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Il delitto di furto

Editore: CEDAM
Collana: Il diritto applicato
Data di pubblicazione: aprile 2010
Prezzo: 29 -10%29 €
Categorie: Furto

Questo volume esamina la disciplina del delitto di furto nelle sue varie forme di manifestazione, alla luce dell'evoluzione normativa che l'ha caratterizzata, dell'interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, delle prospettive di riforma, dei più recenti progetti di legge in materia, nonché dell'analisi comparatistica, attraverso un confronto con la disciplina prevista, in particolare, nei Paesi europei e negli Stati Uniti. Il testo è corredato di ampi stralci delle... (continua)


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Dispositivo dell'art. 624 Codice Penale

Chiunque s'impossessadella cosa mobile altrui (1), sottraendola (2) a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro (3) (4) [625, 626, 649].
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [c.c. 814; c. nav. 1148] (5) (6) (7).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625 (8).

Note

(1) Vi è controversia in dottrina in ordine all'individuazione del concetto di altruità. Infatti, secondo un orientamento più restrittivo, esso presuppone una situazione di diritto che si identifica con la proprietà o altro diritto reale (o, secondo alcuni, di godimento). Per un diverso orientamento, l'elemento dell'altruità si identifica con l'esistenza di una situazione possessoria di un soggetto diverso dall'agente. Per i riflessi che dall'accoglimento dell'una o dell'altra tesi discendono in ordine all'identificazione dell'oggetto giuridico del furto, vedi quanto detto sopra.
È pacifico, comunque, che il requisito dell'altruità escluda la configurabilità del furto in relazione alla res nullius, cioè la cosa che non è di proprietà di nessuno, e alla res communis omnium, cioè la cosa comune a tutti. Alla luce della l. 27-12-1977, n. 968 non può considerarsi res nullius la selvaggina in quanto annoverata tra i beni del patrimonio indisponibile dello Stato. Nonostante ciò, si è escluso il reato di furto in ordine all'abbattimento ed impossessamento della selvaggina per difetto di una situazione di effettivo potere di controllo da parte dello Stato, presupposto necessario per la sottrazione. D'altra parte, la nuova legge sulla caccia (l. 11-2-1992, n. 157) ha chiarito nell'art. 30 che in tale materia non si applicano gli artt. 624, 625 e 626. Non è res nullius la cosa smarrita la cui appropriazione configura il reato di cui all'art. 647 né la cosa dimenticata (su cui pure può configurarsi il reato di furto).

(2) Secondo la prevalente giurisprudenza la sottrazione equivale all'impossessamento in quanto i due concetti designano lo stesso fenomeno, rispettivamente dal punto di vista del soggetto passivo e di quello attivo. In dottrina, invece, prevale la tesi secondo cui la sottrazione e l'impossessamento designano due concetti distinti presupponendo il secondo un quid pluris rappresentato dal conseguimento di un'autonoma disponibilità della cosa in capo al reo.
Dalle due tesi discendono importanti conseguenze in ordine alla distinzione tra la fattispecie tentata e quella consumata [vedi sopra].
In particolare, il problema si pone nei casi di furto nei supermercati e, più in generale, nei negozi con vendita self-service: secondo la prevalente giurisprudenza, il reato si consuma già nel momento in cui il cliente preleva la merce dai banchi di vendita e la occulta sulla propria persona acquistandone così il possesso. Secondo la dottrina, invece, è da escludere la consumazione del furto fino a quando il soggetto agente rimanga nella zona in cui è ancora possibile il controllo da parte del personale di vigilanza, difettando il requisito di sottrazione. Ecco perché nell'ipotesi di semplice occultamento della merce prelevata può riscontrarsi soltanto un tentativo di furto.

(3) Le parole da «reclusione» fino alla fine del comma così sostituiscono le originarie «reclusione fino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a un milione» ex art. 2, l. 26-3-2001, n. 128 (c.d. Pacchetto sicurezza).

(4) Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg., l. n. 689/1981. Importi incrementati a norma dell'art. 113, c. 1, l. n. 689/1981.

(5) Cfr. anche art. 33, c. 2, r.d. 8-10-1931, n. 1604 (modificato dall'art. 41, l. 20-3-1940, n. 364) (t.u. delle leggi sulla pesca).

(6) Per il furto di armi, munizioni od esplosivi cfr. art. 4, l. 8-8-1977, n. 533 (Disposizioni in materia di ordine pubblico); per il furto di selvaggina cfr. artt. 30, 31, l. 11-2-1992, n. 157; per il furto di opere d'arte cfr. art. 125, d.lgs. 29-10-1999, n. 490.

(7) Si considerano energie aventi un valore economico quelle capaci di cagionare un depauperamento del soggetto passivo ed un arricchimento di quello attivo: oltre all'energia elettrica, quella termica, quella meccanica e dei gas. In particolare, quanto all'energia elettrica e, più in generale, quanto alle energie concesse per contatore, si è posto il problema della configurabilità del furto ovvero dell'appropriazione indebita [v. 646] in caso di loro sottrazione: secondo l'orientamento prevalente è necessario distinguere tra l'ipotesi della sottrazione compiuta prima (nel qual caso vi sarà furto) o dopo il passaggio attraverso il contatore (nel qual caso ricorrerà il reato di appropriazione indebita). Qualora poi si verifichi un allacciamento abusivo, mediante manomissione del contatore, si è individuato il delitto di truffa [v. 640].

(8) Comma aggiunto ex art. 12, l. 25-6-1999, n. 205 (Depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario).