribuzione di utili e riserve. In caso di perdita della qualifica si pone immediatamente il problema di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale, da imputare alle riserve indivisibili.

Art. 2545-novies – Modificazioni dell'atto costitutivo

La norma unifica il testo dell'art. 2537 del c.c. e dell'art. 2538 del c.c. ed elimina il riferimento alle modifiche che riguardino il regime di responsabilità dei soci, che nella riforma risulterà unificato in quello della responsabilità limitata.

Art. 2545-decies - Trasformazione

Si è ritenuto che la legge delega non possa non presupporre che la trasformazione anche se riguardi cooperative non riconosciute resti pur sempre "eterogenea"; e che pertanto la previsione di forme semplificate non equivale ad una scelta di politica legislativa tendente addirittura ad incoraggiare la scelta della trasformazione di in società lucrative. In tal senso si è a lungo discusso se tra le misure previste per la trasformazione la legge delega non preveda anche un aiuto nella formazione del capitale della società risultante dalla trasformazione; e alla fine ha prevalso l'opinione contraria, anche per ragioni relative alla applicazione della normativa comunitaria sugli aiuti. Si è, dunque, previsto che la società risultante dalla trasformazione possa essere una qualunque società lucrativa e quindi anche una società di persone. Infine, si è ritenuto che la disciplina stabilita per la trasformazione in società lucrativa sia applicabile anche alla trasformazione di cooperativa in consorzio. Sono state previste, per le ragioni sopra esposte, maggioranze semplificate ma pur sempre tali da richiamare l'attenzione sulla importanza deliberazione da adottare: voto favorevole della metà dei soci; due terzi quando i soci sono meno di cinquanta; una soluzione particolare per le cooperative con più di diecimila soci (se sono presenti soci pari al venti per cento basta il voto favorevole dei due terzi dei votanti).

Art. 2545-undecies - Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione

La norma intende affrontare il problema dell'obbligo di devoluzione ai fondi del valore effettivo del patrimonio, come determinato ai sensi dell'articolo 2545-octies eccedente il capitale versato e rivalutato, ed i dividendi non ancora distribuiti, aumentato eventualmente sino alla concorrenza dell'ammontare minimo del capitale di costituzione della nuova società. Il valore effettivo dovrà essere determinato da un esperto nominato dal presidente del tribunale.

Art. 2545-duodecies - Scioglimento

Con disposizione valevole per tutte le cooperative è previsto che il patrimonio residuo sia devoluto ai fondi mutualistici.

Art. 2545-terdecies – Insolvenza

La norma prevede un concorso tra fallimento e liquidazione coatta amministrativa. Il fallimento si applica quando la cooperativa svolge attività commerciale; la liquidazione coatta quando le leggi speciali la prevedano.