Il volume, attraverso l'analisi di oltre 4.500 massime di giurisprudenza e delle principali opinioni dottrinarie, ha ad oggetto il reato di truffa da un punto di vista essenzialmente casistico (dalla truffa mediante falsa timbratura del cartellino marcatempo del pubblico dipendente al gioco delle tre carte).
Rispetto alla prima edizione è stata aggiunta una sezione relativa all'istituto della confisca per equivalente di cui all'art. 640 quater c.p., al nuovo reato di frode... (continua)
Chiunque, con artifizi o raggiri (1), inducendotaluno in errore (2), procura a sé o ad altri un ingiusto profittocon altrui danno (3), è punito con la reclusioneda sei mesi a tre anni (4) e con la multada cinquantuno euro a milletrentadue euro (5) (6).
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro (5):
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [c.p.m.p. 162, 32quater] (7) (8);
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [649] (9) (10).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante (11) (12) (13).
(1) Si discute se la semplice menzogna possa costituire una condotta fraudolenta: la prevalente dottrina e la giurisprudenza rispondono in senso positivo affermando che l'artificio o il raggiro di cui parla l'art. 640 non consistono soltanto in una sottile e subdola messa in scena, essendo sufficiente a concretarli qualsiasi simulazione o dissimulazione o qualsiasi subdolo espediente posto in essere per indurre taluno in errore.
In quest'ottica, si ritiene che possa assumere rilevanza finale anche il silenzio o la reticenza quando costituiscano violazione di uno specifico obbligo giuridico di comunicazione, ovvero, secondo alcuni autori, quando costituiscano violazione del principio di buona fede (es.: si omette di segnalare le proprie abilità al gioco per indurre altri a giocare).
(2) A differenza del codice precedente, l'attuale codice non menziona tra i requisiti della truffa quello dell'attitudine ingannatrice dei mezzi utilizzati dall'agente. Ciò ha posto il problema della punibilità della condotta grossolanamente fraudolenta, cioè capace di indurre in errore solo una persona particolarmente ingenua o leggera. La giurisprudenza accoglie la soluzione positiva in ragione del fatto che, in mancanza di una specifica previsione normativa, non rileva l'astratta idoneità dei mezzi utilizzati ma solo la loro concreta idoneità ad indurre in errore la vittima, tenuto conto della particolare situazione di fatto, delle modalità di esecuzione del reato, della situazione psichica ed intellettuale della vittima.
(3) Il danno e il profitto devono porsi in un rapporto di conseguenzialità rispetto all'errore della vittima. In particolare, pur in assenza di una precisa previsione normativa, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il danno e il profitto debbano scaturire da un atto di disposizione patrimoniale, positivo o negativo, che può avere ad oggetto sia beni mobili che immobili.
Quanto alla natura del danno va detto che deve trattarsi di un danno patrimoniale, cioè consistente in una deminutio patrimonii. È, tuttavia, discusso se esso debba essere valutato in base ad un criterio oggettivo o soggettivo: la soluzione del problema rileva in ordine alla possibilità di far rientrare nell'art. 640 la cd. truffa contrattuale, che ricorre nei casi in cui l'atto di disposizione patrimoniale della vittima sia bilanciato da una controprestazione economicamente equivalente ad esso, ma priva di utilità per il soggetto passivo. Si pensi al famoso caso di un rappresentante di commercio che ha indotto un contadino ad acquistare, al giusto prezzo, un macchinario agricolo del tutto inutilizzabile sul suo terreno.
La giurisprudenza tende a dare rilevanza ad una dimensione soggettiva del danno, con la conseguenza di ritenere punibili anche le suddette ipotesi di truffa contrattuale.
Quanto, invece, al profitto va detto che esso può consistere nell'acquisizione di qualsiasi utilità patrimoniale e non, purché ricorra il requisito dell'ingiustizia, cioè l'assenza di una qualunque tutela giuridica, anche solo indiretta, di tale profitto.
(4) Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg., l. 689/1981.
(5) Importi incrementati a norma dell'art. 113, c. 1, l. 689/1981.
(6) È controverso se nella norma in esame possa rientrare anche la c.d. truffa processuale relativa ai casi in cui una della parti di un giudizio civile, inducendo in inganno il giudice con artifici o raggiri, ottenga una sentenza o un provvedimento a lui favorevole e, quindi, dannoso per l'altra parte. La giurisprudenza e la prevalente dottrina si sono pronunciate in senso negativo in considerazione del fatto che l'incriminazione della frode processuale è stata limitata dal legislatore ai solo casi contemplati nell'art. 374 al di fuori dei quali risultano penalmente irrilevanti i comportamenti fraudolenti tenuti da una delle parti in sede processuale.
È stata, invece, risolta positivamente la dibattuta questione della punibilità ex art. 640 della c.d. truffa in atti illeciti concernenti i casi in cui la vittima dell'inganno miri a perseguire un fine illecito (si pensi al caso del soggetto che facendosi credere pubblico ufficiale si fa dare dalla vittima una somma di danaro per farsi corrompere).
(7) Per l'applicabilità della pena accessoria prevista dall'art. 32quater (incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione) cfr. nota sub art. 316bis.
(8) La ragione di tale aggravante sta nel fatto che oltre alla lesione di natura patrimoniale si configura anche una lesione agli interessi della pubblica amministrazione. Essa è stata ritenuta sussistente nel caso di chi si sia fatto assumere da un ente pubblico presentando documenti falsi, o nel caso di chi, per percepire contributi dall'Ente comunale di assistenza, abbia dichiarato falsamente di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge.
(9) È opportuno evidenziare la differenza esistente tra la truffa aggravata in base al n. 2 dell'art. 640 e il delitto di estorsione [v. 629]. Tale differenza risiede nel fatto che mentre quest'ultima fattispecie postula la prospettazione di un male futuro il cui verificarsi dipende dalla volontà dell'autore, nella truffa aggravata il timore di un pericolo immaginario o l'ordine dell'autorità sono prospettati come indipendenti dalla volontà del soggetto attivo.
(10) È opportuno, in questa sede, segnalare che l'esigenza di apprestare una più rigorosa tutela del Servizio Sanitario Nazionale contro le attività fraudolente poste in essere dai professionisti operanti nel settore medico, idonee a sottrarre risorse finanziarie destinate alla prestazione di servizi di primaria necessità, quali quelli medico-sanitari, ha indotto il Governo (peraltro sospinto dall'«onda emozionale» connessa al verificarsi di gravi episodi criminosi del tipo evidenziato) ad emanare un decreto-legge (d.l. 3 marzo 2003, n. 32, pubblicato in G.U. 4-3-2003, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario»), il cui art.3 ha inserito, nell'art. 640, dopo il comma 2, un nuovo comma, che così recita:
«Se il fatto è commesso a danno del Servizio sanitario nazionale da professionisti sanitari dipendenti dal medesimo Servizio o con esso convenzionati, ovvero responsabili di strutture sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche, la pena pecuniaria di cui al secondo comma è decuplicata. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Il provvedimento che definisce il giudizio deve essere comunicato al competente ordine o collegio professionale di appartenenza che, valutati gli atti, dispone la radiazione dalla professione del responsabile.»
La norma ha, dunque, introdotto una nuova ipotesi aggravata del delitto di truffa, opportuna sotto il profilo politico-criminale, pur se sicuramente «censurabile» sotto il profilo della tecnica normativa. Nel prevedere, infatti, l'aggravio della sanzione pecuniaria prevista dal comma 2, si è omesso di confermare l'applicabilità della corrispondente sanzione detentiva, in tal modo creando i presupposti per l'insorgere di questioni interpretative, fra i sostenitori di una lettura indulgente e «pro reo» della nuova disposizione secondo la quale il fatto deve ritenersi punibile con la sola sanzione pecuniaria, e quelli di una lettura sistematica e più confacente alla ratio legis, secondo la quale deve comunque ritenersi applicabile anche la pena detentiva prevista dal comma 2; inoltre si segnala un omesso coordinamento con l'originario comma 3 dell'art. 640. In tale comma, infatti, per delineare i casi di perseguibilità d'ufficio, si fa riferimento al «capoverso precedente». L'introduzione di tale nuovo comma (secondo la lettera della disposizione) porterebbe, dunque, a limitare le ipotesi di perseguibilità d'ufficio alla norma neointrodotta, non alle altre ipotesi aggravate, previste dal comma precedente (difetto eventualmente sanabile attraverso una interpretazione estensiva della «formula di chiusura» contenuta nello stesso comma 3, in cui si fa riferimento ad «altra circostanza aggravante», interpretazione, peraltro, al limite della forzatura, trattandosi di inciso pensato per le aggravanti diverse da quelle previste dallo stesso art. 640). Se all'indomani della pubblicazione del decreto si auspicarono opportuni interventi correttivi in sede di conversione in legge dello stesso, il problema è venuto meno a seguito di un improvviso ripensamento, da parte del Governo, tradottosi nel ritiro del decreto, in tal modo sottratto alla relativa conversione. In particolare, con apposito comunicato dell'Ufficio stampa del Ministero della Salute (datato 9 aprile 2003) il Governo, nel dare notizia del ritiro, lo ha motivato in considerazione delle censure espresse dalla categoria medica e da taluni settori del Parlamento, ad un tempo annunciando la predisposizione, in tempi brevi, di un articolato e comprensivo disegno di legge «che riveda l'intera tematica dell'informazione sanitaria e i suoi possibili effetti distorcenti sulle pratiche mediche, ma anche dei comportamenti dell'industria e delle amministrazioni ospedaliere e sanitarie in genere». Con la decadenza del decreto, il comma in esame è destinato a perdere ogni rilevanza giuridica. Seguendo, infatti, l'interpretazione pacificamente accolta (in tal senso MANTOVANI, FIANDACA, PAGLIARO) dell'art. 2, ultimo comma, c.p., disciplinante gli effetti del decreto-legge non convertito, prevedendo il comma neointrodotto una circostanza aggravante, dopo la decadenza del d.l. 32/2003 non potrà più applicarsi neppure ai fatti commessi durante la sua temporanea vigenza.
(11) Comma aggiunto ex art. 98, l. 689/1981. Per la decorrenza del termine per proporre querela in ordine ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della l. 24-11-1981, n. 689, cfr. l'art. 99 della stessa legge.
(12) Cfr. anche art. 12, d.l. 3-5-1991, n. 143, conv. in l. 5-7-1991, n. 197.
(13) Per la giurisprudenza la truffa finalizzata all'assunzione ad un pubblico impiego si consuma nel momento della costituzione del rapporto impiegatizio sempre che sia individuabile e dimostrata l'esistenza di un danno immediato ed effettivo di contenuto economico-patrimoniale a carico dell'amministrazione (Cass. S.U. 16-12-98).
Si tratta della principale figura di delitto contro il patrimonio compiuto mediante frode [v. Libro II, Titolo XIII].
Essa presenta notevole affinità con altre figure criminose rispetto alle quali è opportuno evidenziare la differenza: in particolare, il reato di truffa ha in comune con quello di insolvenza fraudolenta [v. 641] il conseguimento di un ingiusto profitto, se ne differenzia per le modalità dell'azione criminosa che, nell'un caso, postula un raggiro della vittima, nell'altro, un'azione di occultamento del proprio stato di insolvenza che non raggiunge l'intensità di un vero e proprio raggiro.
Va altresì ribadita la differenza tra la truffa e il furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento [v. 625, n. 2]: nell'un caso, il possesso della cosa è ottenuto mediante il comportamento volontario della vittima indotta a ciò da un errore che ne vizia la volontà; nell'altro caso, il possesso è ottenuto contro la volontà del derubato. In base a tale considerazione, si ritiene esistente il reato di truffa nell'ipotesi dell'agente che con mezzi fraudolenti alteri il contatore dell'energia elettrica facendo in modo che lo stesso registri un quantitativo di energia elettrica inferiore a quello consumato; costituisce, invece, furto aggravato il c.d. ponte al contatore, cioè l'allacciamento diretto della rete privata alla rete pubblica.
Infine, è discusso il rapporto intercorrente tra la fattispecie in esame e il reato di millantato credito [v. 346]: autorevole dottrina identifica nel millantato credito una figura speciale di truffa con la conseguenza che i due reati non possono concorrere; la giurisprudenza e altra parta della dottrina ritengono, invece, che i due reati si differenzino per l'oggetto (inviolabilità del patrimonio nella truffa, e prestigio della P.A. nel millantato credito), per l'elemento materiale e per il conseguimento dell'ingiusto profitto (che sono requisiti necessari della truffa, mentre possono mancare nel millantato credito), sicché, qualora uno stesso fatto presenti gli estremi tanto della truffa che del millantato credito, l'agente risponderà dei due reati in concorso.