Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 37795 del 21 settembre 2021

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di furto di un portafogli contenente bancomat e documenti di identitā non č applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuitā, in considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale tenuitā, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti.

(massima n. 2)

Ai fini della configurabilitā del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi di lavoro in cui si compiano atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ravvisato l'ipotesi prevista dall'art. 624-bis cod. pen. in relazione ad un furto commesso all'interno di una stanza adibita a spogliatoio riservato agli operai che stavano effettuando lavori di ristrutturazione di un edificio).

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