In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa(1). Le cooperative che svolgono attività commerciale [2195] sono soggette anche al liquidazione giudiziale(2).
La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
Note
(1)
Lo scopo mutualistico può coesistere con quello lucrativo nelle cooperative, pertanto ai fini dell'applicazione della norma in commento bisognerà verificare la struttura e lo scopo perseguito dalla società.
(2)
Il D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.