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Codice penale. Volume II - Libro I
Il reato. Il reato consumato e tentato. Artt. 39-58-bis

Editore: Giuffrè
Data di pubblicazione: settembre 2010
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Dispositivo dell'art. 56 Codice Penale

Chi compie atti idonei (1), diretti in modo non equivoco (2) a commettere un delitto, risponde di delitto tentato (3), se l'azionenon si compie o l'eventonon si verifica [48] (4).
Il colpevole del delitto tentato è punito (5): con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi (6).
Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso (7) (8).
Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà [62 n. 6] (9) (10).

Note

(1) Il codice vigente àncora la punibilità del tentativo alla idoneità e univocità [v. 56 nota ] degli atti.
Il giudizio di idoneità va effettuato: a) ex ante, nel momento cioè in cui la condotta viene posta in essere. Se la valutazione della idoneità venisse compiuta ex post, «a cose fatte», non ci sarebbe mai tentativo punibile, poiché, mancando per definizione l'evento, si avrebbe sempre e comunque la prova, in re ipsa, della inidoneità degli atti compiuti; b) in concreto, poiché l'adeguatezza dell'atto al reato perfetto va valutata in rapporto al contesto fenomenico cui inerisce. Così, un bicchiere d'acqua zuccherata, che di norma è assolutamente innocuo, potrebbe, se propinato a un ignaro diabetico, risultare fatale.
In dottrina e giurisprudenza si afferma che l'idoneità va valutata tenendo conto non soltanto delle circostanze conosciute o conoscibili dall'agente, al momento della condotta, ma di tutte le circostanze realmente esistenti.
Autorevole insegnamento ha, invece, sostenuto che il giudizio sull'idoneità è necessariamente a base parziale, tiene cioè conto delle sole circostanze verosimilmente esistenti al momento dell'azione criminosa. In questa particolare prospettiva, risulta pertanto punibile, ad esempio, il tentativo del ladro che apre una borsa (nella quale è assolutamente verosimile la presenza di denaro) e la trova occasionalmente vuota.

(2) Su posizioni diverse rispetto alle impostazioni tradizionali (compendiate nella formula della teoria soggettiva e di quella oggettiva), un'autorevole opinione dottrinaria suggerisce di ancorare il giudizio di univocità alla attuale esposizione a pericolo del bene giuridico protetto. Pertanto, se l'azione tipica è gia iniziata o è sul punto di cominciare, se l'autore ha eliminato i mezzi di difesa e gli ostacoli che impediscono l'attuazione del disegno criminoso, può dirsi prevedibile come verosimile che gli atti (purché, beninteso, idonei) porteranno alla realizzazione del delitto.
Così, pur essendo idonei, non possono considerarsi univoci gli atti di chi sia sorpreso armato dagli agenti di pubblica sicurezza, ma a notevole distanza dal luogo di una possibile rapina; mentre dovrebbe considerarsi univoca l'azione di chi si accosti ad una porta munito di armi e bussi al campanello, senza ottenere risposta.
La dottrina prevalente, comunque, ancorata alla concezione oggettiva, osserva che l'univocità degli atti deve essere considerata come una caratteristica obiettiva della condotta, nel senso che essi devono possedere, riguardati nel contesto in cui sono inseriti, l'attitudine a denotare il proposito criminoso perseguito.

(3) L'art. 56 ha una funzione estensiva dell'ordinamento giuridico penale. Per effetto della combinazione di tale norma di parte generale con le singole disposizioni di parte speciale, risultano tipizzate, e quindi penalmente rilevanti, tante fattispecie di delitto tentato quante sono le fattispecie di delitto consumato (analoga funzione estensiva ha l'art. 110 per le fattispecie di concorso di persone nel reato). In dottrina si precisa che il delitto tentato è pur sempre un delitto perfetto (è imperfetto solo rispetto alla corrispondente fattispecie consumata).

(4) Tentativo incompiuto ricorre quando l'azione tipica è iniziata ma non giunge a compimento (es.: l'agente prende la mira, ma viene disarmato prima di sparare); tentativo compiuto, là dove la condotta è compiuta per intero ma l'evento non si verifica (es.: l'agente spara, ma non colpisce la sua vittima).

(5) Nel testo originario vi era anche il seguente inciso: «Il colpevole del delitto tentato è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte». Questo deve ritenersi abrogato a seguito della soppressione della pena di morte dal nostro ordinamento; v. nota in calce all'art. 17.

(6) V. art. 293, d.P.R. 23-1-1973, n. 43: «Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato».

(7) In linea di massima, la desistenza ha luogo allorquando l'agente muti proposito e interrompa la sua attività criminosità. Più precisamente, nei delitti commissivi egli deve interrompere la condotta intrapresa (es.: il ladro che, forzata la serratura, decide di non portare a compimento l'azione criminosa; egli sarà, al più, punito per gli atti di danneggiamento); nei delitti omissivi, invece, egli deve intraprendere ciò che stava omettendo, ossia la condotta doverosa (es.: la madre che riprende ad allattare il neonato dopo che aveva deciso di farlo morire di fame).
Il fondamento politico-criminale della desistenza (come del recesso [v. 56 nota ]) è stato tradizionalmente ravvisato nell'opportunità di prevenire la violazione di norme penali e disincentivare il crimine attraverso la promessa di impunità. In tal senso può configurarsi come la prima ipotesi di normativa premiale adottata dal nostro ordinamento. La concezione special-preventiva pone, invece, l'accento sulla scarsa propensione al delitto dimostrata dal desistente e, quindi, sulla inutilità della sanzione, in funzione di risocializzazione, per un soggetto che ha modeste probabilità di ricaduta nel reato.

(8) Per l'ammissibilità della desistenza nel concorso di persone [v. 110], la dottrina tradizionale richiede che il concorrente impedisca la consumazione del reato anche da parte degli altri correi. Perché il soggetto sia esente da responsabilità, altra dottrina considera sufficiente la neutralizzazione volontaria del proprio contributo alla realizzazione del fatto criminoso concorsuale.

(9) Mentre la desistenza [v. 56 nota ] attiene al tentativo incompiuto (l'agente volontariamente interrompe l'azione tipica), il recesso presuppone un tentativo compiuto [v. 56 nota ]: realizzata l'azione tipica, l'agente «volontariamente impedisce» la verificazione dell'evento.
Si tratta di una circostanza attenuante [v. 62], l'unica esclusiva del tentativo.
Nei reati omissivi diventa interessante distinguere il recesso dalla desistenza: a) la madre che ha omesso di nutrire il neonato per alcune ore, desiste se riprende a nutrirlo, risultando tale azione sufficiente allo scopo; b) recede se, invece, l'interruzione dell'iter criminis richiede il compimento di un'azione diversa e ulteriore rispetto a quella omessa: nell'esempio, se dovrà portare il bambino in ospedale per le cure necessarie a salvarlo.
Quanto al requisito della «volontarietà» (richiesto per la desistenza come per il recesso), va sottolineato che la nozione non implica «spontaneità», risultando del tutto irrilevanti i motivi che spingono l'agente alla desistenza o al recesso; in altri termini, appare del tutto superato il riferimento a un giudizio di meritevolezza morale.

(10) Per i delitti commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico v. art. 5, d.l. 15-12-1979, n. 625, conv. con modif. nella l. 6-2-1980, n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica), che così dispone: «Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti».
L'applicabilità di tale articolo è espressamente esclusa dall'ultimo comma dell'art. 5, l. 29-5-1982, n. 304. (Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale) che così dispone al primo comma: «Art. 5. -- Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale non è punibile colui che, avendo compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto, volontariamente impedisce l'evento e fornisce comunque elementi di prova rilevanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti».


Ratio Legis

Non è ammissibile il tentativo: a) nei delitti colposi, poiché la mancanza di volontà delittuosa è incompatibile con la idoneità e univocità degli atti in cui si sostanzia il delitto tentato; b) nelle contravvenzioni, riferendosi l'art. 56 ai soli delitti; c) nei reati unisussistenti, nella forma del tentativo incompiuto; d) nei delitti di attentato [v. Libro II, Titolo I], poiché il quid richiesto in questi casi per configurarsi tentativo punibile è già sufficiente alla consumazione del delitto; e) nei reati di pericolo, ritenendosi il pericolo del pericolo un non pericolo; per alcuna dottrina (Fiore) la inammissibilità riguarda solo i reati di pericolo concreto, in quanto in essi il solo verificarsi della situazione di pericolo del bene giuridico protetto assume rilevanza alla stregua del reato consumato; f) nei delitti preterintenzionali [v. 43]: nel caso in cui il soggetto passivo resti in vita, la responsabilità dell'agente è limitata ai delitti di percosse e lesioni, in quanto la sua volontà non era diretta alla realizzazione dell'evento ulteriore. È ammissibile, invece, il tentativo: a) nei reati di pericolo astratto (Fiore); b) nei reati di pura condotta (senza evento materiale), nella forma del tentativo incompiuto; c) nei reati unisussistenti, nella forma del tentativo perfetto; d) nei reati abituali, anche se non vi è concordanza in dottrina; e) nei reati permanenti, nel caso in cui vi sia l'interruzione della condotta delittuosa prima che si realizzi la situazione lesiva dell'altrui diritto (si pensi al fallimento del sequestro di persona per la resistenza della vittima); f) nei delitti omissivi impropri (è il caso della madre che tenta, senza riuscirvi, di uccidere il figlio neonato, omettendo di allattarlo) e, secondo la dottrina più recente, anche nei delitti omissivi propri (si cita il caso del p.u. che, in prossimità della scadenza del termine utile per il compimento dell'atto dovuto, acquisti un biglietto aereo per un paese lontano, allo scopo di porsi nell'impossibilità di adempiere finalità successivamente non raggiunta).

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