Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 321 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Oggetto del sequestro preventivo

Dispositivo dell'art. 321 Codice di procedura penale

1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato [253] possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato [262 3](1). Prima dell'esercizio dell'azione penale [405] provvede il giudice per le indagini preliminari.

2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca [240 c.p.](2).

2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.

3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito [386]. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

Note

(1) Si considera implicito il presupposto, però indispensabile, che attiene al c.d. fumus delicti inteso in senso oggettivo, ovvero l'esigenza che sia accertata la sussistenza di elementi idonei a suffragare la configurabilità in concreto della fattispecie di reato ipotizzata.
(2) Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell’Albo di cui all’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell’autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.

Ratio Legis

Tale disciplina rispecchia lo specifico finalismo del sequestro preventivo di natura cautelare.

Spiegazione dell'art. 321 Codice di procedura penale

Le misure cautelari reali, già dalla collocazione sistematica, si differenziano dalla altre misure in quanto è differente lo specifico finalismo a cui tendono.
Il vincolo di indisponibilità della cosa corrisponde infatti ad una esigenza cautelare (v. artt. 273 e ss.), e non ad una esigenza di natura probatoria, come tipicamente accade nelle ipotesi di sequestro penale, non a caso disciplinato tra i “mezzi di ricerca della prova”.

Il codice ha individuato due differenti tipologie di misure riconducibili a tale ambito, accomunate dalla finalità cautelare, ma differenti sul piano delle esigenze da soddisfare.

Per quanto concerne il sequestro preventivo, esso si caratterizza per il suo spiccato finalismo cautelare.

Anche se non espressamente indicato dalla norma, il sequestro preventivo si basa sul presupposto implicito che sia già stata accertata la sussistenza di elementi idonei a suffragare in concreto il fumus commissi delicti, mentre non è richiesto, a riguardo, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Più nello specifico è stabilito che il giudice, anche prima dell'esercizio dell'azione penale e su richiesta del pubblico ministero, debba disporre con decereto motivato il sequestro delle cose pertinenti al reato, tra cui tutte le cose suscettibili di confisca, ogni volta che la libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato oppure agevolare la commissione di altri reati.

Di regola entra in gioco la discrezionalità del giudice, tranne nei procedimenti che riguardano delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., per i quali il sequestro preventivo diviene obbligatorio, con una chiara intenzione di tutelare maggiormente il buon nome ed il buon andamento della pubblica amministrazione.

Va precisato che durante le indagini preliminari, quando per l'urgenza delle circostanze, il sequestro può essere disposto anche dal pubblico ministero, quando non risulti possibile attendere il provvedimento del giudice. Sempre nei medesimi casi d'urgenza, al sequestro preventivo possono ricorrere anche gli ufficiali di polizia giudiziaria, salva la necessaria trasmissione al medesimo P.M. del verbale entro quarantotto ore.

In tali ipotesi il sequestro perde efficacia qualora entro le successive 48 ore il P.M. non ne abbia richiesto al giudice la convalida, ovvero qualora il giudice non provveda in merito entro dieci giorni dalla richiesta di convalida stessa.

Coerentemente con il presupposto cautelare di tale forma di sequestro, la misura può essere revocata a richiesta del P.M. o dell'imputato, quando si accerti l'insussistenza delle esigenze di prevenzione, anche per fatti sopravvenuti.

Il sequestro preventivo è eseguito: a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili; b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; c) sui beni aziendali organizzati per l’esercizio di un’impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l’immissione in possesso dell’amministratore, con l’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l’impresa; d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l’annotazione nei libri sociali e con l’iscrizione nel registro delle imprese; e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell’apposito conto tenuto dall’intermediario ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

Massime relative all'art. 321 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 19766/2019

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca del prezzo o del profitto del reato eseguito su conto corrente cointestato all'indagato ed a soggetto terzo, è necessario accertare la derivazione del denaro dal reato e la sua provenienza dall'indagato dovendosi verificare, anche solo a livello indiziario, se ed in che misura il conto sia stato alimentato con risorse derivanti dalla commissione del reato. (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' VARESE, 12/09/2019).

Cass. pen. n. 57407/2018

In tema di sequestro preventivo, il creditore assistito da garanzia reale non è legittimato a chiedere la revoca della misura mentre il processo è pendente, al fine di svincolare il bene e restituirlo all'intrapresa procedura esecutiva civile, in quanto la sua posizione giuridica non è assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà e il suo diritto di sequela è destinato a trovare soddisfazione solo nella successiva fase della confisca. (In motivazione, la Corte ha affermato la compatibilità di detto principio con le recenti previsioni degli artt. 240-bis cod. pen. e 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., in tema di partecipazione al processo di cognizione dei terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, in quanto dette previsioni non comportano l'anticipazione della tutela di tali diritti prima delle definitive statuizioni sulla confisca).

Cass. pen. n. 46201/2018

La mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti; ne consegue che è ammissibile l'appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, non potendosi attribuire alla mancata attivazione del riesame la valenza di una rinuncia all'impugnazione.

Cass. pen. n. 41051/2018

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, ai fini di determinare la valutazione di mercato dei beni da sottoporre a vincolo,che deve essere proporzionata al prezzo o al profitto del reato, può ricorrersi al valore di acquisto degli stessi ove adeguato e non sproporzionato rispetto a quello reale, mentre tale valore è del tutto neutro quando è radicalmente differente.

Cass. pen. n. 26340/2018

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il tribunale del riesame, tranne i casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni e l'ammontare del sequestro corrispondente al profitto del reato, non è titolare del potere di compiere mirati accertamenti per verificare il rispetto del principio di proporzionalità, con la conseguenza che il destinatario del provvedimento di coercizione reale può presentare apposita istanza di riduzione della garanzia al pubblico ministero e, in caso di provvedimento negativo del giudice per le indagini preliminari, può impugnare l'eventuale decisione sfavorevole con l'appello cautelare.

Cass. pen. n. 22843/2018

In tema di sequestro preventivo, i provvedimenti del giudice in ordine ai poteri e all'operato dell'amministratore giudiziario, non attenendo all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura, non sono autonomamente impugnabili, essendo consentita la sola opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha convertito in opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione il ricorso in cassazione proposto avverso il rigetto della richiesta di liquidazione del compenso professionale avanzata dal componente dell'organismo di vigilanza nominato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n.231 del 2001, dall'amministratore giudiziario della società i cui beni erano stati sottoposti a sequestro).

Cass. pen. n. 15459/2018

È abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il pubblico ministero, in luogo di trasmettere al g.i.p., con le proprie valutazioni negative, la richiesta di revoca di sequestro preventivo, proceda a rigettarla direttamente, in quanto provvedimento estraneo alla sua sfera di attribuzioni, potendo egli solo disporre la revoca, con decreto motivato, del sequestro preventivo durante la fase delle indagini preliminari ed essendogli, invece, inibito il relativo provvedimento negativo, devoluto alla cognizione del giudice.

Cass. pen. n. 8268/2018

Il terzo interessato alla restituzione dei beni sottoposti a sequestro ha la facoltà di intervenire nel giudizio cautelare di merito al fine di far valere le proprie ragioni, esercitando le stesse prerogative processuali delle altre parti, ivi comprese quelle di produrre documenti ed altri elementi di prova; tuttavia, in caso di mancato esercizio di detta facoltà e di un preventivo contraddittorio con le parti già formalmente costituite o intervenute nei precedenti giudizi di riesame o di appello, deve escludersi la possibilità di un intervento tardivo del terzo nel giudizio di legittimità.

Cass. pen. n. 6940/2018

Nell'ipotesi di sequestro preventivo del bene oggetto di abuso edilizio per il quale sia stata pronunciata condanna non definitiva che non dispone la confisca, il bene va restituito all'avente diritto solo allorché siano venute meno le esigenze cautelari che hanno giustificato l'imposizione del vincolo, giacché la cessazione della permanenza del reato edilizio con la sentenza di primo grado non costituisce elemento di per sé idoneo a far ritenere cessate anche le esigenze cautelari.

Cass. pen. n. 1499/2018

In caso di sequestro preventivo disposto erroneamnete nella forma dell'ordinanza anziché in quella del decreto motivato prevista dall'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., non è configurabile alcuna nullità, avuto riguardo al principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 cod. proc. pen., né è configurabile in capo al destinatario della misura, alcun concreto interesse ad agire per un'eventuale tutela processuale, fermo restando che il sequestro, anche se formalmente qualificato come ordinanza, ha comunque natura e valore di decreto.

Cass. pen. n. 53834/2017

In sede di riesame o di appello avverso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il tribunale, ai fini della determinazione del profitto sequestrabile, è obbligato a valutare il contenuto della consulenza tecnica di parte eventualmente presentata e ad indicare puntualmente la sua pertinenza o meno rispetto all'oggetto dell'indagine nonché i dati tecnici che si sottraggono alla diretta verifica in tale momento procedimentale, in assenza di un accertamento peritale, incompatibile con l'incidente cautelare. (In applicazione di tale principio la Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il tribunale, in sede di appello cautelare, aveva confermato il rigetto della richiesta di riduzione del profitto confiscabile derivante dal reato di truffa, fondata su una consulenza tecnica di parte, ritenendo di non poter valutare le complesse questioni tecnico-contabili prospettate in detta consulenza).

Cass. pen. n. 29586/2017

In tema di misure cautelari reali, quando uno dei reati in relazione ai quali la misura è stata disposta è assorbito in altro reato di uguale gravità che lascia intatti i presupposti applicativi della cautela, non sussiste l'interesse dell'indagato, in sede di riesame, ad ottenere una pronuncia che ne dichiari la insussistenza. (Fattispecie in tema di sequestro di immobile in ordine ai reati di tolleranza abituale della prostituzione e favoreggiamento della stessa, in cui quest'ultimo reato è stato ritenuto assorbito nel primo).

Cass. pen. n. 28077/2017

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca, diretta o per equivalente, del profitto dei reati tributari, prevista dall'art. 12-bis, comma primo, del D.Lgs. n. 74 del 2000, prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto della ammissione al concordato preventivo, attesa l'obbligatorietà della misura ablatoria alla cui salvaguardia è finalizzato il sequestro. (In motivazione, la Corte ha osservato che il rapporto tra il vincolo imposto dall'apertura della procedura concorsuale e quello discendente dal sequestro, avente ad oggetto un bene di cui sia obbligatoria la confisca, deve essere risolto a favore della seconda misura, prevalendo sull'interesse dei creditori l'esigenza di inibire l'utilizzazione di un bene intrinsecamente e oggettivamente "pericoloso", in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato).

Cass. pen. n. 22231/2017

L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. Ne consegue che non è configurabile un interesse ad impugnare identificabile con quello volto ad ottenere una pronunzia favorevole in ordine all'insussistenza del "fumus commissi delicti", giacché questa non determinerebbe alcun effetto giuridico vincolante nel giudizio di merito, stante l'autonomia del giudizio cautelare.

Cass. pen. n. 19994/2017

In tema di reati tributari, il profitto del reato oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, e rimane inalterato anche nella ipotesi di sospensione della esecutività dell'atto impugnato disposto dalla commissione tributaria, venendo meno solo a seguito dello sgravio da parte della Agenzia delle Entrate o dell'annullamento della pretesa fiscale con decisione, anche non definitiva, del giudice tributario. (Fattispecie di sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca del profitto del reato di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000, nella quale la Corte ha escluso l'incidenza sui presupposti del vincolo cautelare dell'intervenuta sospensione, in sede di giustizia tributaria, dell'esecutività dell'avviso di accertamento, evidenziandone la natura di provvedimento ad efficacia limitata e a cognizione sommaria).

Cass. pen. n. 19991/2017

In materia di misure cautelari reali, la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus" del reato non è preclusa dalla circostanza che il Pubblico Ministero abbia nel frattempo disposto la citazione diretta a giudizio dell'imputato. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l'ipotesi di instaurazione del processo di cui all'art. 550 cod. proc. pen. differisce, sotto il profilo dell'effetto preclusivo di tale questione, da quella di rinvio a giudizio a seguito di udienza preliminare, nella quale l'esistenza degli elementi costituenti il "fumus" è già stata oggetto di un positivo scrutinio da parte di un organo giurisdizionale chiamato a vagliare la sostenibilità in giudizio dell'accusa e non può pertanto essere oggetto di successiva doglianza in sede cautelare).

Cass. pen. n. 14251/2017

Il provvedimento con cui il G.I.P. decide sull'ordine del P.M. di sgombero di un immobile sottoposto a sequestro, in quanto emesso da giudice dell'esecuzione, è impugnabile solo mediante l'opposizione prevista dagli artt. 676 e 667, comma quarto, cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 5845/2017

In tema di sequestro preventivo, è necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro preventivo deve caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato commesso (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo di un immobile, sede di una struttura riabilitativa, ritenendo inidonea l'asserita pertinenzialità dello stesso rispetto ai fatti di maltrattamento ivi accaduti, fondata sul solo assunto che senza l'immobile tali fatti non sarebbero accaduti con le modalità contestate).

Cass. pen. n. 19500/2016

Non può essere disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente di somme di denaro depositate su conto corrente costituite in pegno irregolare a garanzia di una obbligazione dell'imputato, attesa la immediata acquisizione della proprietà delle stesse da parte del creditore. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, ai fini della individuazione e differenziazione del pegno irregolare rispetto a quello regolare, non rilevano né il "nomen" contrattualmente attribuito al rapporto e nemmeno il fatto che la somma di denaro rimanga depositata su un conto corrente bancario intestato al debitore e continui a maturare interessi, ma è decisiva la circostanza che, nel caso di inadempimento del debitore, il creditore abbia la facoltà di soddisfarsi immediatamente e direttamente sulla cosa o sulle cose date a pegno, secondo la previsione di cui all'art. 1851 cod. civ., ovvero debba attivare una forma di vendita pubblica, ai sensi degli artt. 2796 e 2797 cod. civ.).

Cass. pen. n. 9149/2016

Ai fini dell'adozione della misura cautelare del sequestro preventivo delle cose "pertinenti al reato" finalizzato ad evitare la protrazione del reato, non è necessario accertare, a differenza di quanto richiesto per il sequestro ai fini di confisca, l'esistenza di un collegamento strutturale fra il bene da sequestrare e il reato commesso, in quanto la "pertinenza" richiesta dal primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso avverso sequestro preventivo, a fini impeditivi, di vettura abitualmente adoperata per attività di cessione di stupefacente).

Cass. pen. n. 3535/2016

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, la comunione legale dei beni con il coniuge, estraneo al reato, non è di ostacolo di per sé alla confisca pro-quota dell'immobile che ne costituisca oggetto. (In motivazione la Corte ha, altresì, precisato che la misura ablatoria funzionale alla confisca può riguardare i beni in comproprietà anche nella loro interezza, qualora siano indivisibili o sussistano inderogabili esigenze per impedirne la dispersione o il deprezzamento).

Cass. pen. n. 41354/2015

È legittimo il mantenimento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni di una società, nei cui confronti pende un procedimento per responsabilità amministrativa nascente da reato, anche quando sopravviene a carico dell'ente una procedura concorsuale, poiché tale vicenda giuridica non sottrae al giudice penale il potere di valutare, all'esito del procedimento, se disporre la confisca, e, in caso positivo, con quale estensione e limiti. (Fattispecie in tema di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di società ammessa, dopo l'applicazione della misura, alla procedura di concordato preventivo).

Cass. pen. n. 39187/2015

In tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche per equivalente, del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, con la conseguenza che lo stesso non è configurabile, e non è quindi possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all'ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di correlato provvedimento di "sgravio" da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Cass. pen. n. 38148/2015

In tema di sequestro probatorio, la restituzione, previo trattenimento di copia dei dati informatici estratti, dei beni materiali (server, computer e "hard disk") coercitivamente acquisiti per effettuare le operazioni di trasferimento dei dati non comporta il venir meno del vincolo, con la conseguenza che permane l'interesse a richiedere il controllo giurisdizionale sulla legittimità del sequestro al competente tribunale del riesame. (In motivazione, la Corte ha osservato che le disposizioni introdotte dalla legge 48 del 2008 riconoscono al "dato informatico", in quanto tale, e non solo al supporto che lo contiene, la caratteristica di oggetto del sequestro).

Cass. pen. n. 33765/2015

In tema di confisca per equivalente, poiché il giudice è tenuto ad indicare solo l'importo complessivo del prezzo o del profitto del reato e non anche i beni da apprendere, l'ablazione può avere ad oggetto, fino alla concorrenza dell'importo determinato, non solo i beni già individuati nella disponibilità dell'imputato, ma anche quelli che in detta disponibilità entrano dopo il provvedimento di confisca.

Cass. pen. n. 31022/2015

In tema di sequestro preventivo, l'autorità giudiziaria, ove ricorrano i presupposti del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora", può disporre, nel rispetto del principio di proporzionalità, il sequestro preventivo di un intero sito web o di una singola pagina telematica, imponendo al fornitore dei servizi internet, anche in via d'urgenza, di oscurare una risorsa elettronica o di impedirne l'accesso agli utenti ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 del d.l.vo 9 aprile 2003, n. 70, in quanto la equiparazione dei dati informatici alle cose in senso giuridico consente di inibire la disponibilità delle informazioni in rete e di impedire la protrazione delle conseguenze dannose del reato.

Cass. pen. n. 24785/2015

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto relativo al delitto di riciclaggio ai sensi dell'art. 648 quater c. p. - introdotto con l'art. 63, comma quarto, D.L.vo n. 231 del 2007 - può essere applicato anche ai beni acquistati dall'indagato in epoca antecedente all'entrata in vigore della predetta norma (29 dicembre 2007), in quanto il principio di irretroattività attiene solo al momento di commissione della condotta, e non anche al tempo di acquisizione dei beni oggetto del provvedimento.

Cass. pen. n. 22120/2015

In materia di sequestro preventivo, non sussiste l'obbligo di dare previo avviso al difensore di fiducia circa l'esecuzione di un sequestro, né quello di avvertire l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, posto che le norme di cui agli artt. 356 e 364 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. riguardano esclusivamente il sequestro probatorio e non possono essere estese a quello preventivo, data la diversità delle esigenze presidiate.

Cass. pen. n. 17132/2015

Avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di rigetto della richiesta di sequestro preventivo non può essere proposto, ex art. 321 cod. proc. pen., il ricorso "per saltum" in cassazione che, in materia cautelare reale, è proponibile ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. solo contro il decreto che dispone il sequestro preventivo, con la conseguenza che, ove erroneamente esperita, detta impugnazione deve essere qualificata come appello, ai sensi degli artt. 322 bis e 568, ultimo comma, cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 15923/2015

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme di denaro che costituiscono profitto di reato può avere ad oggetto sia la somma fisicamente identificata in quella che è stata acquisita attraverso l'attività criminosa, sia una somma corrispondente al valore nominale di questa, quando sussistono indizi per i quali il denaro di provenienza illecita risulti depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato di occultare. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il sequestro funzionale alla confisca diretta può colpire anche una somma corrispondente al valore nominale di quella illegalmente percepita, purché il denaro sequestrato sia comunque riferibile all'indagato e sussista il rapporto pertinenziale tra il numerario sottoposto a vincolo e il reato del quale esso costituisce il profitto illecito).

Cass. pen. n. 14109/2015

In tema di misure cautelari reali, la competenza funzionale a provvedere sulla richiesta di sequestro preventivo del P.M. ex art. 321 cod. proc. pen. dopo l'esercizio dell'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio appartiene al g.u.p., anche se l'udienza preliminare deve ancora svolgersi, in quanto la competenza si radica nel momento in cui è presentata la richiesta cautelare e non quando la stessa viene decisa.

Cass. pen. n. 11497/2015

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, quando il bene sia formalmente intestato a terzi, la prova che l'acquisto sia stato compiuto con provvista fornita in tutto o in parte dall'indagato, costituisce presunzione "iuris tantum" della natura fittizia dell'intestazione alla quale il formale intestatario può opporsi adducendo elementi indicativi della riconducibilità del cespite alla sua disponibilità e alla sua sfera di interesse economico.

Cass. pen. n. 11324/2015

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, l'esistenza del "fumus commissi delicti" viene meno quando il reato presupposto risulti estinto per prescrizione, in quanto la causa di estinzione esclude la possibilità di configurare astrattamente la esistenza delle condizioni di legittimità del vincolo cautelare reale. (Fattispecie in materia di intestazione fittizia di beni, aggravata dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991).

Cass. pen. n. 10105/2015

In tema di sequestro preventivo, la nomina dell'amministratore giudiziario dei beni oggetto della misura cautelare è di competenza del pubblico ministero, atteso il contenuto delle previsioni di cui agli artt. 104 e 104 bis disp. att. cod. proc. pen., a seguito dell'intervento normativo "ex lege" 15 luglio 2009, n. 94, e il relativo decreto, data la sua natura meramente esecutiva, non è appellabile ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen., ma può essere sottoposto a controllo solo nelle forme dell'incidente di esecuzione.

Cass. pen. n. 9279/2015

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356, non è previsto un termine entro cui deve essere disposta, a pena di inefficacia della misura cautelare, la confisca dei beni sottoposti al vincolo, non trovando applicazione quanto dettato in tema di misure di prevenzione dall'art. 24, comma secondo, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Cass. pen. n. 6469/2015

Il titolare di un diritto di credito assistito da garanzia reale su bene sottoposto a sequestro penale può far valere il suo diritto solo in via posticipata davanti al giudice dell'esecuzione penale, a seguito della decisione definitiva sulla confisca; non è invece legittimato a chiedere una tutela in via anticipata proponendo, durante la pendenza del procedimento penale, istanza di revoca della misura cautelare al fine di poter iniziare o proseguire l'azione esecutiva civile. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il terzo creditore e lo Stato sono titolari di posizioni tra loro non incompatibili e che, pur in presenza del diritto di credito, in difetto del vincolo cautelare, l'indagato potrebbe effettuare comunque negozi giuridici idonei a disperdere il bene e a frustrare irreparabilmente la pretesa ablatoria).

Cass. pen. n. 47686/2014

In tema di sequestro preventivo, il "periculum in mora" richiesto dal primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. deve presentare i requisiti della concretezza e attualità, da valutare in riferimento alla situazione esistente non soltanto al momento dell'adozione della misura cautelare reale ma anche durante la sua vigenza, di modo che possa ritenersi quanto meno probabile che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati.

Cass. pen. n. 36369/2014

È illegittimo il sequestro preventivo della patente di guida - disposto nei confronti di soggetto indagato per il reato di omicidio colposo - trattandosi di documento non collegato da alcun diretto ed effettivo nesso di pertinenza con lo scopo cautelare tipico del sequestro, ex art. 321 cod. proc. pen., preordinato ad evitare che la libera disponibilità della cosa possa agevolare la commissione di altri reati, considerato che il sequestro della patente di guida non priverebbe l'indagato della facoltà di guidare, in quanto solo l'autorità amministrativa può sospendere, in via cautelare, l'efficacia della abilitazione alla guida - solo materialmente incorporata nel documento della patente; d'altra parte, il giudice penale può applicare la corrispondente sanzione amministrativa accessoria solo nei casi, espressamente previsti, di reati collegati alla violazione delle norme del codice della strada ed in esito alla sentenza di condanna.

Cass. pen. n. 34136/2014

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, la presunzione di illegittima acquisizione dei beni per il valore sproporzionato degli stessi rispetto alla possibilità economica del destinatario della misura deve essere valutata, qualora si ritenga di doverne circoscrivere l'operatività in un ambito di ragionevolezza temporale avendo riguardo non tanto al momento formale dell'acquisto, quanto al momento in cui il bene viene pagato o, se significativamente incrementato nel suo valore grazie a successivi conferimenti di denaro, al momento in cui detti incrementi di valore sono realizzati.

Cass. pen. n. 26596/2014

In tema di sequestro preventivo, ai fini dell'affermazione del "fumus commissi delicti" del reato proprio contestato anche a soggetti che non rivestono la qualifica tipica, è necessario che il giudice motivi anche sull'elemento psicologico dell'autore proprio, atteso che la sua mancanza impedisce la stessa astratta configurabilità del predetto reato. (Fattispecie relativa al reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza contestato in concorso al direttore generale di una Cassa di Risparmio e a soggetti estranei all'ente di credito).

Cass. pen. n. 12245/2014

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non è suscettibile di sostituzione mediante iscrizione di ipoteca volontaria, per un identico valore, sui beni sequestrati, poiché tale operazione comporta la permuta di un bene certo, nella disponibilità dell'imputato e di immediata escussione, con un diritto reale di garanzia non immediatamente convertibile in un bene di valore corrispondente al profitto del reato.

Cass. pen. n. 10561/2014

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto anche quando l'impossibilità del reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, sia transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca generalizzata.

Cass. pen. n. 5657/2014

Il sequestro preventivo può avere ad oggetto beni appartenenti a terzi estranei al reato, incombendo, in tale caso, sul giudice un dovere specifico di motivazione sul requisito del "periculum in mora" in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest'ultimo, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l'indagato stesso.

Cass. pen. n. 2210/2014

In tema di misure cautelari reali non può più farsi questione circa la sussistenza del “fumus commissi delicti” quando sia intervenuto, con riguardo al reato in relazione al quale il provvedimento è stato adottato, il decreto che dispone il giudizio.

Cass. pen. n. 45908/2013

Il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale.

Cass. pen. n. 28361/2013

È legittimo il sequestro di un manufatto abusivo eseguito dai vigili urbani che, rivestendo la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, sono preposti al controllo delle attività subordinate al rilascio di un titolo abilitativo dell'autorità comunale. (Fattispecie in cui è stato ritenuto integrato il reato di violazione di sigilli rispetto al sequestro di un manufatto abusivo, effettuato dai vigili urbani).

Cass. pen. n. 28336/2013

L'omissione dell'informazione di garanzia prima dell'adozione del decreto di sequestro preventivo (nella specie funzionale alla confisca per equivalente), ovvero la mancata indicazione degli elementi di essa nello stesso decreto, in caso di contestualità, in tanto comportano la nullità del provvedimento per violazione dell'art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p., in quanto determinino la violazione del diritto di difesa per la mancata possibilità di partecipazione del difensore alle operazioni di esecuzione del sequestro.

Cass. pen. n. 24539/2013

In tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, la sola esistenza di una struttura abusiva integra il requisito dell'attualità del pericolo indipendentemente dall'essere l'edificazione ultimata o meno, in quanto il rischio di offesa al territorio ed all'equilibrio ambientale, a prescindere dall'effettivo danno al paesaggio, perdura in stretta connessione con l'utilizzazione della costruzione ultimata.

Cass. pen. n. 18603/2013

È legittimo il sequestro preventivo di un'intera azienda anche se soltanto alcuni dei beni che la compongono siano stati utilizzati per la consumazione del reato, ma il giudice, in ossequio al principio di proporzionalità, deve motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato della misura cautelare con misure invasive, anche di natura interdittiva.

Cass. pen. n. 10567/2013

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato (nella specie, di omesso versamento di ritenute certificate), il soggetto destinatario del provvedimento ablativo, nel caso di sproporzione tra il valore economico dei beni da confiscare indicato nel decreto di sequestro e l'ammontare delle cose sottoposte a vincolo, può contestare tale eccedenza al fine di ottenere una riduzione della garanzia, presentando apposita richiesta al P.M., al gip, ovvero appello al tribunale del riesame.

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l'importo complessivo da sequestrare, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato il provvedimento del tribunale del riesame, che aveva respinto l'appello del P.M. perché il decreto di sequestro non conteneva l'indicazione dei beni da assoggettare a vincolo al fine di verificarne la corrispondenza all'entità del profitto del reato).

Cass. pen. n. 6589/2013

È illegittimo il provvedimento di sequestro preventivo che prospetti ipotesi alternative sulla proprietà dei beni sottoposti a vincolo perché ciò comporta anche la impossibilità di individuare il soggetto nei cui confronti l'atto viene eseguito, e, quindi, il titolare del diritto alla restituzione, cui spetta la facoltà di proporre riesame. (Fattispecie relativa a sequestro di somme di denaro giacenti sul conto corrente intestato a Comune ma provento di attività criminosa, ex artt. 640, 323 e 353 cod. pen., perpetrata dal sindaco e dal direttore dell'ufficio tecnico).

Cass. pen. n. 25849/2012

In tema di sequestro preventivo, non è previsto da alcuna disposizione di legge l'obbligo del previo avviso al difensore di fiducia dell'indagato circa l'esecuzione del sequestro, nè sussiste l'obbligo per la polizia giudiziaria di avvisare l'indagato medesimo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, posto che le norme di cui agli art. 356 e 364 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., che prevedono tale avviso in tema di sequestro probatorio, non trovano applicazione nell'ipotesi di sequestro preventivo.

Cass. pen. n. 14484/2012

Il sequestro preventivo del veicolo finalizzato alla confisca per il reato di guida in stato di ebbrezza adottato prima della entrata in vigore della L. n. 120 del 2010, che ha configurato la confisca quale sanzione amministrativa accessoria, conserva di norma validità ed efficacia, dovendo tuttavia valutarsene la conformità ai nuovi requisiti sostanziali di natura amministrativa necessari per la sua adozione ed in riferimento ai presupposti che legittimano la confisca amministrativa.

In tema di guida in stato di ebbrezza, non è confiscabile il veicolo concesso in "leasing" all'utilizzatore dello stesso se il concedente, da ritenersi proprietario del mezzo, sia estraneo al reato. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca).

Cass. pen. n. 7675/2012

Il giudice del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ha l'onere, ma non l'obbligo, di indicare la somma sino alla concorrenza della quale la misura può essere eseguita, mentre deve specificamente indicare quali siano i beni vincolabili soltanto se disponga in atti di elementi per stabilirlo, in caso contrario incombendo detta individuazione al P.M. quale organo demandato all'esecuzione del provvedimento.

Cass. pen. n. 7674/2012

È abnorme il provvedimento con il quale il g.i.p., investito di una richiesta di revoca di sequestro preventivo avente ad oggetto una pluralità di beni, rimessi gli atti al P.M. perché decida sulla restituzione di alcuni di essi, si riservi la decisione sulla destinazione dei restanti all'esito di accertamenti della polizia giudiziaria delegata dallo stesso giudice, verificandosi in tal caso una stasi ed una regressione del procedimento in palese violazione dell'art. 321, comma terzo, cod. proc. pen. nonché un'investitura diretta della polizia giudiziaria contrastante con l'art. 326 cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 6599/2012

Il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato può essere adottato anche su un immobile abusivo già ultimato e rifinito, laddove la libera disponibilità di esso possa concretamente pregiudicare gli interessi attinenti alla gestione del territorio ed incidere sul "carico urbanistico", il pregiudizio del quale va valutato avendo riguardo agli indici della consistenza dell'insediamento edilizio, del numero dei nuclei familiari, della dotazione minima degli spazi pubblici per abitare nonché della domanda di strutture e di opere collettive.

Cass. pen. n. 5016/2012

Nel giudizio di appello proposto contro un sequestro preventivo, possono essere dedotte solo questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell'imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni che giustificano il mantenimento della misura, mentre il riscontro del "fumus delicti" è riservato alla fase del riesame. Ne consegue l'inammissibilità del gravame che deduca per la prima volta in sede di appello motivi inerenti unicamente alla carenza, nel momento genetico della misura, delle condizioni previste dall'art. 321 c.p.p..

Cass. pen. n. 2169/2012

Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente può essere disposto, ove si proceda per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74), anche nel caso in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati sia inferiore alla soglia prevista dal comma terzo della citata disposizione.

Cass. pen. n. 1893/2012

Il sequestro preventivo "per equivalente", disposto nei confronti di persona sottoposta ad indagini per il reato di frode fiscale finalizzata all'evasione delle imposte sui redditi, non può avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato, sicché il giudice è tenuto a valutare l'equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto così come avviene in sede di confisca. (In applicazione del principio enunciato, la Corte ha ritenuto corretta la quantificazione del profitto attraverso la sua assimilazione al risparmio derivante dal mancato versamento delle imposte sui redditi nonché alla percentuale del 25 per cento, pari alla aliquota evasa, calcolata sull'ammontare delle operazioni inesistenti fatturate).

Cass. pen. n. 1199/2012

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, disposto per il reato di omessa dichiarazione (art. 5, D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74) è riferibile all'ammontare dell'imposta evasa, in quanto quest'ultima costituisce un indubbio vantaggio patrimoniale direttamente derivante dalla condotta illecita e, come tale, riconducibile alla nozione di "profitto" del reato in questione. (In motivazione la Corte ha precisato che il profitto è costituito dal risparmio economico da cui consegue l'effettiva sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, di cui certamente beneficia il reo).

Cass. pen. n. 646/2012

È illegittimo, in quanto adottato da giudice incompetente, il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente emesso dal tribunale del riesame su richiesta formulata dal P.M., trattandosi di provvedimento rientrante nella competenza esclusiva del G.i.p. (Nella specie, il P.M. aveva presentato la richiesta cautelare per la prima volta al tribunale del riesame, adito dall'indagato a seguito dell'impugnazione proposta contro la convalida del sequestro probatorio eseguito d'iniziativa dalla P.G.).

Cass. pen. n. 231/2012

Gli animali sono considerate "cose", assimilabili - secondo i principi civilistici - alla "res", anche ai fini della legge processuale, e, pertanto, ricorrendone i presupposti, possono costituire oggetto di sequestro preventivo.

Cass. pen. n. 15022/2011

Il sequestro del veicolo per il reato di guida in stato di ebbrezza conserva validità, dopo l'entrata in vigore della legge n. 120 del 2010 di depenalizzazione della sanzione accessoria della confisca, dovendo soltanto valutarsi, ad opera del giudice penale in forza del principio della "perpetuatio iurisdictionis", la conformità ai requisiti sostanziali di natura amministrativa attualmente necessari, verificando l'esistenza del "fumus commissi delicti".

Cass. pen. n. 8987/2011

È illegittimo il sequestro preventivo dell'autovettura utilizzata per commettere il reato di atti persecutori, non essendo la stessa strutturata funzionalmente alla commissione del medesimo.

Cass. pen. n. 6894/2011

Il sequestro, funzionale alla confisca per equivalente (art. 11, L. 16 marzo 2006, n. 146), ove riguardi un bene in comproprietà tra l'indagato ed un terzo estraneo, può essere disposto per l'intero quando sia comunque nella disponibilità del reo o si tratti di bene indivisibile o ne sussistano comprovate esigenze di conservazione mentre, negli altri casi, dev'essere contenuto entro la quota di proprietà dell'indagato sulla quale la successiva confisca è destinata ad operare.

Cass. pen. n. 20610/2010

Ai fini della confisca del veicolo prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c) cod. strada, la nozione di "appartenenza" del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di uno scooter, formalmente intestato alla madre dell'imputato, ma in uso a quest'ultimo).

Cass. pen. n. 10810/2010

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, anche se l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso.

Cass. pen. n. 10688/2010

È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un veicolo il cui conducente,sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, ne abbia la disponibilità in forza di un contratto di "leasing". (Nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito che la società di leasing, per riottenere la materiale disponibilità del veicolo, deve dimostrare che il contratto è cessato e che, conseguentemente, è sorto il suo diritto alla restituzione).

Cass. pen. n. 49437/2009

È legittimo il provvedimento cautelare con cui il giudice penale, in relazione a condotta di diffusione abusiva in rete di opere dell'ingegno, contestualmente al sequestro preventivo del sito il cui gestore concorra nell'attività penalmente illecita, imponga ai fornitori di servizi internet operanti sul territorio dello Stato italiano di inibire l'accesso al sito al limitato fine di precludere l'attività di diffusione di dette opere.(In motivazione la Corte ha richiamato gli artt. 14 -17 del D.Lgs. n. 70 del 2003 secondo cui l'autorità giudiziaria può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di un servizio della società dell'informazione impedisca o ponga fine alle violazioni commesse ovvero impedisca l'accesso al contenuto illecito).

Cass. pen. n. 41870/2009

In tema di guida in stato d'ebbrezza, è legittimo il sequestro (per intero) di un veicolo "con il quale è stato commesso il reato" in vista della confisca della quota appartenente all'indagato/imputato.

Cass. pen. n. 35161/2009

In tema di sequestro preventivo, ai fini della configurabilità del "periculum in mora" è necessario che il bene oggetto della misura cautelare presenti un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto ai reati commessi ovvero a quelli di cui si paventa la realizzazione, in modo che l'individuato legame non sia meramente occasionale ed episodico, bensì abitualmente protratto nel tempo e tipicamente indicativo delle modalità di realizzazione dell'attività illecita ipotizzata. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso il requisito del "periculum in mora" in relazione al sequestro di una palestra ove erano state rinvenute numerose tracce dell'utilizzo di sostanze dopanti).

Cass. pen. n. 28189/2009

È ammissibile il sequestro (per intero) di un bene in vista della confisca della quota dell'indagato/imputato. (In motivazione la Corte ha precisato che, in caso di successiva confisca, il terzo estraneo potrà rivalersi "pro quota" sul prezzo ricavabile dalla vendita del bene).

Cass. pen. n. 19764/2009

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato di corruzione può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni dell'ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l'unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto.

Cass. pen. n. 16669/2009

Deve ritenersi legittima la confisca (ed il sequestro preventivo ad essa finalizzata) di beni di cui ha disponibilità l'autore di reati previsti nell'art. 640 quater c.p. fino alla concorrenza di un valore corrispondente al profitto conseguito da terzi estranei con tali condotte.(Nella specie, era stato disposto il sequestro preventivo per equivalente di beni appartenenti ad una commercialista che, in concorso con funzionari dell'Agenzia delle entrate, aveva ottenuto, intervenendo abusivamente nel sistema informatico dell'anagrafe tributaria, uno sgravio fiscale in favore dei suoi clienti).

Cass. pen. n. 1806/2009

Il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del sequestro anche le cose in proprietà di terzo estraneo, se la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato stesso. (In motivazione la Corte ha precisato che, in sede di confisca, prevale, invece, la tutela del diritto di proprietà del terzo incolpevole).

Cass. pen. n. 1152/2009

Il sequestro preventivo di un edificio confiscabile a norma dell'art. 12 sexies, commi primo e secondo, D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modif. nella L. 7 agosto 1992 n. 356, si estende alle pertinenze dell'edificio e al suolo sul quale è stato realizzato, ancorché la provenienza del suolo sia legittima.

Cass. pen. n. 825/2009

In tema di reati edilizi, ai fini dell'adozione del provvedimento di sequestro preventivo di un immobile già ultimato ed occupato, l'esigenza cautelare di evitare l'aggravamento del carico urbanistico è incompatibile con l'autorizzazione all'uso dell'immobile stesso.

Cass. pen. n. 45400/2008

Il sequestro preventivo può avere ad oggetto anche beni che siano stati costituiti dall'indagato in pegno regolare, e ciò perché questi conserva il potere di alienare il bene o di attivarsi per l'estinzione dell'obbligazione e la conseguente restituzione della "eadem res" fornita in garanzia. (Ha tuttavia precisato la Corte che il giudice di merito che dispone la misura può graduare la portata del sequestro e limitare l'estensione del vincolo alle facoltà spettanti al debitore indagato o imputato per non pregiudicare le facoltà di esclusiva pertinenza del creditore pignoratizio estraneo all'illecito penale; in tal modo operando una doverosa scissione delle rispettive sfere di disponibilità, ai fini di una diversa diversificazione dell'ambito di efficacia del vincolo).

Cass. pen. n. 45389/2008

È legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all'art. 322-ter c.p., eseguito in danno di un concorrente del reato di cui all'art. 316 - bis c.p., per l'intero importo relativo al prezzo o profitto dello stesso reato, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati. (La Corte ha precisato che il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente).

In tema di sequestro preventivo, nella nozione di profitto funzionale alla confisca rientrano non soltanto i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell'attività criminosa.

Cass. pen. n. 6444/2008

In materia di sequestro preventivo, oggetto della misura cautelare reale può essere anche un'intera azienda ove sussistano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali, proprio per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la commissione del reato, non assumendo alcun rilievo la circostanza che l'azienda svolga anche normali attività imprenditoriali. (Fattispecie nella quale il sequestro preventivo, disposto per il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, aveva interessato gli immobili e l'intera area nella disponibilità della società facente capo all'indagato).

Cass. pen. n. 6342/2008

La misura cautelare reale del sequestro preventivo finalizzato alla cosiddetta confisca «per equivalente» prevista in materia di reati transnazionali dalla L. 16 marzo 2006, n. 146, è applicabile alle res costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo di uno dei reati contemplati dall'art. 3 della legge citata, in base al combinato disposto degli artt. 321 c.p.p. e 11 L. n. 146 del 2006, in quanto la norma processuale si riferisce a tutte le ipotesi di confisca, ivi comprese quelle previste dalle leggi speciali.

Cass. pen. n. 36884/2007

La previsione di cui all'art. 321 c.p.p. riconosce al giudice il potere di disporre il sequestro preventivo quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati. Ne consegue che il pericolo rilevante, ai fini dell'adozione del sequestro, deve essere inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, connessa all'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa o al suo uso, e deve essere concreto e attuale, e per « cose pertinenti al reato» sono anche quelle che risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, sempre che la libera disponibilità di esse possa dare luogo al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze di detto reato ovvero all'agevolazione nella commissione di altri reati.

Cass. pen. n. 35482/2007

In tema di giudicato cautelare, premesso che esso copre soltanto il dedotto e non il deducibile, deve altresì ritenersi che la copertura non si estenda a quelle questioni le quali, ancorché dedotte, non siano state, tuttavia, decise. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, con riguardo ad un caso in cui era stato disposto, ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., il sequestro di cose ritenute assoggettabili a confisca, ha ritenuto che non desse luogo a giudicato cautelare il fatto che un precedente provvedimento di sequestro preventivo, a seguito di richiesta di riesame con la quale era stata prospettata anche la questione della confiscabilità delle cose sequestrate, fosse stato annullato per ragioni non attinenti a tale questione, la quale, quindi, non era stato neppure esaminata).

Cass. pen. n. 20204/2007

Se viene scoperto che un bar è utilizzato per lo spaccio di sostanze stupefacenti, il Pubblico Ministero è legittimato a ricorrere al sequestro preventivo, indipendentemente dalla misura cautelare tipica della chiusura temporanea del negozio ipotizzata dal T.U. sugli stupefacenti. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 16658/2007

Il sequestro preventivo può avere ad oggetto le somme dovute in forza di un contratto di assicurazione sulla vita, dal momento che il divieto di sottoporre ad azione esecutiva e cautelare dette somme, di cui all'art. 1923 c.c., attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte delle responsabilità civili e non riguarda la disciplina della responsabilità penale. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 14187/2007

Il pubblico ministero è titolare del potere di ordinare lo sgombero di un edificio sottoposto a sequestro preventivo, laddove esso costituisca un'ineliminabile modalità di attuazione del sequestro, rappresentando tale ordine un atto di esercizio del potere di determinare le modalità esecutive della misura cautelare, come tale di competenza esclusiva del pubblico ministero. Avverso tale provvedimento può attivarsi la procedura dell'incidente di esecuzione, nella quale non possono però contestarsi le ragioni stesse del sequestro (sussistenza del fumus delicti e del periculum in mora), in quanto in tal modo verrebbe posta non già una questione relativa al controllo delle modalità di attuazione del sequestro, propria della fase esecutiva, ma invece verrebbe sollevato un problema di rivalutazione della sussistenza dei presupposti di legittimità della misura di coercizione reale, che esula dalla sfera dell'esecuzione e per la cui risoluzione l'ordinamento appresta altri specifici rimedi; in sede esecutiva, piuttosto, è possibile solo censurare il provvedimento con cui il pubblico ministero ha dato esecuzione al sequestro preventivo, o deducendo l'inesistenza del titolo ovvero contestando le modalità dell'esecuzione, con particolare riguardo al profilo della loro indispensabilità ai fini dell'attuazione. (Fattispecie in cui il pubblico ministero, relativamente a un immobile edificato in violazione della normativa edilizia e ambientale e rispetto al quale più volte erano stati violati i sigilli, ottenuto il provvedimento di sequestro preventivo, in sede di esecuzione di detto provvedimento aveva ordinato lo sgombero del manufatto abusivo; la Corte ha rigettato il ricorso avvero l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva a sua volta rigettato l'istanza tesa a ottenere la revoca del provvedimento di sbombero). (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 40972/2006

Il pubblico ministero non può rigettare l'istanza di revoca del sequestro, ma deve trasmettere gli atti al G.i.p. con il proprio parere a norma del terzo comma dell'art. 321 c.p.p. Ne consegue che la Corte di cassazione, qualificato l'atto del pubblico ministero come parere negativo sull'istanza, deve trasmettere gli atti al giudice per le indagini preliminari annullando senza rinvio l'ordinanza con cui il tribunale del riesame ha deciso in sede di appello contro un provvedimento del pubblico ministero per il quale non è ammesso il rimedio di cui all'art.322 c.p.p.

Cass. pen. n. 37033/2006

Oggetto del sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) può essere qualsiasi bene — a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato — purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti.

Cass. pen. n. 10437/2006

Il sequestro preventivo può avere ad oggetto solo il risultato di un'attività e non l'attività in sé, perché è estranea ad esso la funzione di inibizione di comportamenti, sicché è illegittimo, peraltro risolvendosi nell'indebita invasione della sfera di attribuzioni della giurisdizione civile, il sequestro di un fascicolo processuale relativo all'esecuzione immobiliare in corso nei confronti di un soggetto vittima di fatti estorsivi, finalizzato ad impedire che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze.

Cass. pen. n. 21334/2005

L'ordinanza con la quale il giudice, a norma dell'art. 321, comma terzo bis, c.p.p., convalida il sequestro preventivo disposto in via d'urgenza dal P.M. è inoppugnabile.

Cass. pen. n. 20168/2005

Il disposto di cui all'art. 114 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, secondo cui, «nel procedere al compimento degli atti indicati nell'art. 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia » trova applicazione anche nel caso di sequestro preventivo eseguito d'iniziativa, in caso di urgenza, dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 321, comma terzo bis, c.p.p., nonostante che tale norma non faccia parte di quelle richiamate dal citato art. 356, atteso che tale mancanza è presumibilmente dovuta al solo fatto che il sequestro preventivo era originariamente previsto come atto del giudice, e solo successivamente è stata introdotta, con il D.L.vo n. 12 del 1991, la possibilità che ad esso procedesse, eccezionalmente, la polizia giudiziaria.

Cass. pen. n. 38728/2004

Il provvedimento di sequestro preventivo di terreni abusivamente lottizzati non viola la riserva di giurisdizione stabilita in favore del giudice amministrativo, in materia urbanistica ed edilizia, dall'art. 34 del D.L.vo n. 80/1998, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 205/2000, dal momento che tale disposizione esclude, in detta materia, la giurisdizione civile, non quella penale. (Mass. redaz.).

Il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, previsto dall'art. 321, comma 2, c.p.p., può essere disposto anche con riguardo a terreni oggetto di lottizzazione abusiva, nonostante che la confisca obbligatoria di tali terreni, quale prevista dall'art. 44, comma 2, del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (riproduttivo dell'art. 19 della legge 20 febbraio 1985, n. 47), sia qualificabile, a differenza di quella prevista dall'art. 240 c.p., non come misura di sicurezza patrimoniale ma come sanzione amministrativa applicabile dal giudice penale anche nei confronti di terzi estranei al reato, ferma restando la possibilità per costoro, se in buona fede, di far valere i loro diritti davanti al giudice civile.

Il sequestro preventivo di terreni che si assumono oggetto di lottizzazione abusiva presuppone soltanto l'astratta configurabilità del reato, nulla rilevando che questo possa essere estinto o ritenuto insussistente per difetto dell'elemento soggettivo, come pure che l'attività di lottizzazione sia esaurita e le opere edilizie ultimate. Il giudice, quindi, nel disporre la suddetta misura, non è tenuto a motivare sul pericolo che la libera disponibilità dei terreni possa aggravare le conseguenze del reato.

La possibilità di sanatoria delle opere costruite sui terreni abusivamente lottizzati, prevista dall'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. in legge 24 novembre 2003, n. 326, non impedisce l'assoggettabilità dei suddetti terreni a sequestro preventivo, venendo meno l'applicabilità della confisca e, conseguentemente, il potere di disporre la suddetta misura cautelare, solo a seguito del provvedimento con il quale la competente autorità amministrativa abbia autorizzato successivamente la lottizzazione.

Cass. pen. n. 31565/2004

Deve ritenersi abnorme, in quanto espressione di un potere non consentito, il provvedimento di sequestro preventivo la cui operatività sia condizionata all'esito di accertamenti da effettuarsi a cura dello stesso indagato, atteso che, per un verso, la stessa, postulata necessità di tali accertamenti esclude l'attualità del periculum in mora e, per altro verso, non può attribuirsi al sequestro preventivo l'atipica funzione di inibitoria di possibili comportamenti illeciti in luogo di quella sua propria di costituire un argine alle conseguenze del reato già commesso. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza applicativa di sequestro preventivo di un impianto industriale, accompagnata dall'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività fino alla scadenza di un termine entro il quale l'interessato avrebbe dovuto produrre documentazione attestante l'accertata regolarità del suddetto impianto, con riguardo alle norme sull'inquinamento atmosferico ed all'igiene del lavoro).

Cass. pen. n. 30340/2004

È preclusa — e se proposta deve dichiararsi inammissibile — la richiesta di revoca di un provvedimento di sequestro preventivo qualora l'istante richieda una rivalutazione del medesimo quadro processuale, quantunque sulla base di ulteriori e più analitiche argomentazioni, e non faccia valere elementi sopravvenuti rispetto alla data di emanazione del provvedimento.

Cass. pen. n. 29952/2004

La sussistenza ex ante delle condizioni di applicabilità della misura può essere verificata anche alla stregua di «fatti non sopravvenuti», intesi come fatti che, pur già storicamente avveratisi al momento dell'emissione del provvedimento cautelare, non furono tuttavia, per qualsiasi motivo, compiutamente e correttamente esaminati in quel momento.

Cass. pen. n. 29951/2004

È ammissibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme di denaro che costituiscono profitto di reato sia nel caso in cui la somma si identifichi proprio in quella che è stata acquisita attraverso l'attività criminosa, sia quando sussistono indizi per i quali il denaro di provenienza illecita risulti depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato di occultare.

È legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca facoltativa, di beni provento di attività illecita e appartenenti ad un'impresa dichiarata fallita, nei cui confronti sia instaurata la relativa procedura concorsuale, a condizione che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, dia motivatamente conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare. (In ordine alle altre tipologie di sequestro la Corte ha precisato in motivazione che: a) il sequestro probatorio può legittimamente essere disposto su beni già appresi al fallimento e, se anteriore alla dichiarazione di fallimento, conserva la propria efficacia anche in seguito alla sopravvenuta apertura della procedura concorsuale, trattandosi di una misura strumentale alle esigenze processuali, che persegue il superiore interesse della ricerca della verità nel procedimento penale; b) il sequestro conservativo previsto dall'art. 316 c.p.p., in quanto strumentale e prodromico ad una esecuzione individuale nei confronti del debitore ex delicto, rientra, in caso di fallimento dell'obbligato, nell'area di operatività del divieto di cui all'art. 51 L. fall., secondo cui dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento; c) il sequestro preventivo c.d. impeditivo, previsto dall'art. 321 comma 1 c.p.p., di beni appartenenti ad un'impresa dichiarata fallita è legittimo, a condizione che il giudice, nel discrezionale giudizio sulla pericolosità della res, operi una valutazione di bilanciamento del motivo di cautela e delle ragioni attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori, anche attraverso la considerazione dello svolgimento in concreto della procedura concorsuale; d) il sequestro preventivo avente ad oggetto un bene confiscabile in via obbligatoria deve ritenersi assolutamente insensibile alla procedura fallimentare, prevalendo l'esigenza di inibire l'utilizzazione di un bene intrinsecamente e oggettivamente «pericoloso» in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato).

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca di beni appartenenti alla società fallita, la curatela fallimentare non è «terzo estraneo al reato» in quanto il concetto di appartenenza di cui all'art. 240 comma 3 c.p.p. ha una portata più ampia del diritto di proprietà, sì che deve intendersi per terzo estraneo al reato soltanto colui che non partecipi in alcun modo alla commissione dello stesso o all'utilizzazione dei profitti derivati. (In motivazione la Corte ha precisato che la sentenza che dichiara il fallimento priva la società fallita dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti a quella data, assoggettandoli alla procedura esecutiva concorsuale finalizzata al soddisfacimento dei creditori, ma che tale effetto di spossessamento non si traduce in una perdita della proprietà, in quanto la società resta titolare dei beni fino al momento della vendita fallimentare).

Cass. pen. n. 1415/2004

Al fine di disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12 sexies, D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), per la sussistenza del fumus commissi delicti è necessaria non solo una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali in base alle quali vengono in concreto ritenuti esistenti il reato configurato e la conseguente possibilità di ricondurre alla figura astratta la fattispecie concreta, ma anche la plausibilità di un giudizio prognostico alla luce del quale appaia probabile la condanna dell'imputato per uno dei delitti elencati nel citato articolo, cui consegue in ogni caso la confisca dei beni nella sua disponibilità, allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato o i proventi dell'attività economica e il valore economico di detti beni e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi.

Cass. pen. n. 814/2004

In sede esecutiva può disporsi, oltre alla confisca prevista dall'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. in legge 7 agosto 1992, n. 357, e successive modificazioni e integrazioni, anche il sequestro preventivo dei beni assoggettabili alla suddetta misura.

Cass. pen. n. 47710/2003

In tema di misure cautelari reali, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in via d'urgenza dal P.M. a norma dell'art. 321 comma 3 bis c.p.p. non è previsto alcun autonomo mezzo di impugnazione, atteso che l'art. 322 bis del codice di rito non include tale provvedimento nell'ambito di quelli avverso i quali è consentito l'appello, e, adoperando il termine «ordinanza», intende fare chiaro riferimento a provvedimenti adottati dal giudice (mentre, relativamente a quelli emessi dal P.M., menziona esplicitamente soltanto il decreto che dispone la revoca del sequestro).

Cass. pen. n. 39713/2003

È legittimo il sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., del manufatto abusivo eseguito dai vigili urbani addetti al controllo del settore edilizio, atteso che questi rivestono la qualità di agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65.

Cass. pen. n. 36773/2003

Può essere oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo anche un'intera azienda, utilizzata per traffici illeciti che si affianchino alla normale attività, purché siano individuati precisi e concreti elementi indicativi di una prognosi di pericolosità derivante dal mantenimento della disponibilità della cosa (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del giudice del riesame che, nel confermare il decreto di sequestro preventivo di una farmacia, utilizzata dal suo titolare per la commissione di truffe a danno della Regione, aveva motivato la misura reale sul periculum in mora che la disponibilità della stessa da parte dell'indagato potesse «agevolare la commissione di altri reati»).

Cass. pen. n. 36174/2003

In tema di sequestro preventivo, di cui all'art. 321 c.p.p., il fatto che il pubblico ministero sia già intervenuto nel procedimento, per essere già in corso indagini relativamente agli stessi fatti, non è di ostacolo a che la polizia giudiziaria disponga il sequestro in via d'urgenza, atteso che il citato art. 321 consente agli ufficiali di P.G. di procedere al sequestro preventivo in tutti quei casi in cui per la situazione di urgenza non sia possibile attendere il provvedimento del P.M.; situazione di urgenza che oltre a potersi verificare nelle ipotesi in cui gli ufficiali di P.G. agiscano di loro iniziativa, è riscontrabile in quelle in cui operino eseguendo compiti loro affidati dall'autorità giudiziaria, nel corso dei quali possono dovere fronteggiare una situazione imprevista.

Cass. pen. n. 21023/2003

È ammissibile il sequestro di un immobile costruito abusivamente, la cui costruzione sia ultimata, a condizione che gli effetti pregiudizievoli, che, quali conseguenze ulteriori rispetto alla consumazione del reato, possono verificarsi, abbiano il requisito della concretezza, e siano accertati dal giudice di merito con adeguata motivazione.

Cass. pen. n. 17655/2003

La competenza a disporre il sequestro preventivo (fattispecie relativa ad un forno dove si effettuavano senza autorizzazione attività di smaltimento di rifiuti pericolosi) nel caso in cui contemporaneamente penda procedimento penale davanti al giudice di primo grado e procedimento nella fase delle indagini preliminare, per lo stesso reato in relazione ad altri imputati, è funzionalmente del giudice di merito, in quanto il sequestro pur postulando un vincolo pertinenziale con un reato svolge una funzione preventiva che non si collega necessariamente con l'autore del fatto ma con beni la cui libera disponibilità costituisce situazione di pericolo.

Cass. pen. n. 12878/2003

Il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa - che va accertato dal giudice con adeguata motivazione - presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo di alcuni manufatti abusivi, uno dei quali in muratura, la cui costruzione era già stata ultimata).

In tema di reati edilizi o urbanistici, la valutazione che, al fine di disporre il sequestro preventivo di manufatto abusivo, il giudice di merito ha il dovere di compiere in ordine al pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, va diretta in particolare ad accertare se esista un reale pregiudizio degli interessi attinenti al territorio o una ulteriore lesione del bene giuridico protetto (anche con riferimento ad eventuali interventi di competenza della p.a. in relazione a costruzioni non assistite da concessione edilizia, ma tuttavia conformi agli strumenti urbanistici) ovvero se la persistente disponibilità del bene costituisca un elemento neutro sotto il profilo dell'offensività.

Cass. pen. n. 9058/2003

In materia edilizia è ipotizzabile il sequestro preventivo anche dell'immobile abusivamente costruito e già ultimato, atteso che le esigenze cautelari ravvisabili sono sia il paventato aumento del carico urbanistico sia le ulteriori conseguenze dovute all'uso ed al godimento dell'opera abusiva al di fuori di ogni controllo prescritto in funzione della tutela degli interessi pubblici coinvolti.

Cass. pen. n. 8997/2003

In tema di misure cautelari reali, è illegittima la motivazione dell'ordinanza con cui il Tribunale del riesame rigetti il ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) richiamandosi alle affermazioni contenute nella richiesta del P.M., non corredate dagli atti su cui essa si fonda, in quanto ogni provvedimento del giudice deve fondarsi sugli elementi forniti a supporto delle richieste delle parti, al fine di consentire ad esse di interloquire sulla correttezza, rilevanza e idoneità degli accertamenti a fondare il provvedimento. (Nella specie non erano state allegate agli atti, né in sede di applicazione della misura cautelare reale né in sede di riesame, le indagini della Guardia di Finanza sulla base delle quali era stata accertata la disponibilità del ricorrente, in ordine ad alcune autovetture, ritenuta incompatibile con i redditi di lecita provenienza goduti dallo stesso ricorrente).

Cass. pen. n. 41179/2002

Avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che rigetti l'istanza di revoca del provvedimento di sequestro preventivo non può essere proposto, ex art. 321 c.p.p., il ricorso per saltum in cassazione il quale, ai sensi dell'art. 569, primo comma, c.p.p., è proponibile esclusivamente avverso le sentenze di primo grado e, in materia cautelare, solo in relazione al decreto iniziale e genetico, ex art. 325 c.p.p., con la conseguenza che, ove erroneamente esperita, detta impugnazione deve essere qualificata appello, ex art. 322 bis e 568, ultimo comma, c.p.p.

Cass. pen. n. 420/2002

L'avvenuta ultimazione di un immobile abusivo non esclude che esso possa essere legittimamente sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p., considerando, per un verso, che questo, nel prevedere che la cosa pertinente al reato possa essere sequestrata quando la sua disponibilità possa «aggravare o protrarre le conseguenze» del medesimo, esprime la volontà che vengano impediti effetti che vanno oltre la struttura tipica del reato, e cioè oltre la condanna (nei reati formali) ed oltre l'evento naturalistico (nei reati materiali); per altro verso che, tenendo presente l'oggetto della normativa penale in materia urbanistica, costituito dalla tutela sostanziale dell'assetto territoriale, questo viene ad essere necessariamente turbato non solo dalla realizzazione, ma anche dall'uso della costruzione abusiva, siccome implicante nuova domanda di servizi e di infrastrutture destinate ad aggravare il carico urbanistico.

Cass. pen. n. 11290/2002

In tema di misure cautelari reali, la giustificazione della misura deriva dalla pericolosità sociale della cosa e non dalla colpevolezza di colui che ne abbia la disponibilità, così che il sequestro preventivo, di cui all'art. 321 c.p.p., pur se condizionato alla sussistenza di una ipotesi di reato, prescinde dalla individuazione del suo autore e dall'indagine sulla colpevolezza di questi. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la decisione del tribunale del riesame di revoca di un sequestro preventivo fondata sull'indagine sull'elemento psicologico del reato, sottratta, secondo la Corte, alla cognizione limitata del giudice di riesame, in quanto devoluta alla pienezza dei poteri conoscitivi e decisori del giudice del successivo giudizio).

Cass. pen. n. 11146/2002

In materia edilizia, anche in caso di immobile abusivamente costruito e che risulti ultimato, è ipotizzabile la sussistenza delle esigenze cautelari richieste dalla legge per disporre il sequestro preventivo dell'immobile, atteso che le conseguenze che tale misura tende ad evitare sono ulteriori rispetto alla fattispecie tipica già realizzata e che in materia urbanistica l'esistenza di una costruzione abusiva può aggravare il cd. carico urbanistico e quindi protrarre le conseguenze del reato. (Nell'occasione la Corte ha specificato come non ogni costruzione abusiva ultimata incida sull'assetto del territorio, e come pertanto la lesione debba essere di volta in volta dimostrata in rapporto alla fattispecie concreta).

Cass. pen. n. 33414/2001

L'esigenza di disporre il sequestro preventivo può verificarsi in ogni fase e grado del procedimento e, pertanto, anche dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, atteso che esso è finalizzato ad evitare le conseguenze del reato anche dopo la sua consumazione.

Cass. pen. n. 903/2001

In materia di smaltimento dei rifiuti, è legittimo il sequestro preventivo dei mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi con formulario contenente dati inesatti o incompleti, integrante l'ipotesi di reato di cui all'art. 52, comma 3, del D.L.vo 25 febbraio 1997 n. 22, stante il disposto del comma secondo dello stesso articolo 52, che ricollega al reato di cui al comma terzo una ipotesi di confisca obbligatoria.

Cass. pen. n. 30503/2001

È illegittimo il sequestro preventivo di un immobile abusivo che sia stato già ultimato, esulando in tal aso la configurabilità delle esigenze cautelari previste dall'art. 321 c.p.p. La libera disponibilità del manufatto non può, infatti, protrarre o aggravare le conseguenze del commesso reato o agevolare la commissione di altri reati, considerando, a quest'ultimo proposito, che l'indebita fruizione dell'immobile ad uso abitativo non è più sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie e che, d'altra parte, la realizzazione di un manufatto abusivo, per un verso, non necessariamente comporta anche un danno concreto per l'assetto urbanitico del territorio (ben potendo risultare che la costruzione è di fatto conforme agli strumenti urbanistici), mentre, per altro verso, ove abbia invece prodotto effettiva lesione del summenzionato assetto, questa permarrebbe anche in caso di sequestro.

In materia edilizia, nel caso di immobile abusivamente costruito e che risulti ultimato è da escludere che ricorrano le esigenze cautelari legittimanti il sequestro preventivo, atteso che la libera disponibilità del manufatto non può protrarre o aggravare le conseguenze del reato di cui all'art. 20 legge n. 47 del 1985 o agevolare la commissione di altri reati, e posto che una eventuale lesione del regolare assetto del territorio è connaturata all'esistenza stessa del manufatto costruito abusivamente e non dalla sua libera disponibilità.

Cass. pen. n. 29797/2001

Oggetto del sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) può essere qualsiasi bene — a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato — purché esso sia indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. Ne consegue che è legittimo il sequestro di un'intera azienda allorché vi siano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali sia, proprio per la sua collocazione strumentale, in qualche modo utilizzato per la consumazione del reato, a nulla rilevando che l'azienda in questione svolga anche normali attività imprenditoriali.

Cass. pen. n. 26785/2001

Il sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p. assolve non solo alla funzione di bloccare i reati in itinere, stroncandone la condotta, ma anche a quella di evitare che coloro i quali abbiano violato la legge penale possano continuare a trarre vantaggi dall'illecito posto in essere, come si verifica allorquando quest'ultimo, ancorché consumato con l'esaurimento della condotta tipica, continui a produrre conseguenze dannose ed antisociali. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un immobile abusivo, nonostante che lo stesso fosse stato non solo ultimato, ma anche concretamente destinato ad uso abitativo).

Cass. pen. n. 5801/2000

Il sequestro preventivo di somme di danaro che si assumano provento del reato per cui si procede può essere disposto solo a condizione che trattasi di somme di cui sia ancora riconoscibile la relazione immediata con il detto reato, rimanendo invece esclusa una tale possibilità quando le stesse somme si siano ormai confuse con il restante patrimonio del soggetto. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C., in un procedimento per falso e truffa a carico di taluni soggetti cui si addebitava di aver fraudolentemente maggiorato i canoni di locazione di taluni immobili locati ad amministrazioni pubbliche, ha cassato senza rinvio l'ordinanza con la quale era stato disposto il sequestro preventivo delle maggiori somme che si assumevano percepite dagli indagati, rispetto a quelle cui esse avrebbero avuto diritto).

Cass. pen. n. 735/2000

La esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il sequestro preventivo è ipotizzabile anche per reati per i quali sia cessata la condotta o in genere siano perfezionati gli elementi costitutivi, e ciò perché vi sono conseguenze dello stesso reato che la misura cautelare è destinata ad evitare anche dopo che esso abbia esaurito il suo iter. Ciò in quanto le conseguenze che il sequestro preventivo tende ad evitare sono ulteriori rispetto alla fattispecie tipica già realizzata. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto ammissibile il sequestro preventivo di una costruzione abusiva già terminata avendo la Corte osservato che le conseguenze che la misura cautelare è destinata ad evitare devono identificarsi, in materia urbanistica, nell'ordinato assetto e sviluppo del territorio e nel corretto uso e governo di esso conforme alla normativa urbanistica, e nei reati paesaggistici nella salvaguardia dell'ambiente naturale e nella conservazione e valorizzazione dei beni storico-artistici ed ambientali).

Cass. pen. n. 89/2000

Ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo di un immobile nel quale è stato commesso un reato deve esistere una relazione specifica e stabile tra l'immobile stesso e l'illecito che testimoni l'esistenza di un rapporto strutturale e strumentale del bene oggetto del sequestro con l'attività criminosa, sicché il bene stesso deve trovarsi in necessaria correlazione con la commissione del reato, mentre non è sufficiente che esso sia stato in qualche modo utilizzato per porre in essere il fatto illecito. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che il sequestro di un immobile in cui sia stato praticato il gioco di azzardo è legittimo allorché l'immobile appaia, per la sua stessa struttura, destinato all'esercizio del gioco e dotato di un'organizzazione degli ambienti finalizzata all'attività illecita).

Cass. pen. n. 631/2000

Ai fini del sequestro preventivo, cosa pertinente al reato è quella che non solo è servita a commettere il reato, ma che è anche strutturalmente funzionale alla possibile reiterazione dell'attività criminosa. (Nella specie, nell'ambito di un procedimento per il reato di sottrazione di minore degli anni quattordici a carico di uno dei coniugi, era stato sottoposto a sequestro preventivo il passaporto dello stesso minore, grazie al quale l'agente aveva potuto portare quest'ultimo all'estero: la Corte ha ritenuto corretto l'operato del giudice “de libertate”, in sede di appello ex art. 322 bis c.p.p., che aveva dissequestrato il passaporto, sottolineando che il documento non poteva ritenersi “cosa pertinente al reato” di cui all'art. 574 c.p., giacché il delitto di sottrazione di minore può commettersi anche senza espatriare e comunque il coniuge indagato e il minore, per effetto dell'abolizione dei controlli di frontiera, avrebbero potuto varcare i confini senza mostrare il documento).

Cass. pen. n. 191/2000

Poiché la motivazione richiesta dall'art. 321 c.p.p. diretta a consentire all'interessato e la giudice degli eventuali successivi gradi di giurisdizione la conoscenza delle ragioni del provvedimento per verificarne correttezza e legittimità, allorché nell'ambito dello stesso procedimento vengono emanati più provvedimenti, è legittima la motivazione per relationem a uno di quelli precedenti, giacché lo scopo della norma è raggiunto, essendo la motivazione richiamata conosciuta o conoscibile dall'interessato.

Cass. pen. n. 4026/2000

Una volta esclusa, almeno allo stato degli atti, l'inquadrabilità del fatto nello schema dell'illecito penale, non può legittimamente paralizzarsi l'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale civile, attraverso l'attivazione di uno strumento tipico del processo penale. Pertanto, il sequestro preventivo non può essere utilizzato per fini diversi da quelli previsti dalla norma, ovvero non può surrogare altri istituti propri del diritto civile: in particolare, non può tutelare i privati interessi del debitore esecutato i quali possono trovare rimedio nei mezzi civilistici che l'ordinamento appresta. (Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal Gip, di una rilevante somma di denaro assegnata al creditore nell'ambito di una procedura esecutiva civile a carico del debitore, il quale aveva denunciato il creditore per il reato di truffa in suo danno commesso attraverso l'induzione fraudolenta in errore delle «competenti autorità giudiziarie», che avevano concesso il decreto ingiuntivo in favore dello stesso creditore: i giudici di legittimità hanno affermato il principio dopo avere precisato che non integra gli estremi dell'illecito penale l'induzione in inganno il giudice con artifici e raggiri al fine di conseguire con una decisione favorevole un ingiusto profitto a danno della controparte, non essendo prevista come reato la cosiddetta «truffa processuale», atteso che il giudice, con la propria decisione, va a incidere sul patrimonio altrui non con un atto di disposizione, ma sulla base di un potere pubblicistico; d'altra parte, la frode processuale assume rilievo penale solo nei ristretti limiti tipizzati dall'art. 374 c.p.).

Cass. pen. n. 106/2000

In tema di procedimento per bancarotta fraudolenta, è legittimo il sequestro preventivo di quote di società intestate agli indagati, quando vi sia motivo di ritenere che esse possano essere utilizzate per sottrarre beni alla curatela, senza che il giudice debba fornire indicazioni di dettaglio sulle condotte distrattive già accertate, sui rischi di aggravamento delle conseguenze dei reati commessi, ovvero sui rischi di commissione di nuovi reati, con riferimento ai singoli cespiti sottoposti a sequestro.

Cass. pen. n. 5472/1999

In tema di condizioni generali di applicabilità, le misure cautelari personali, vanno distinte da quelle reali, e ciò in quanto: 1) l'inviolabilità della libertà personale e la libera disponibilità dei beni sono valori di divesa essenza, sì che la legge ben può assicurarne una tutela differenziata in funzione degli interessi che vengono coinvolti; 2) più specificamente, nella misura cautelare reale è il tasso di pericolosità della cosa in sè che giustifica l'imposizione della misura stessa; 3) per questa ragione, la misura de qua, pur raccordandosi, nel suo presupposto giustificativo, ad un fatto criminoso, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di colpevolezza, essendo ontologicamente legata non necessariamente all'autore del reato, bensì alla cosa, che viene riguardata dall'ordinamento come strumento, la cui libera disponibilità può rappresentare una situazione di pericolo. Ne consegue che la verifica della legittimità del provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non dovrà mai sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell'accusa, ma dovrà limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato. (Nella fattispecie, in tema di sequestro preventivo, la Corte ha precisato che la preminente indagine del giudice di merito deve essere rivolta alla ricerca dei sopra esposti presupposti, mentre l'elemento subiettivo del reato — che emerga ictu oculi in modo macroscopico ed evidente — può essere preso in considerazione in quei limitati casi in cui detto elemento si riverbera sulla componente materiale, incidendo sulla configurabilità stessa del reato).

Cass. pen. n. 4016/1999

Il sequestro preventivo di documenti di un procedimento amministrativo, disposto al fine di inibire il protrarsi della ipotizzata attività criminosa ed impedire che questa possa portare a conseguenze ulteriori, essendo diretto a sospendere il procedimento stesso, si risolve in una indebita invasione della sfera di attività della pubblica amministrazione. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di documenti concernenti la procedura del programma integrato di intervento relativo ad un comune).

Il sequestro preventivo non può avere ad oggetto una attività, ma soltanto il risultato di una attività, giacché tale misura cautelare non è destinata a svolgere una atipica funzione inibitoria di comportamenti rilevanti sul piano penale. Alla realizzazione di tale finalità sono infatti predisposti istituti di natura diversa, disciplinati da regole di garanzia funzionali allo scopo perseguito (arresto, fermo, ecc.). (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di documenti di un procedimento amministrativo, operato al fine di paralizzarne l'iter e impedire che il reato venisse portato ad ulteriori conseguenze).

Cass. pen. n. 5215/1999

Poiché l'esigenza cautelare prevista dalla legge per l'adozione del sequestro preventivo va ravvisata nel pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati, essa è ipotizzabile anche con riferimento ai reati per i quali sia cessata la condotta dell'agente o per i quali risultino comunque perfezionati gli elementi costitutivi. (Fattispecie relativa a costruzione abusivamente realizzata, in violazione degli artt. 55 e 1161 c.n. nella “fascia di rispetto” del demanio marittimo).

Cass. pen. n. 4042/1999

Lo strumento della revoca della misure cautelari, in quanto diretto a consentire la valutazione della sussistenza ex ante e della persistenza ex post delle condizioni di applicabilità delle misure, non giustifica, in relazione alla sua funzione, alcun limite alla verifica dell'attualità delle stesse, anche con riferimento ai soli fatti preesistenti all'adozione della cautela, dei quali può essere effettuato nuovo e diverso apprezzamento. Ne deriva che, nel caso di istanza dell'interessato, è imposto al giudice il dovere di esaminare qualsiasi elemento e questione attinente alla legittimità del mantenimento della misura, con l'unica preclusione derivante dalla circostanza che il controllo delle condizioni di applicabilità sia stato già in concreto effettuato: la precedente decisione, infatti, anche se priva dell'effetto del giudicato, non può che produrre nei confronti delle parti interessate un'efficacia analoga a quella prevista dall'art. 666, comma 2, c.p.p. (secondo cui è inammissibile la proposta di incidente di esecuzione consistente nella mera riproposizione di una richiesta già rigettata basata sui medesimi elementi), che pone un principio di carattere generale, applicabile anche al di fuori del procedimento di esecuzione per cui è dettato e preclusivo, allo stato degli atti, di una nuova pronuncia giurisdizionale in ordine alle questioni trattate. (Alla stregua di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale che, pronunciandosi in sede di appello sul rigetto della richiesta di revoca di una misura cautelare reale, aveva ritenuto precluso l'esame delle questioni che avrebbero potuto essere sollevate con l'impugnazione del decreto applicativo della misura).

Cass. pen. n. 741/1999

Gli indizi di colpevolezza e la gravità degli stessi non rientrano tra i presupposti di applicabilità del sequestro preventivo (art. 321 c.p.) per il quale è sufficiente la presenza del fumus boni juris ovvero l'ipotizzabilità in astratto della commissione di un reato. Ne consegue che il decreto che dispone il sequestro preventivo non deve essere motivato in ordine alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, alla fondatezza dell'accusa ed alla probabilità di condanna dell'indagato.

Cass. pen. n. 2667/1999

In tema di sequestro preventivo a norma dell'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, inserito dall'art. 2 D.L. 20 giugno 1994, n. 399, a prescindere dalla controversa questione se al giudice della esecuzione possa riconoscersi il potere di disporre la confisca non adottata nel procedimento di cognizione, è comunque da escludere che rientri nella sfera delle attribuzioni di tale giudice il potere di disporre il sequestro preventivo, nemmeno quando questo serva a mantenere un vincolo sulla cosa in vista di una successiva confisca. Infatti, il sequestro preventivo integra un misura cautelare adottabile nel corso del procedimento dal «giudice competente a pronunciarsi nel merito» (art. 321 c.p.p.), e non diversa disciplina è applicabile nel caso in cui il sequestro sia finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies, posto che tale articolo richiama, al quarto comma, le generali previsioni dell'art. 321 c.p.p. e, per di più, postula espressamente l'esistenza di un procedimento «in corso». Anche da un punto di vista logico-sistematico può aversi una conferma a tale assunto. Infatti, quando l'accertamento sul fatto-reato è stato definitivamente compiuto dal giudice della cognizione, cessa ogni spazio di applicabilità di provvedimenti cautelari, che trovano giustificazione solo in quanto vi sia un procedimento in corso e, correlativamente, una responsabilità penale ancora tutta da accertare; tanto che presupposto di ogni provvedimento cautelare è (tra gli altri) proprio un fumus di responsabilità.

Cass. pen. n. 2672/1999

In tema di sequestro preventivo di un bene pertinente ad un reato, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata fattispecie di reato, del fatto, contestato come ipotesi di accusa. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo emesso con riferimento a titoli di credito, facenti parte di compendio ereditario ed oggetto di infruttuosa esecuzione di sequestro giudiziario in sede civile. La cassazione, enunciando il principio sopra riportato, ha rigettato il ricorso dell'indagato, che chiedeva l'annullamento del provvedimento cautelare reale, sostenendo che a suo carico non sussistevano elementi di accusa in ordine ai contestati reati di cui agli artt. 388 comma 3 e 627 c.p.).

Cass. pen. n. 2530/1999

In tema di sequestro preventivo le conseguenze che il legislatore intende neutralizzare attraverso il provvedimento cautelare non sono identificabili con l'evento in senso giuridico, sicché esse possono essere aggravate o protratte anche dopo la consumazione del reato. Per conseguenza la eventuale utilizzazione del bene edificato in spregio agli strumenti urbanistici non aggiunge nulla alla perfezione del reato o alla lesione del bene giuridico formalmente tutelato, ma poiché protrae ed aggrava la lesione dell'equilibrio urbanistico del territorio, che è il valore essenziale cui è finalizzato il controllo pubblico, essa giustifica pienamente l'adozione e la conservazione del sequestro preventivo.

Cass. pen. n. 806/1999

Il periculum in mora che, ai sensi del primo comma dell'articolo 321 c.p.p., legittima il sequestro preventivo, deve intendersi non come generica ed astratta eventualità, ma come concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di altri reati. Ne consegue che qualora, anche per fatti sopravvenuti, le esigenze di cautela vengano a mancare in concreto — nel senso di poter escludere che dal reato commesso derivino ancora conseguenze dannose connesse all'attuale disponibilità del bene assoggettato alla misura cautelare reale — del sequestro preventivo, anche d'ufficio, deve essere disposta la revoca, ai sensi dell'articolo 321, terzo comma, c.p.p.

Cass. pen. n. 3053/1999

Il mantenimento del sequestro probatorio ai fini preventivi (art. 262, comma 3, c.p.p.) non può essere disposto dal giudice ex officio ma necessita della richiesta del pubblico ministero, espressamente contemplata per l'apposizione del vincolo cautelare dall'art. 321 c.p.p. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari il quale, investito dell'opposizione al diniego di restituzione delle cose sequestrate, pur ritenendo non necessario il sequestro ai fini di prova ne aveva disposto d'ufficio il mantenimento ai fini preventivi, sul presupposto della confiscabilità del compendio).

Cass. pen. n. 1266/1999

Il Gip, con il provvedimento che dispone il sequestro preventivo, non deve rivolgere all'indagato o al proprietario della cosa da sequestrare l'invito a nominare un difensore. Il sequestro preventivo non è diretto, infatti, a differenza del sequestro probatorio, all'accertamento dei fatti; ed è da escludere che per esso trovino applicazione le disposizioni che il codice di rito detta in materia di indagini preliminari.

Cass. pen. n. 5929/1999

La società “di comodo” in quanto costituisca lo strumento attraverso il quale il fallito continui a svolgere la propria attività imprenditoriale, non può in sé e per sé costituire oggetto di sequestro preventivo attesochè nulla vieta che il fallito prosegua fuori del fallimento una precedente attività o che ne intraprenda una nuova, fatte salve, ovviamente le ragioni dei creditori concorsuali. Ne deriva che tra “società di comodo” e reato fallimentare non vi è un nesso strumentale essenziale, idoneo a giustificare il sequestro preventivo il quale, eventualmente potrà avere per oggetto i singoli mezzi strumentali della stessa società, qualora se ne paventi, in relazione all'addebito di bancarotta fraudolenta pre o post fallimentare, l'avvenuto trapasso dal patrimonio del fallito.

Cass. pen. n. 80/1999

La revoca del sequestro preventivo, disposta dall'art. 321 comma terzo c.p.p. quando ne risultano mancanti le condizioni di applicabilità previste dal comma primo, vale anche per il sequestro finalizzato alla confisca, di cui al comma secondo, se il bene sequestrato risulta appartenere a persona del tutto estranea al reato per il quale è stato disposto il sequestro, sicché l'assicurazione della libera disponibilità del bene al legittimo proprietario incolpevole non sostiene alcuna situazione di pericolo.

Cass. pen. n. 2098/1998

L'immobile adibito a studio legale per l'esercizio della professione di avvocato non è collegato da un nesso strumentale diretto e immediato all'esercizio di tale attività, che è caratterizzata piuttosto dal rapporto fiduciario esistente tra il professionista ed il cliente e che può svolgersi in luoghi diversi. Non è pertanto consentito sottoporre tale immobile a sequestro preventivo, non sussistendo il rapporto di pertinenzialità tra l'attività delittuosa di esercizio abusivo della professione di avvocato e lo studio in cui la medesima viene esercitata.

Cass. pen. n. 469/1998

In tema di sequestro preventivo, per «cosa pertinente al reato» deve intendersi il bene che abbia un qualsiasi legame funzionale con il reato. Deve quindi trattarsi bensì di un rapporto non meramente occasionale, ma al tempo stesso tale da ricomprendere qualunque tipologia di vicendevole utilità, conseguenza o causalità tra l'entità «cosa» e l'entità «reato». Nel rapporto di pertinenza, che deve essere chiaramente individuato nel provvedimento di sequestro, rientra dunque un'ampia gamma di situazioni, potendo queste riguardare la progettazione e l'esecuzione del reato, la protezione del suo autore, la tutela degli effetti, la reiterazione della condotta. (Fattispecie di sequestro preventivo di somme di denaro e di titoli depositati in istituti di credito in disponibilità di un congiunto di un pubblico ufficiale indagato per il reato di corruzione).

Cass. pen. n. 1254/1998

L'esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il sequestro preventivo è ipotizzabile anche per i reati per i quali sia cessata la condotta o siano perfezionati gli elementi costitutivi, e questo non solo perché la commissione di un reato non esclude che la misura cautelare possa intervenire per impedirne altri, ma anche perché vi sono conseguenze dello stesso reato che il sequestro è finalizzato ad evitare anche dopo la completa consumazione di esso.

Cass. pen. n. 2079/1998

È nullo per violazione del diritto di difesa il decreto di sequestro preventivo non notificato e contenente un'imputazione diversa da quella indicata nell'informazione di garanzia, a sua volta peraltro nulla per mancanza di elementi essenziali all'indicazione completa del fatto, come il luogo e la data di consumazione del reato. (Nella specie si trattava del reato di falso in cambiali, mentre il decreto di sequestro conteneva l'indicazione anche del reato di truffa, di cui l'indagato non era a conoscenza).

Cass. pen. n. 2316/1998

La normativa sull'inquinamento acustico di cui alla legge n. 447 del 1995 non ha abrogato la norma di cui all'art. 659, comma primo, c.p., in quanto la legge speciale ha inteso fissare un limite di rumorosità, al fine di tutelare la salute della collettività, la cui inosservanza integra la violazione amministrativa sanzionata dalla stessa legge, senza che con ciò automaticamente venga integrata l'ipotesi contravvenzionale prevista dal codice penale, per la cui sussistenza occorre che, nel concreto, l'uso di strumenti rumorosi sia tale da recare un effettivo disturbo al riposo o alle occupazioni delle persone, alla luce di tutte le circostanze del caso specifico. Ne consegue che il rumore prodotto dal suono delle campane di una chiesa, mentre al di fuori del collegamento con funzioni liturgiche può dar luogo al reato previsto dall'art. 659 c.p. non diversamente da quello prodotto da qualsiasi altro strumento sonoro, nell'ambito delle funzioni liturgiche — la cui regolamentazione, nel vigente diritto concordatario, è riconosciuta alla Chiesa cattolica — integra il predetto reato solo in presenza di circostanze di fatto che comportino il superamento della soglia della normale tollerabilità e in assenza di specifiche disposizioni emanate dall'autorità ecclesiastica intese a recepire tradizioni e consuetudini atte a meglio identificare, in relazione alla non continuità del suono e al suo collegamento con particolari «momenti forti» della vita della Chiesa, il limite della normale tollerabilità. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo delle campane, ritenuto legittimo dalla S.C. sul rilievo che detto provvedimento cautelare si basava sul semplice fumus del reato, supportato da indizi che non necessariamente devono essere gravi).

Cass. pen. n. 1172/1998

Per «cose pertinenti al reato», sulle quali può cadere il sequestro preventivo previsto dall'art. 321 c.p.p., debbono intendersi non solo quelle caratterizzate da un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso ed a quelli futuri di cui si paventa la commissione, ma anche quelle che, come specificato nella Relazione al progetto preliminare del vigente codice di procedura penale, risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, sempre che la libera disponibilità di esse possa dar luogo al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze di detto reato ovvero all'agevolazione alla commissione di altri. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha annullato con rinvio, su ricorso del pubblico ministero, il provvedimento con il quale era stata disposta la revoca del sequestro preventivo di una pubblica discarica di rifiuti, regolarmente autorizzata, dalla quale si era prodotto, ad un certo momento, lo sversamento di liquami in un corso d'acqua, sull'assunto che non poteva dirsi sussistente il nesso pertinenziale con il reato, richiesto dall'art. 321 c.p.p., la cui configurabilità avrebbe richiesto «una vocazione della res strutturalmente funzionale alla probabile reiterazione dell'attività criminosa»).

Cass. pen. n. 379/1998

La misura cautelare di cui all'art. 321 c.p.p. può essere disposta anche quando l'indagato o l'imputato abbia perso in tutto (per esempio attraverso un sequestro probatorio) o in parte (attraverso un pegno o una ordinanza amministrativa che imponga la sospensione dei lavori) la disponibilità della cosa. In tali casi il sequestro preventivo può essere disposto quando sussista il pericolo che l'interessato, riacquistando la piena disponibilità della cosa, possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o commetterne altri: tale pericolo deve ritenersi sussistente quando il pubblico ministero non è in grado di conoscere e di controllare tempestivamente le vicende dei vincoli civili o amministrativi o processuali che limitano la disponibilità sulla cosa.

Cass. pen. n. 336/1998

In tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo deve ritenersi consentito pur nell'ipotesi in cui il reato si sia perfezionato, ma ciò solo qualora la libera disponibilità della cosa possa agevolare la commissione di altri specifici reati, la cui consumazione appaia come probabile e logica conseguenza dei fatti criminosi già verificatisi. (Fattispecie in tema di lottizzazione abusiva).

Cass. pen. n. 2586/1998

Ai fini della legittimazione del sequestro preventivo non occorre un'intrinseca specifica e strutturale strumentalità della cosa rispetto al reato commesso ed a quelli futuri di cui si paventa la commissione, essendo al contrario necessario e sufficiente che l'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa - anche indirettamente collegata al reato - costituisca un pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato o ancora di agevolazione alla commissione di altri reati. (Nella specie, in applicazione di tali principio, la S.C. ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un'autobotte con la quale erano stati effettuati scarichi abusivi).

Cass. pen. n. 4478/1998

In tema di sequestro preventivo, la mancata notifica del provvedimento e il mancato coinvolgimento nel procedimento penale anche del comproprietario del bene sottoposto a sequestro è del tutto irrilevante e improduttivo di conseguenze, poiché il sequestro preventivo costituisce una misura cautelare reale destinata a colpire un bene, cosa pertinente al reato oggetto di indagine, a chiunque esso appartenga ed indipendentemente dalla avvenuta identificazione di tutti i responsabili del reato. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha escluso che la mancata notifica del provvedimento di sequestro di un immobile abusivo e la mancata estensione dell'imputazione anche nei confronti del coniuge dell'indagato, comproprietario del bene, incidesse sulla regolarità del provvedimento di sequestro).

Cass. pen. n. 5002/1998

Il sequestro preventivo si esegue mediante apprensione del bene sequestrato e, la notifica del provvedimento è destinata solo a consentirne l'impugnazione. Ne consegue che il ritardo nella notifica, e quindi della conoscenza del provvedimento, ha solo l'effetto di ritardare la decorrenza del termine d'impugnazione per l'interessato, ma non dà luogo a nullità, perché non ne pregiudica l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza.

Cass. pen. n. 5115/1998

È illegittimo il sequestro preventivo di una intera azienda, facente capo a una società a responsabilità limitata, di cui siano soci anche soggetti estranei al procedimento, potendo il sequestro cadere sulle sole quote sociali di pertinenza degli indagati in quanto mezzo attraverso il quale i medesimi possano realizzare l'ipotizzata attività criminosa. (Fattispecie in cui era stata sottoposta a sequestro preventivo una intera società esercitante l'attività di agenzia di viaggi, di cui facevano parte soci sottoposti a indagini per avere utilizzato tale partecipazione sociale per compiere, attraverso la società, che svolgeva anche normali attività imprenditoriali, traffici illeciti).

Cass. pen. n. 3843/1997

In tema di sequestro preventivo, posto che l'art. 321, comma primo, c.p.p., si limita a prescrivere che il relativo provvedimento abbia la forma del «decreto motivato», senza nulla aggiungere con riguardo al suo specifico contenuto, deve ritenersi che sia inquadrabile nell'ambito del vizio di motivazione anche la mancata indicazione, in detto provvedimento, del titolo del reato in relazione al quale esso è adottato come pure del tempo e del luogo in cui il reato medesimo sarebbe stato commesso. Ne consegue che a tale manchevolezza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 324, comma settimo, e 309, comma nono, c.p.p., ben può porre rimedio il tribunale del riesame.

Cass. pen. n. 3613/1997

Qualora la cosa sottoposta a sequestro preventivo sia stata successivamente restituita all'avente diritto, individuato in un soggetto diverso da quello che aveva la disponibilità della cosa al momento del sequestro, quest'ultimo, che aveva proposto richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro, a seguito del venir meno del vincolo sulla cosa, perde interesse alla impugnazione, che deve pertanto essere dichiarata inammissibile, non potendo il medesimo conseguire, per effetto dell'eventuale accertamento della illegittimità del sequestro, il ripristino della disponibilità del bene, essendone impedito dal distinto provvedimento di restituzione, aggredibile attraverso incidente di esecuzione.

Cass. pen. n. 6108/1997

Qualora il sequestro preventivo sia eseguito presso una banca senza la presenza dell'indagato, il pubblico ministero, secondo quanto dispone l'art. 365 c.p.p., non ha l'obbligo di designare un difensore d'ufficio, sicché da tale omissione nessuna nullità può derivare.

Cass. pen. n. 4769/1997

Ai fini di una valida motivazione del sequestro preventivo di cose che si assumano pertinenti al reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p., pur non essendo necessario, con riguardo ai delitti presupposti, che questi siano specificamente individuati ed accertati, è però indispensabile che essi risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto, almeno astrattamente configurabili; il che non si verifica quando il giudice si limiti semplicemente a supporne l'esistenza, sulla sola base del carattere asseritamente sospetto delle operazioni relative ai beni e valori che si intendono sottoporre a sequestro.

Cass. pen. n. 2731/1997

In tema di revoca del sequestro preventivo, l'art. 321 c.p.p., nel disciplinare il relativo procedimento, non prevede che avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari possa essere proposto ricorso immediato per Cassazione. Tale istituto è regolato in via generale dall'art. 569 del codice di rito con riferimento alle sentenze e, nella materia cautelare reale, dall'art. 325 stesso codice, che, però, lo consente in relazione al solo decreto iniziale o genetico. Ne deriva che, in base al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, in questo caso il ricorso diretto non è ammissibile: l'unico rimedio esperibile è l'appello di cui all'art. 322 bis c.p.p.

Cass. pen. n. 1610/1997

L'esigenza cautelare perseguita col sequestro preventivo è quella di impedire la prosecuzione del reato, sicché l'ordinanza di riesame adeguatamente assolve il suo obbligo di motivazione sul punto qualora accerti il nesso pertinenziale tra gli impianti e gli stabilimenti sequestrati e la condotta penalmente vietata: la disponibilità delle cose sequestrate può far presumere che gli indagati possano proseguire nel reato o nei reati. E nel caso si tratti di reati formali o di condotta, e non di reati di danno o di pericolo concreto, nessun rilievo ha l'accertamento del pericolo per la salute e l'ambiente al fine di valutare l'esigenza cautelare predetta. (Nella specie la S.C. ha osservato che bastava verificare il pericolo di reiterazione non autorizzata dell'attività di raccolta e smaltimento degli oli usati: non era necessario verificare che questa attività fosse concretamente pericolosa sotto il profilo ecologico).

Cass. pen. n. 2148/1997

In tema di sequestro preventivo, quando l'indicazione del reato commesso non sia un mero riferimento alla norma violata, ma sia supportata da elementi che la rendano astrattamente ipotizzabile, non è necessaria la individuazione dettagliata del fatto nei suoi limiti soggettivi o temporali poiché il provvedimento cautelare trova fondamento nel pericolo di un aggravamento delle conseguenze del reato e non nella gravità degli indizi di colpevolezza a carico di un soggetto individuato. Inoltre, per legittimare il sequestro, non è necessario che sussista già la piena prova della pertinenza della cosa al reato, essendo sufficiente che sussistano fondati motivi per ritenere la pertinenza stessa. Perciò in tema di procedimenti per reati di bancarotta fraudolenta deve ritenersi legittimo il sequestro preventivo di tutti i depositi bancari, i titoli e i conti correnti intestati agli indagati quando vi sia motivo di ritenere che tali somme possano essere utilizzate per sottrarre beni alla curatela o per compiere ulteriori delitti di bancarotta senza che il giudice debba fornire indicazioni di dettaglio sulle condotte distrattive già accertate o sui rischi di aggravamento delle conseguenze dei reati commessi, o di commissione di nuovi, con riferimento ai singoli cespiti sottoposti a sequestro.

Cass. pen. n. 1894/1997

Il giudice per le indagini preliminari, investito dal P.M. di una richiesta di sequestro preventivo, può, nell'accogliere tale richiesta, dare al fatto un nomen juris diverso da quello ipotizzato dall'organo richiedente, sempre che risulti immutata la materialità del fatto medesimo.

Cass. pen. n. 3334/1996

Ai fini del sequestro preventivo di cosa di cui è consentita la confisca (art. 321 comma secondo c.p.p.) è sufficiente l'esistenza del nesso strumentale tra la res e la perpetrazione del reato, non essendo necessario che la cosa sia anche strutturalmente funzionale alla commissione del reato nel senso che debba essere specificatamente predisposta, fin dall'origine o per successiva modifica, per l'azione criminosa. Tale ulteriore connotazione, in quanto attinente al grado di pericolosità della cosa, sarà valutata dal giudice del merito nel momento in cui, pronunciata la condanna, dovrà decidere se esercitare o meno il potere discrezionale di disporre la misura di sicurezza. (Affermando siffatti principi la Cassazione ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di autovettura utilizzata dall'indagato per trasporto ed occultamento di sostanza stupefacente destinata allo spaccio).

Cass. pen. n. 2325/1996

In caso di abuso di ufficio contestato come finalizzato a consentire illecita variazione di un complesso edilizio e della originaria destinazione d'uso, l'immobile in questione è configurabile come «pertinenza» del reato sia in quanto cosa sulla quale il reato stesso è stato commesso, sia in quanto strutturalmente funzionale all'attività ascritta: deve pertanto ritenersi legittimo il sequestro preventivo di tale bene al fine di interrompere un utilizzo contra legem del medesimo.

Cass. pen. n. 1632/1996

Il giudice, allorché un bene deve essere sottoposto a sequestro preventivo ai sensi del comma 2 dell'art. 321 c.p.p. in quanto confiscabile, non solo ha l'obbligo di preventivamente accertarne l'inerenza con il reato attribuito all'indagato, ma, nell'ipotesi che la titolarità formale del medesimo non faccia capo al soggetto sottoposto all'indagine, deve accertare con rigoroso metodo probatorio che la titolarità formale è simulata ovvero che l'indagato si serva con piena disponibilità autonoma del bene oggetto del sequestro.

Cass. pen. n. 1518/1996

In tema di lottizzazione abusiva materiale è necessario verificare, anche ai soli fini della sussistenza del fumus del commesso reato, sia l'esistenza del disegno di conferire un nuovo assetto ad una porzione di territorio comunale che l'incidenza dell'intervento sul tessuto urbanistico sotto il profilo della necessità dell'esecuzione di nuove opere di urbanizzazione o di potenziamento di quelle esistenti. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha rilevato che il tribunale del riesame aveva confermato il provvedimento di sequestro di insediamento all'interno del perimetro del parco del Gargano realizzato riedificando un fabbricato rurale demolito, per il quale era stata rilasciata una concessione edilizia in deroga, ed aggiungendovi altri corpi con una destinazione complessiva turistico-alberghiera, ma aveva radicalmente omesso di considerare i riflessi dell'intervento in via di realizzazione sulla condizione di urbanizzazione della zona e sulle relative infrastrutture ed ha conseguentemente annullato con rinvio il provvedimento).

Cass. pen. n. 1340/1996

Il pericolo concreto ed attuale, posto a base del sequestro preventivo di un manufatto abusivo, di prosecuzione del reato edilizio e di aggravamento delle sue conseguenze, nonché di commissione di ulteriori violazioni della legge penale (art. 221 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265), non viene meno per l'intervento dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dalla pubblica amministrazione; tale provvedimento, infatti, non costituisce atto idoneo a far cessare le esigenze cui è finalizzata la cautela reale, in quanto è revocabile dalla stessa amministrazione, è caratterizzato da efficacia provvisoria e temporalmente determinata ed è, inoltre, suscettibile di sospensiva nella competente sede giurisdizionale.

Cass. pen. n. 5023/1996

La circostanza che sia scaduto il termine di quarantotto ore previsto per la convalida del sequestro preventivo disposto dal pubblico ministero, non esclude che il giudice possa avvalersi delle attribuzioni conferitegli dall'art. 321 c.p.p. e quindi imporre il vincolo reale. Invero il termine suddetto non costituisce presupposto o condizione di legittimità dell'emissione di un siffatto provvedimento, non potendo certo risultare l'esercizio del potere attribuito in via ordinaria al giudice assoggettabile a condizioni dipendenti dalla sfera di discrezionalità del pubblico ministero, per giunta correlata ad un potere attribuito a quest'organo nella materia in questione in termini del tutto straordinari.

Cass. pen. n. 804/1996

La constatata mancata convalida del sequestro (probatorio o preventivo) operato dalla polizia giudiziaria impone la restituzione del manufatto abusivo, e ciò ancorché di questo sia stata ordinata la demolizione ai sensi dell'art. 7 della L. 28 febbraio 1985, n. 47; la restituzione, infatti, non è compatibile con l'ordine di demolizione, il quale, per il principio di tassatività delle misure di sicurezza, non può essere qualificato come sanzione atipica ad effetto ablativo, parzialmente assimilabile alla confisca obbligatoria.

Cass. pen. n. 556/1996

La disciplina del cosiddetto condono edilizio non incide immediatamente né ai fini della restituzione dell'immobile abusivo sequestrato né per impedire l'emissione di un provvedimento di sequestro, e ciò sia perché occorre prima accertare la sussistenza di tutti i presupposti e requisiti affinché possa operare la causa estintiva (legittimazione, entità dei volumi, natura dell'abuso in relazione a vincoli vari di interesse pubblico), sia soprattutto perché non si può consentire che mentre si domanda il condono per l'attività abusiva pregressa possa proseguire il comportamento penalmente sanzionato, con aggravio delle sue conseguenze (dal momento che il portare avanti la costruzione è certamente un'attività in astratto illecita, pur se sanabile) e sia infine perché per il verificarsi dell'estinzione del reato è necessaria la sua formale dichiarazione.

Cass. pen. n. 490/1996

Il D.L. 18 novembre 1995 n. 489, reiterato con il D.L. 18 gennaio 1996 n. 22 attraverso un inasprimento delle pene previste per i reati di cui all'art. 12 L. 30 dicembre 1986, n. 943, la disciplina predisposta per consentire una «regolarizzazione dell'offerta di lavoro», molto simile a quella già stabilita dall'art. 16 L. n. 943 del 1986, e con la statuizione di una normativa tesa ad offrire un minimo di tutela sanitaria, assistenziale e previdenziale ai lavoratori extracomunitari dimostrano come sussista un particolare interesse, costituzionalmente rilevante e garantito, dello Stato all'eliminazione del fenomeno del cosiddetto lavoro nero e del conseguente sfruttamento della manodopera extracomunitaria. La determinazione di una causa speciale di estinzione del reato di cui all'art. 16 L. n. 943 del 1986, contenuta nei commi 10 e 11 dell'art. 12 del D.L. n. 22 del 1996, e la possibilità di consentire la cessazione della permanenza della predetta contravvenzione tramite il rilascio dell'autorizzazione da parte del competente ufficio provinciale del lavoro chiariscono che è in facoltà del datore di lavoro far cessare la situazione illecita e ridurre una condizione di illegalità diffusa contrastante con i principi di eguaglianza e di solidarietà sanciti dalla nostra Costituzione, sicché il sequestro preventivo di un locale nel quale prestavano servizio varie lavoratrici extracomunitarie assunte irregolarmente può essere revocato in virtù dell'adempimento di dette condizioni.

Cass. pen. n. 4521/1996

Attese le differenze proprie della materia penale e di quella amministrativa, la possibilità — per il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria, di completare sotto la propria responsabilità le opere di cui all'art. 31 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 (sanatoria delle opere abusive) — prevista dall'art. 35, comma 14, stessa legge, non può escludere la possibilità del sequestro penale, né può far venir meno automaticamente il sequestro preventivo, che potrà essere caducato solo quando il giudice penale, nell'ambito delle sue attribuzioni, riterrà che sia cessata la funzione cautelare o quando, al verificarsi di tutte le condizioni occorrenti, dichiarerà che il reato è estinto).

Cass. pen. n. 4374/1996

La richiesta di convalida del sequestro preventivo disposto in via di urgenza non equivale a richiesta di emissione del provvedimento applicativo della misura cautelare in questione, stante la diversità ontologica dei due provvedimenti miranti, l'uno al controllo della legittimità dell'operato del P.M., e l'altro a sottrarre il bene alla disponibilità dell'indagato.

Cass. pen. n. 4262/1996

Il sequestro preventivo di terreni abusivamente lottizzati e di fabbricati realizzati senza concessione edilizia è compatibile con la presentazione dell'eventuale istanza di condono e con il pagamento delle somme di denaro autodeterminate a titolo di oblazione, stante che l'effetto estintivo del reato è subordinato all'attestazione sindacale della congruità di quanto versato a tale titolo; ne consegue che la presentazione dell'istanza ed il pagamento predetto non sono ostativi all'emissione del decreto di sequestro degli immobili abusivi e non comportano l'obbligo di restituzione di quelli già sequestrati: essi determinano infatti la sospensione del procedimento principale, ma non di quelli incidentali.

La circostanza che, nelle more delle indagini preliminari, i terreni oggetto di lottizzazione abusiva siano stati venduti a persona — fisica o giuridica — diversa dall'indagato, non rileva, perché non esclude la esistenza e perseguibilità del reato né osta alla confisca di cui all'art. 19, L. 28 febbraio 1985, n. 47, che, misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria connessa alla oggettiva illiceità della cosa, consente l'adozione del sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., e colpisce i beni anche in capo a terzi possessori i quali, se estranei al reato ed acquirenti in buona fede, possono far valere i loro diritti in sede civile. (Nell'affermare detto principio la corte ha altresì escluso che il terzo possessore non indagato abbia diritto all'invio della informazione di garanzia).

Cass. pen. n. 4704/1995

Poiché ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p. il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca, il sequestro preventivo dei beni nei confronti di persona indagata per il reato di cui all'art. 12 quinquies della L. n. 356 del 1992 (modificato dalla L. n. 501 del 1994) deve ritenersi pienamente legittimo, qualora si accerti che detti beni siano intestati all'indagato o comunque, rientrino nella sua disponibilità e che lo stesso non sia in grado di giustificarne la provenienza o che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato dall'indagato o rispetto all'attività di lavoro svolta dallo stesso.

Cass. pen. n. 1038/1995

Il pubblico ministero che, a norma dell'art. 321, comma 3 bis, c.p.p., riceve il verbale di un sequestro preventivo eseguito in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria ha il potere di qualificarlo giuridicamente. Pertanto, se lo ritiene sequestro preventivo, richiede al giudice la convalida; se invece lo ritiene sequestro probatorio, lo può convalidare lui stesso a norma dell'art. 355, comma 1, stesso codice: poiché contro la convalida è ammessa richiesta di riesame al tribunale ex artt. 355, comma 3, e 324, c.p.p., non viene eluso il controllo giurisdizionale sulla decisione del P.M. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, si era dedotta violazione dell'art. 321 c.p.p. sull'assunto che il P.M. non poteva senza adeguata motivazione riqualificare il sequestro come probatorio e che così facendo aveva espropriato il Gip della giurisdizione riservatagli dall'art. 321 citato).

Cass. pen. n. 2833/1995

Il sequestro preventivo può essere disposto anche in base ad una concessione edilizia ritenuta illegittima che costituisca elemento normativo delle fattispecie penali di cui all'art. 20 L. 28 febbraio 1985, n. 47. In tal caso, in sede di procedimento incidentale, sebbene, in generale, non sia consentita detta indagine, occorre accertare se balzi ictu oculi la carenza dell'elemento soggettivo.

Cass. pen. n. 2578/1995

Non può ritenersi legittimamente disposto il sequestro preventivo di un bene individuato come corpo del reato di abuso di ufficio qualora siano stati contestati ai pubblici amministratori comportamenti realizzanti inosservanza di norme disciplinanti la loro attività nell'emissione dei provvedimenti adottati, senza peraltro indicare alcun dato significativo di una condotta dei medesimi diretta a favore od a danno di taluno. Invero, posto che tale finalità costituisce elemento essenziale del reato di abuso, l'omissione suddetta comporta la non configurabilità, neppure in astratto, del reato stesso, presupposto essenziale del sequestro a cui ricollegare i beni oggetto di quest'ultimo.

Cass. pen. n. 3460/1995

L'art. 321, comma 3 bis, c.p.p., consente agli ufficiali di polizia giudiziaria di procedere al sequestro preventivo in tutti quei casi in cui, per la situazione di urgenza, non è possibile attendere il provvedimento del pubblico ministero, al quale, nelle quarantotto ore successive, va comunque trasmesso il verbale dell'atto; tale situazione di urgenza, peraltro, può verificarsi sia nelle ipotesi in cui gli ufficiali di polizia giudiziaria agiscano di loro iniziativa, sia in quelle in cui operino eseguendo un compito loro affidato dall'autorità giudiziaria: è ben possibile, infatti, anche in quest'ultimo caso, che detti ufficiali si trovino a dover fronteggiare una situazione imprevista, in cui vi è il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero agevolare la commissione di altri reati, e che non sia possibile attendere nel frattempo il provvedimento del magistrato.

Cass. pen. n. 24/1995

È ammissibile il sequestro preventivo di cosa già soggetta a sequestro probatorio, purché sussista un pericolo concreto e attuale della cessazione del vincolo di indisponibilità impresso da quest'ultimo, che renda reale e non solo presunta la prospettiva della riconduzione del bene nella sfera di chi potrebbe servirsene in contrasto con le esigenze protette dall'art. 321 c.p.p. (In motivazione, la S.C. ha chiarito: 1) che, quantunque manchi, per le misure cautelari reali, una previsione esplicita come quella codificata, per le misure sulla libertà personale, dalla lett. c) degli artt. 274 e 292 c.p.p., è nella fisiologia del sequestro preventivo, come misura limitativa anch'essa di libertà protette costituzionalmente, che il pericolo debba presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e debba essere valutato in riferimento alla situazione esistente al momento dell'adozione della misura reale e non già nella prospettiva di un'astratta, oltre che incerta nell'an e nel quando, futura possibilità di caducazione del sequestro probatorio; 2) che un pericolo di tale natura è da escludere solo finché il procedimento resti nella fase delle indagini preliminari, nella quale, spettando al pubblico ministero il potere-dovere di restituzione e quello della relativa esecuzione, lo stesso P.M. può ovviare al predetto pericolo, o rivolgendosi in tempo al giudice per le indagini preliminari per il sequestro preventivo, o emettendo direttamente in via d'urgenza e salvo convalida, il relativo decreto, ma che, al di fuori di tale ipotesi e quando sia stata esercitata l'azione penale, è ben possibile che il P.M. - a causa della mancanza di un punto di saldatura tra i due provvedimenti o dei tempi tecnici occorrenti per comunicazioni o notifiche - si venga a trovare nell'impossibilità di attivarsi prontamente per l'applicazione della misura preventiva; 3) che in questi ultimi casi e in altri analoghi non è, ovviamente, richiesto, per l'adozione della misura cautelare reale, che la cessazione del sequestro probatorio e la restituzione delle cose non più necessarie a fini di prova siano già intervenute o già disposte, ma è sufficiente che sussista in itinere la probabilità che ciò accada e che l'imputato riacquisti la libera disponibilità del bene, fermo restando il concorso del pericolo attuale e concreto della protrazione dell'attività criminosa o dell'aggravamento dei suoi effetti).

Le cose sottoposte a sequestro probatorio, quando non sia più necessario mantenerle vincolate a fini di prova, devono essere restituite all'avente diritto, salvo in tre casi, e cioè che il giudice non ne disponga il sequestro conservativo o non le sottoponga a sequestro preventivo, ovvero che non ne ordini la confisca, anche dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione.

Cass. pen. n. 3017/1995

In tema di sequestro preventivo di disponibilità finanziarie relative al delitto di usura non è sufficiente motivare il provvedimento in ordine al fumus delicti, occorrendo altresì, pur succintamente, dare atto della sussistenza di un rapporto di pertinenza fra le singole disponibilità sottoposte a vincolo e lo specifico fatto-reato contestato.

Cass. pen. n. 1022/1995

La motivazione richiesta dall'art. 321 c.p.p. (sequestro preventivo) è diretta a consentire all'interessato ed al giudice degli eventuali successivi gradi di giurisdizione la conoscenza delle ragioni del provvedimento, per verificarne correttezza e legittimità. Ne consegue che quando nell'ambito del medesimo procedimento vengono emanati più provvedimenti, è legittima la motivazione per relationem al provvedimento precedente, giacché lo scopo della forma prevista è raggiunto in quanto la motivazione richiamata è conosciuta o conoscibile dall'interessato, per modo che egli è in grado di controllarne congruenza, logicità e legittimità.

Cass. pen. n. 2726/1995

Non può disporsi il sequestro preventivo di un decreto ingiuntivo, al fine di impedire le ulteriori conseguenze del reato, sul presupposto che l'ingiunzione sia fondata su scritture rilasciate dalla parte offesa a fronte di un prestito usuraio; e ciò sia perché non è configurabile alcun rapporto pertinenziale fra il reato ed il provvedimento del giudice, sia in quanto l'applicazione della misura cautelare stravolgerebbe il sistema di impugnazioni e garanzie previste dal codice di procedura civile a salvaguardia dei diritti delle parti.

Cass. pen. n. 2038/1995

In tema di sequestro preventivo la circostanza che la titolarità di un'azienda che sia stata utilizzata per la consumazione di reati di truffa ai danni della CEE sia passata ad altra società può non avere alcuna rilevanza ai fini della legittimità del sequestro quando si dimostri una contiguità tra le due società tale da far ragionevolmente ritenere che le stesse persone fisiche possano continuare ad utilizzare agli stessi illeciti fini la medesima struttura indipendentemente dall'assetto formale della compagine societaria. Occorre infatti evitare l'equivoco derivante dalla equiparazione della responsabilità patrimoniale a quella penale e poiché nel campo penale sono sempre e comunque responsabili le persone è ad esse che bisogna fare riferimento anche quando operano attraverso lo schermo della società e degli organi statutari. La presenza degli stessi soggetti in ruoli diversi negli organi sociali delle due società, i legami tra loro o le modalità del trasferimento dei beni dalla prima alla seconda possono costituire elementi da cui trarre legittimamente la convinzione della sostanziale continuità societaria, né può essere di ostacolo al sequestro preventivo il fatto che, in conseguenza del trasferimento ad altra società dell'azienda, l'amministratore unico sia persona diversa dall'indagato e a sua volta non sottoposto ad indagini poiché trattandosi di provvedimenti cautelari reali, il fumus delicti non deve essere necessariamente riferito al soggetto nei cui confronti il provvedimento viene adottato, ma questo ben può essere emesso nei confronti di terzi estranei prevalendo le più generali esigenze di giustizia e di tutela della collettività.

Cass. pen. n. 552/1995

Il sequestro del veicolo condotto da persona non abilitata alla guida può essere disposto per tutte le finalità contemplate da tale istituto, e non già solo in funzione della confisca del mezzo che sia di proprietà dell'autore del reato. Qualora tale confisca non possa essere ordinata per l'appartenenza a persona estranea al reato del veicolo, questo può essere sequestrato se vi è pericolo di aggravio di protrazione delle conseguenze del reato e di agevolazione della commissione di altri reati, ove trattasi di sequestro preventivo, ovvero di dispersione di cose utili all'accertamento dei fatti nel sequestro probatorio. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di ordinanza con cui il tribunale, rigettando l'appello del P.M. avverso il diniego da parte del Gip di disporre il sequestro preventivo di un veicolo per violazione dell'art. 116, comma 13, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, ha rilevato che il sequestro è consentito solo allorché si debba con la successiva condanna ordinare la confisca, non possibile nel caso in esame per l'appartenenza del mezzo a persona estranea al reato).

Cass. pen. n. 661/1995

La sospensione del procedimento a seguito della presentazione della domanda di condono edilizio ex art. 44 legge 28 febbraio 1985, n. 47 non comporta la carenza di potere del giudice nel conservare o disporre misure cautelari urgenti, quali il sequestro preventivo sia perché la sospensione non è automatica e generalizzata, ma è pur sempre sottoposta al vaglio del giudice nei suoi presupposti (legittimazione, entità dei volumi, natura dell'abuso in relazione a vincoli vari di interesse pubblico), sia, soprattutto, perché non si può consentire che mentre si domanda il condono per l'attività abusiva pregressa possa proseguire il comportamento penalmente sanzionato, con aggravio delle sue conseguenze. L'esplicita previsione della sospensione per «i procedimenti cautelari dinanzi agli organi della giurisdizione amministrativa» non comporta automatica esclusione per i procedimenti cautelari dinanzi ai giudici ordinari, ma una indiretta conferma, in quanto risponde ad un principio elementare di logica giuridica che il giudice non sia privato del potere di urgenza per le vicende che attengano al «merito» della controversia.

Cass. pen. n. 3376/1995

In tema di sequestro preventivo, la sanzione di inefficacia del provvedimento cautelare prevista dall'art. 321, comma terzo c.p.p. non può essere estesa al ritardo («non oltre il giorno successivo a quello del deposito in cancelleria») con cui l'istanza di revoca è inviata dal pubblico ministero (art. 321, comma terzo). (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la Suprema Corte ha osservato che la statuizione del tribunale circa la natura ordinatoria del termine di trasmissione al Gip dell'istanza di revoca è coerente applicazione del principio che le disposizioni sanzionatorie di natura processuale sono tassative e non sono suscettibili di essere applicate fuori dei casi per i quali sono comunicate).

Cass. pen. n. 143/1995

Il sequestro preventivo di un immobile realizzato in violazione della normativa urbanistica e già ultimato può legittimamente essere disposto per impedire che venga commesso il reato di cui all'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie.

Cass. pen. n. 10/1994

È consentito il sequestro preventivo, ai sensi tanto del primo quanto del secondo comma dell'art. 321 c.p.p., di cose soggette a pegno regolare (nella specie trattavasi di titoli di credito depositati presso un istituto bancario e costituiti in pegno a favore del medesimo istituto), sempreché gli effetti del provvedimento siano limitati alle facoltà che spettano al debitore indagato o imputato, lasciando impregiudicate le facoltà che sono invece di esclusiva pertinenza del creditore pignoratizio.

Cass. pen. n. 1553/1994

È legittimo il sequestro preventivo del fucile e relative munizioni allorché il possessore venga sorpreso in atteggiamento di caccia (concetto da intendere in senso lato) in un Parco Nazionale o in un Parco Regionale e relativa area di protezione esterna, dove la legge (art. 21, lettera b), 11 febbraio 1992, n. 157; art. 11 lettera a), L. 6 novembre 1991, n. 394, vieta espressamente qualsiasi attività di caccia ed è di conseguenza ingiustificato in via ordinaria il possesso stesso di fucile e munizioni ed occorre evitare che si verifichi l'evento temuto in danno della fauna protetta.

Cass. pen. n. 1551/1994

È legittimo il sequestro preventivo di sacchetti di plastica commercializzati senza che sia stata pagata l'imposta di fabbricazione, in quanto la misura cautelare risponde all'esigenza di evitare la prosecuzione di una condotta che per finalità ambientali il legislatore intende limitare, come risulta chiaramente dall'art. 1, comma 8, L. 9 novembre 1988, n. 475 ove è detto testualmente: «al fine di limitarne il consumo sul territorio nazionale ed allo scopo di tutelare l'ambiente ed il paesaggio, ai sacchetti di plastica non biodegradabili utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto della merce, è applicata una imposta di fabbricazione di lire 100 per ogni unità prodotta immessa sul mercato nazionale ed una corrispondente sovrimposta di confine».

Cass. pen. n. 2620/1994

Il sequestro conservativo e quello preventivo hanno entrambi natura cautelare e quindi è possibile l'applicazione per analogia della disciplina prevista per il primo al secondo. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che il Gip fosse competente ad emettere provvedimento di sequestro preventivo successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio, prima dell'invio degli atti al tribunale, secondo quanto previsto dall'art. 317, comma 2, c.p.p. in tema di competenza per il sequestro conservativo).

Cass. pen. n. 1953/1994

La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 12 quinquies, comma 2, D.L. n. 306 del 1992, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356, intervenuta con la sentenza 17 febbraio 1994, n. 48 della Corte costituzionale, comportando l'eliminazione della figura criminosa prevista dalla disposizione caducata, fa venir meno il presupposto di legittimazione della misura cautelare applicata in forza di essa e impone alla Cassazione l'annullamento senza rinvio della relativa ordinanza.

Cass. pen. n. 3055/1994

Il sequestro di beni disposto in virtù dell'art. 3 del D.L. 22 febbraio 1994, n. 123 è caducato ex tunc, per effetto della mancata conversione in legge del decreto stesso. Né rileva che l'art. 3 del successivo D.L. 22 aprile 1994, n. 246 riproduca l'identica norma prevista dall'art. 3 del decreto decaduto, poiché esso si limita ad impedire l'automatismo della restituzione dei beni sequestrati in esito all'abolitio criminis relativa all'art. 12 quinquies, comma 2, L. 7 agosto 1992, n. 356 (dovuta alla sentenza n. 48/1994 Corte cost.), subordinando la detta restituzione alla mancata adozione, da parte dell'autorità giudiziaria competente, di eventuali, nuovi provvedimenti di sequestro o di confisca sulla scorta della normativa sia speciale che generale vigente.

Cass. pen. n. 1894/1994

L'immobile sequestrato dev'essere restituito al legittimo proprietario anche quando sia stata emessa l'ingiunzione a demolire ex art. 7 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, siano decorsi novanta giorni dalla sua notifica e sia stata accertata l'inottemperanza a tale ordine. Con l'acquisizione dell'immobile, da parte della pubblica amministrazione, infatti, si trasferisce lo ius possidendi, mentre la notifica del provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, con la contemporanea o precedente individuazione delle aree di sedime e pertinenziali costituisce titolo per l'immissione in possesso e, quindi, per la traslazione dello ius possessionis. (Fattispecie relativa alla revoca del sequestro preventivo di un fabbricato ed alla conseguente restituzione dello stesso).

Cass. pen. n. 2254/1994

Se il concetto di cosa pertinente a reato è più ampio di quello di «corpo del reato», tuttavia esso postula pur sempre un collegamento anche indiretto con il reato, sotto il profilo probatorio nell'ambito del sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.), con riferimento alla funzionalità strutturale a commettere altri probabili reati nell'ambito del sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.): per quanto concernente quest'ultimo la mera funzione preventiva astrattamente considerata non è sufficiente a legittimare il provvedimento. (Fattispecie nella quale il tribunale ebbe a revocare il sequestro preventivo di armi essendosi accertato che le medesime non erano servite per commettere il reato per cui si procedeva: uccisione di un cinghiale; affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha respinto il ricorso del P.M. avverso tale provvedimento).

Cass. pen. n. 4112/1994

In tema di sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, comma 3 bis, c.p.p., è prevista la richiesta da parte del pubblico ministero al Gip di due provvedimenti: la convalida della misura adottata in via di urgenza dallo stesso P.M. e l'emissione di decreto di sequestro. I due provvedimenti non sono inscindibilmente connessi, essendo possibile che il giudice neghi la convalida, non condividendo le ragioni di urgenza ravvisate dal P.M. e, tuttavia, autonomamente ritenendo i presupposti di legge per l'emissione del decreto di sequestro preventivo, provveda in conseguenza disponendo la misura, che prenderà efficacia da quel momento. Ne consegue che è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione avverso il provvedimento di convalida, in mancanza di impugnazione avverso il decreto del Gip costitutivo del sequestro, in quanto l'impugnazione deve tendere alla rimozione del pregiudizio derivante dall'adozione della misura, mentre il vincolo alla cosa è autonommente imposto dal provvedimento di sequestro da parte del Gip.

Cass. pen. n. 630/1994

Il testo dell'art. 321 c.p.p., che disciplina il sequestro preventivo, non fornisce parametri tipizzati per l'emanazione del provvedimento, ma consente di poter affermare che due sono i presupposti richiesti: la pertinenza della cosa al reato e la sussistenza del pericolo. La motivazione del provvedimento risente della genericità della norma, ed in tema di costruzione senza concessione edilizia può ragionevolmente limitarsi all'essenziale, dal momento che l'obbligo è adempiuto con l'indicazione del manufatto (luogo e caratteristiche), dell'assenza di concessione e della continuazione dei lavori di costruzione; già tali soli elementi soddisfano gli obblighi di legge perché l'interessato è stato portato a conoscenza e del fatto-reato e dei motivi che hanno determinato il sequestro, posto che la sola continuazione dei lavori integra l'estremo del pericolo di cui all'art. 321 predetto.

Cass. pen. n. 854/1994

Costituisce provvedimento abnorme, suscettibile, come tale, di ricorso per cassazione, quello con il quale il pubblico ministero, a fronte di richiesta di revoca di sequestro preventivo, respinga direttamente, in tutto o in parte, detta richiesta, in luogo di trasmetterla, con le proprie richieste e con gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni, al giudice competente, così come previsto dall'art. 321, terzo comma, c.p.p.

Cass. pen. n. 325/1994

Il provvedimento che dispone il sequestro preventivo non è subordinato alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, che sono, invece, richiesti dall'art. 273 c.p.p. come condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali, ma deve riguardare cose che si trovino in rapporto di pertinenza con i reati in ordine ai quali sono svolte le indagini. Qualora oggetto del sequestro siano somme di denaro depositate presso banche (e quindi beni che non sono normalmente destinati alla commissione di reati) il rapporto di pertinenza fra le cose ed i reati deve essere individuato e chiarito nella motivazione del provvedimento, nel senso che deve trattarsi di denaro che costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato oppure che sia servito a commetterlo o, comunque, concretamente destinato alla commissione del medesimo: l'astratta possibilità di destinare il denaro a tale fine non è sufficiente a farlo ritenere cosa pertinente al reato. (Alla stregua di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame aveva confermato il sequestro preventivo di somme in conto corrente e libretti bancari disposto nei confronti di un soggetto indagato per i reati di truffa ed usura sul presupposto che, al di là della loro illecita provenienza, esse potessero «costituire la garanzia e conseguentemente fornire la concreta possibilità per operare le illecite attività di finanziamento addebitategli»).

Cass. pen. n. 2639/1994

Il sequestro preventivo operato in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria segue la disciplina dell'art. 321, commi 3 bis e 3 ter c.p.p. Esso va, perciò, notificato entro quarantotto ore al pubblico ministero il quale, se non dispone il dissequestro, deve chiedere al giudice la convalida entro quarantotto ore dalla notificazione. Se il giudice non lo convalida entro dieci giorni, il sequestro perde efficacia. La tutela apprestata dall'ordinamento contro il sequestro preventivo di P.G. così decaduto non è offerta dall'art. 321, terzo comma, c.p.p., che prevede la revoca, la quale attiene al venir meno delle esigenze cautelari, e non alla perenzione del sequestro o alla sua illegittimità per mancanza del fumus delicti, bensì dall'art. 322 bis c.p.p. che, quale norma di chiusura, consente l'appello contro tutti i provvedimenti in materia di sequestro preventivo, non soggetti al riesame ex art. 322 c.p.p. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza con cui il tribunale, anziché qualificare come appello la richiesta di riesame, ai sensi dell'art. 568, quinto comma c.p.p. e decidere nel merito, ne aveva dichiarato l'inammissibilità, sul rilievo che essa era diretta contro un provvedimento della P.G., anziché del giudice).

La diffida, effettuata dalla polizia giudiziaria a norma dell'art. 55 c.p.p. nei confronti del proprietario di un fondo, dall'abbattere altri alberi o arbusti e di compiere altre azioni contrastanti con la normativa vigente, si configura quale sequestro parziale a carattere preventivo, poiché sottrae autoritativamente al titolare l'esercizio di alcune funzioni inerenti il diritto di proprietà ed è volta ad impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato. (Fattispecie riguardante diffida del Corpo forestale valdostano, in tema di reato ex art. 1 sexies della L. 8 agosto 1985, n. 431).

Cass. pen. n. 581/1994

Mentre la mancanza di intonaci in una costruzione destinata ad abitazione non consente di ritenerla «ultimata», per gli ovvi requisiti di adeguamento a canoni di sanità abitativa che la stessa deve presentare per i fini cui è destinata, detta carenza è ininfluente allorché l'edificio risulta destinato ad esclusivo uso di magazzino. Ne consegue che in quest'ultima eventualità non è consentito il sequestro preventivo dell'immobile, in quanto la condotta dell'autore del reato non può essere più causa di conseguenze illecite.

Cass. pen. n. 2594/1994

Nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari che non abbia aderito alla richiesta di convalida del sequestro preventivo disposto in via di urgenza dal pubblico ministero, emetta autonomo decreto di sequestro preventivo, tale provvedimento è illegittimo, non avendo il pubblico ministero formulato la necessaria esplicita richiesta. Infatti, non è ravvisabile la sussistenza di una implicita istanza del pubblico ministero, poiché la richiesta di imposizione della misura cautelare reale è atto diverso e distinto dalla richiesta di convalida - la quale pertanto non equivale implicitamente ad autonoma richiesta di applicazione della misura - così come diversi tra loro e non inscindibilmente connessi sono i correlativi provvedimenti del giudice (decreto di applicazione della misura ed ordinanza di convalida).

Cass. pen. n. 4820/1994

È astrattamente ammissibile la legittimità del sequestro preventivo di un bene immobile destinato ad esercizio alberghiero, in assenza della prescritta licenza (con conseguente configurabilità del reato di cui all'art. 665 c.p.), in quanto la libera disponibilità del suddetto immobile può consentire di reiterare la condotta vietata, consistente nel dare alloggio a clienti, ed è quindi riconoscibile l'esistenza di un rapporto strutturale e strumentale del bene in questione con le attività penalmente illecite per cui si procede.

Cass. pen. n. 2796/1994

È legittimo il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., dei natanti comunemente denominati «acquascooters» o «moto d'acqua», utilizzati a distanza dalla riva inferiore a quella consentita, o comunque con modalità difformi da quelle consentite, sì da darsi luogo alla configurabilità del reato di cui all'art. 1231 c.n. o di altri illeciti penali, nulla rilevando in contrario la qualità di minorenne dell'utilizzatore e l'intestazione del mezzo ad altro soggetto.

Cass. pen. n. 3651/1994

Gli atti di indagine per i quali l'art. 407, terzo comma, c.p.p. sancisce l'inutilizzabilità se compiuti dopo la scadenza del termine fissato per le indagini preliminari sono quelli aventi efficacia probatoria e pertanto negli stessi non può rientrare il sequestro preventivo, che non ha alcuna efficacia in tal senso e mira esclusivamente ad interrompere la condotta vietata.

In relazione al reato di cui all'art. 221 T.U.L.S. può essere legittimamente disposto il sequestro preventivo dell'immobile, non contrastando l'adozione della misura cautelare reale con il potere di sgombro conferito all'autorità comunale dall'art. 222 T.U.L.S. in quanto trattasi di provvedimenti che operano su piani diversi

Cass. pen. n. 2469/1994

Il sequestro preventivo, diretto ad impedire la prosecuzione del reato edilizio, può essere disposto fino all'ultimazione dei lavori, che si verifica con il completamento delle opere di rifinitura interna. Tale interpretazione è confermata dalla eccezionalità della previsione contraria, concernente i casi di sanatoria di fabbricati costruiti prima dell'1 ottobre 1983 (art. 31, L. n. 47 del 1985) e dalla esclusione della necessità del provvedimento amministrativo, soltanto per le opere interne poste in essere in fabbricati già esistenti (e non in corso) e non abusivi (art. 26 della legge citata).

Cass. pen. n. 4252/1993

Soltanto il giudice è l'organo competente a valutare se vi siano i presupposti per un sequestro che abbia finalità preventive, che può essere attuato da parte del pubblico ministero o della polizia giudiziaria in via d'urgenza purché si osservi la disciplina dettata dall'art. 321, terzo comma bis e terzo comma ter, c.p.p. Ne consegue che è illegittimo il provvedimento di sequestro adottato dal P.M. ai fini sostanzialmente preventivi, ancorché dichiaratamente probatori (in realtà insussistenti, tenuto conto della possibilità di realizzare l'asserita finalità probatoria mediante l'acquisizione o il sequestro di documenti).

Cass. pen. n. 3074/1993

In seguito alla mancata conversione del D.L. 23 marzo 1993, n. 73, e di quelli successivi reiterati (D.L. 20 maggio 1993, n. 153, e D.L. 20 luglio 1993, n. 244), la questione relativa alla legittimità dei sequestri fondati sui decreti legge reiterati e non convertiti deve essere risolta alla stregua dell'ultimo D.L. 17 settembre 1993, n. 369, che ha però modificato la materia nel senso che, a parte la reiterazione delle modifiche relative al «possesso ingiustificato di valori» (art. 1), ha introdotto una nuova ipotesi di «possesso ingiustificato di valori» (art. 2) e stabilito i «casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione» (art. 3), senza però riproporre la disciplina relativa alle «misure patrimoniali» applicata con il sequestro a quo. (Nella specie, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame al fine di valutare se sussistano i presupposti per il «sequestro» dei beni in funzione della loro «confisca» alla luce dei principi generali e delle disposizioni del nuovo codice di procedura penale in tema di misure cautelari reali).

Cass. pen. n. 1439/1993

In tema di sequestro preventivo, nessuna inefficacia del provvedimento cautelare consegue alla trasmissione al Gip con ritardo (e cioè «oltre il giorno successivo alla sua presentazione») della istanza di revoca. Le disposizioni penali di natura processuale sono tassative e non sono suscettibili di essere applicate fuori dei casi per i quali sono comminate.

Cass. pen. n. 1605/1993

In tema di sequestro preventivo, l'inosservanza del termine di quarantotto ore per la convalida non determina l'inefficacia del provvedimento cautelare, non essendo detto termine, perentorio. La caducazione consegue soltanto alla mancanza della convalida medesima.

Cass. pen. n. 1511/1993

In tema di sequestro preventivo, il decreto deve contenere l'indicazione del reato per il quale si procede, per consentire all'interessato ed al giudice degli eventuali gradi di giurisdizione la verifica della correttezza e della legittimità del provvedimento. La mancata specificazione determina una nullità cosiddetta a regime intermedio, concernendo l'assistenza dell'indagato.

Cass. pen. n. 1269/1993

Nell'ipotesi in cui nel medesimo documento venga ordinato un sequestro e contestualmente data informazione all'indagato che si procede a suo carico e siano specificati gli estremi del fatto, gli articoli di legge e l'invito a nominare un difensore, i due atti e cioè il sequestro e l'informazione di garanzia sono sostanzialmente autonomi. Ne consegue che la eventuale revoca del sequestro non fa venire meno la menzionata informazione, che continua a spiegare ogni suo effetto.

Cass. pen. n. 813/1993

Il provvedimento di sequestro — sia probatorio, che preventivo — può essere emesso o mantenuto soltanto quando sia possibile stabilire in modo chiaro ed univoco il vincolo esistente tra la res, oggetto di espressione, ed il reato. Occorre cioè l'indicazione del reato, per il quale si procede: tale specificazione non può però ridursi alla mera indicazione della disposizione, che si assume violata, ma deve contenere, sia pure in forma rudimentale ed embrionale, la precisazione del fatto concreto.

Cass. pen. n. 651/1993

Il decreto di sequestro preventivo emesso dal pubblico ministero ha carattere provvisorio ed il permanere della sua efficacia ablatoria resta subordinato — ex art. 15, lettera a), D.L. 14 gennaio 1991, n. 12, che ha inserito nell'art. 321 c.p.p. il terzo comma bis, con l'attribuzione anche al pubblico ministero del potere di disporre il sequestro preventivo — alla pronuncia del provvedimento di convalida ed al decreto di sequestro, da richiedere al giudice entro quarantott'ore dall'avvenuto sequestro. Avverso il decreto emesso dal pubblico ministero, destinato ad una automatica caducazione in caso di mancata convalida, non è esperibile alcuna autonoma impugnazione. (Nella fattispecie, la Corte ha qualificato provvedimento non consentito dalla legge l'ordinanza del giudice del riesame che aveva deciso sull'impugnazione avverso il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero).

Cass. pen. n. 4/1993

Le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, indicate nell'art. 273 c.p.p., non sono estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali; ne consegue che ai fini della doverosa verifica della legittimità del provvedimento con il quale sia stato ordinato il sequestro preventivo di un bene pertinente ad uno o più reati, è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi.

Cass. pen. n. 180/1993

In materia di sequestro preventivo (art. 321, comma primo, c.p.p.) giudice competente a pronunziarsi nel merito è, prima dell'esercizio dell'azione penale, il giudice per le indagini preliminari e, dopo l'emanazione del decreto di citazione a giudizio, il giudice che procede, cioè il giudice che ha la disponibilità degli atti, ossia il Gip e non ancora il tribunale nell'ipotesi in cui, pur essendo sottoposto a giudizio, non sono ancora stati trasmessi gli atti al tribunale. Non può sorgere infatti competenza a provvedere in ordine alla misura cautelare senza la relativa «investitura formale», che avviene con la trasmissione degli atti.

Cass. pen. n. 1170/1992

La polizia giudiziaria non ha un generale e autonomo potere di sequestro, ma può eseguire di propria iniziativa, a determinate condizioni, tanto sequestri probatori e cioè di cose necessarie per l'accertamento dei fatti (art. 354, comma secondo, c.p.p.) quanto sequestri che abbiano una funzione preventiva (art. 321, comma terzo bis, c.p.p.). Soltanto in questo secondo caso il sequestro deve essere convalidato dal giudice (art. 321, comma terzo bis, cit.), mentre nel primo caso competente a convalidarlo è il pubblico ministero (art. 355, comma secondo, c.p.p.).

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

Consulenze legali
relative all'articolo 321 Codice di procedura penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

M. M. chiede
mercoledì 08/06/2022 - Lazio
“Gentili Avvocati,

Tento di riassumere il dilemma giudiziario piuttosto complesso che necessita di un vostro parere :

Una signora - coinvolta per la sua carica di consigliera di amministrazione in un processo giudiziario tutt'ora in corso dal 2012- si è vista sequestrare alcuni beni di sua proprietà tra cui un appartamento posseduto al 50%.
Il restante 50% è di proprietà di un altro signore estraneo alle suddette vicende giudiziarie. Lo studio incaricato di gestire le proprietà sequestrate ha "proposto" al signore estraneo la seguente offerta: nel caso lui volesse usufruire del suo bene (ossia utilizzare la sua legittima "parte" di casa) avrebbe dovuto corrispondere mensilmente un canone di occupazione. Questo dispositivo sarà pur coerente con il fatto che la casa è considerata bene indivisibile ecc.ecc, ma di fatto stabilisce una vera e propria iniquità dal punto di vista dell'incolpevole proprietario dell'altro 50%, costretto a pagare ad libitum per occupare casa sua.
Ora che ho riassunto la questione sono a chiedervi il prezioso parere: se vi sono sbocchi alternativi a questa soluzione.
Non potrebbe ad esempio il signore farsi nominare "custode" come per esempio contemplato dall'articolo 676 codice di p.c.?
O esisterebbero altre strade?
Grazie per la vostra risposta.”
Consulenza legale i 14/06/2022
La problematica che si chiede di affrontare è stata in diverse occasioni presa in esame dalla giurisprudenza di legittimità e trova espressa disciplina nella legge.
Sotto il profilo normativo, le norme che vanno prese in considerazione sono l’art. 321 c.p.p. (in forza del quale, peraltro, risulta emesso il provvedimento di sequestro in esame) nonché l’art. 104 bis delle disp. att. c.p.p. (che a sua volta richiama il Codice antimafia).

Di particolare interesse per quanto qui ci riguarda è l’art. 104 bis disp. att. c.p.p., dedicato proprio alle modalità di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari.
Al comma 1 di tale norma viene espressamente disposto che nell’ipotesi di sequestro preventivo relativo a beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione, l’autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell’Albo di cui all’art. 35 del codice antimafia, al quale (aggiunge il comma 1 bis) si applicano le disposizioni di cui al Libro I, Titolo III Codice antimafia, nella parte relativa alla disciplina della nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni.

Come si evince chiaramente dalla semplice lettura del testo normativo, dunque, l’incarico di amministratore nonché custode dei beni sottoposti a sequestro non può essere affidato a chiunque, anche terzo interessato, ne faccia esplicita richiesta, pur impegnandosi ad assumere i conseguenti obblighi (come nel caso di beni sottoposti ad esecuzione forzata nell’ambito del processo esecutivo).
Il legislatore, infatti, richiede esplicitamente che l’amministratore dei beni sequestrati debba essere “…scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura e dell'entità dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione…”.

I commi 3 e 5 dell’art. 35 del codice antimafia individuano a loro volta tutta una serie di soggetti che non possono in ogni caso assumere le funzioni di amministratore giudiziario (tra i quali non è dato sapere se è, in ogni caso, ricompreso il soggetto terzo estraneo al sequestro a cui nel quesito si fa riferimento).

Al di là del dato normativo a cui sopra si è fatto riferimento e che esclude ogni possibilità che al terzo coinvolto indirettamente dal provvedimento di sequestro possa essere concessa l’amministrazione o custodia dell’immobile sequestrato (anche in considerazione di quella che è la stessa ratio del codice antimafia a cui si fa rinvio, ossia evitare, per quanto possibile, la perdita di produttività, anche occupazionale, dei beni sottoposti a vincolo, a salvaguardia degli interessi sociali ed economici coinvolti), una conferma di quanto fin qui dedotto e della impossibilità del terzo estraneo, ma comunque interessato dal provvedimento di sequestro, di assumere direttamente la custodia del bene sequestrato, si rinviene nella giurisprudenza di legittimità.
Va segnalata al riguardo la sentenza della Corte di Cassazione n. 29637/2018 (in linea con le pronunce n. 40910/2009 e n. 29898/2013 della stessa Cassazione), nel corpo della quale si legge che “Quando il bene oggetto della misura ablatoria reale è indivisibile si impone il mantenimento del vincolo per l'intero, salvo poi, una volta disposta la confisca, il diritto della persona estranea al reato di rivalersi della perdita sulla metà del ricavato del valore realizzato con la vendita giudiziale”.

Per quanto concerne, poi, la proposta che l’amministrazione giudiziaria ha indirizzato al comproprietario estraneo e con la quale gli viene offerta la possibilità di usufruire per l’intero dell’immobile oggetto di sequestro verso il pagamento di una indennità di occupazione, va detto che si tratta in effetti di soluzione adottata nella gran parte dei sequestri penali, la quale risponde essenzialmente all’esigenza di garantire una minima produttività al bene sottoposto a vincolo, soddisfacendo in via mediata le esigenze di natura personale di coloro che subiscono, direttamente o indirettamente, gli effetti del provvedimento ablatorio.

Oltretutto, non si può fare a meno di osservare che la soluzione proposta rispetta anche il generale principio civilistico del pari uso dei beni comuni, sancito dall’art. 1102 c.c., nel corpo del quale si legge che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purchè non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (l’uso esclusivo e gratuito dell’intero bene comune da parte del comproprietario estraneo impedirebbe, di fatto, all’altro comproprietario, in questo caso l’amministrazione giudiziaria, di farne un pari uso).

In conclusione, il caso in esame non può in alcun modo assimilarsi alla custodia dei beni pignorati ed il comproprietario estraneo alla vicenda giudiziaria non può che soggiacere alle scelte dell’amministrazione giudiziaria, non potendo sostituirsi ad essa.
Permane in capo allo stesso soltanto il diritto di rivalersi della perdita sulla metà del ricavato del valore realizzato con la vendita giudiziale.

MAURIZIO S. chiede
lunedì 12/10/2020 - Lazio
“Spett.le Brocardi,
Anonimo.

Sono a chiedere un parere inerente ad un pignoramento esattoriale ex art. 543 c.p.c. presso terzi inerente ad un conto corrente bancario.

L’agente della riscossione notifica il pignoramento al contribuente e al terzo Banca.

La banca comunica la dichiarazione in quantità positiva.

Il contribuente propone opposizione alle esecuzione ex art. 615 comma 2 difronte al G.E.
Nelle more del procedimento esecutivo sopravviene un sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. per gli stessi fatti tributari sulla somma già pignorata che viene svincolata e volturata dal terzo pignorato banca a favore del Fondo Unico Giustizia (FUG).

Il terzo pignorato banca (inspiegabilmente ) non formalizza con una comunicazione scritta all’ agente della riscossione (consapevole di fatto del sequestro) per informarlo dello spossessamento della somma pignorata in forza del sopravvenuto sequestro preventivo, e ciò ne ha conseguito che il creditore procedente non ha avvertito il G.E. del fatto modificativo ed estintivo giuridicamente rilevante inerente al sopravvenuto spossessamento della garanzia del credito pignoratizio a seguito del suddetto sequestro.

Si ritiene che se il G.E. fosse stato debitamente informato dal creditore procedente per il tramite del terzo e custode pignorato banca del sopravvenuto sequestro sulla somma pignorata, avrebbe potuto autodeterminarsi sulla sospensione necessaria o meno in attesa degli esiti processuali del Giudice Penale. All’epoca dei fatti, la sospensive necessaria per il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.c. era discrezionale e non vincolante per il G.E. come da contrastante giurisprudenza, solo dal 15 agosto 2020 con il novellato art. 104 bis disp. att. c.p.p. la sospensione della procedura esecutiva è divenuta vincolante per il G.E. e credo che non possa essere ritenuta retroattiva.

Il G.E. come detto inconsapevole del sequestro comunque decide per sospendere l’esecuzione ex art. 624 c.p.c.

L’agente della riscossione cita il debitore e il terzo pignorato nel giudizio di merito dell’opposizione all’esecuzione.

Il convenuto in sede di comparsa di costituzione e riposata, informa il Giudice di merito dell’opposizione del sopravvenuto sequestro sulla somma pignorata con ripercussioni modificative ed estintive che lo stesso ne ha comportato sulla somma pignorata oggetto del sopravvenuto sequestro penale, il terzo banca e il creditore procedente sono rimasti in silenzio sulla questione sollevata.

Dopo le memorie difensive ex art. 183 comma 6 c.p.c. e prima comparse conclusionali e memorie ex art. 190 c.p.c. scadenti a breve, emerge un fatto nuovo, ovvero il terzo banca si ravvede e decide per l’appunto nelle more del giudizio di merito a depositare (tardivamente) nel fascicolo dell’esecuzione del G.E., la dichiarazione integrativa ex art. 547 c.p.c. la quale informava(tardivamente) il G.E. e il creditore procedente del sopravvento sequestro preventivo sulla somma già pignorata e contestualmente dichiara che era sopravvenuto il dissequestro della somma di cui ne è stata disposta la restituzione della somma sequestrata.

L’agente della riscossione, contesta la suddetta dichiarazione integrativa del terzo banca, e lo fa con una nota sulla dichiarazione integrativa del terzo pignorato comunicata a mezzo PEC nel fascicolo del procedimento esecutivo, intimando il terzo banca a non dare seguito alla restituzione della somma dissequestrata in quanto a dir suo sarebbe sempre soggetta al pignoramento originario.

Il Terzo banca a questo punto si è trovato difronte ad un bivio in quanto destinatario di due ordini contrapposti, ossia da una parte, vi è il Giudice penale che ha incaricato la banca nella qualità di incaricata di un pubblico servizio con il decreto di restituzione delle cose sequestrate del Pubblico Ministero, con vincolo di destinazione a favore dell’avente diritto, di cose sottoposte a dissequestro nel corso di un procedimento penale, dall’altra parte c è l’agente della riscossione che come detto (sostituendosi alle decisioni del Giudice penale e del G.E.), contesta la dichiarazione integrativa del terzo banca e la intima a non restituire la somma dissequestrata all’avente diritto, quindi ad agire in senso contrario a quanto dichiarato nella dichiarazione integrativa stessa. La banca di fatto decide di seguire le indicazioni dell’agente della riscossione e nega la libera disponibilità della somma dissequestrata all’avente diritto contravvenendo l’ordine del Giudice penale.

Venendo al parere, si ritiene che per quanto suddetto che vi siano gli estremi per sollevare quale contestazione rilevabile anche d’ufficio, comunque sopravvenuta in tempo utile, ovvero dopo la terza memoria dell’art. 183 comma 6 c.p.c., ma prima della memoria ex art. 190 c.p.c. in riferimento all'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena, per lesione del contradditorio rientrante in una di quelle fattispecie individuate dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 11/10/2017 n. 25170.

La domanda che vi sottopongo è: alla luce della sentenza suddetta o per altra via, con che termini si può sollevare la questione nella imminente memoria ex art. 190 c.p.c. inerente alla diatriba venutasi a creare in seno alla contestata (art. 549 e 549 c.p.c.) dichiarazione integrativa del terzo, senza che la stessa fosse stata esaminata dal G.E. ancor prima che il giudizio di merito fosse iniziato, avendo potuto in quello sede il G.E. decidere in modo diverso.

La circostanza venutasi a creare per una condotta omissiva e reticente del creditore procedente e del terzo pignorato, ha determinato che l'eventuale accoglimento della domanda del creditore procedente in sede di giudizio di merito con la liberazione delle somme, concretizza una violazione dei diritti del debitore esecutato che è stato privato della decisone del G.E. sulla questione dell’esistenza del contestato credito e quant’altro avrebbe potuto e dovuto diversamente decidere in relazione al sopravvenuto sequestro sulla somma pignorata nelle more del procedimento esecutivo ancor prima che iniziasse il giudizi di merito.

Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 22/10/2020
La questione oggetto del presente quesito è collegata a quella precedentemente proposta nella consulenza n. Q202026515.
Pertanto, a livello di premessa, richiameremo brevemente quanto già osservato in quella sede in merito ai rapporti tra procedura esecutiva individuale (nel nostro caso, pignoramento presso terzi) e sequestro preventivo disposto in ambito penale ex art. 321 c.p.p. sugli stessi beni (nel nostro caso, crediti) già assoggettati ad espropriazione.
Abbiamo visto, infatti, che la legge prevede un divieto espresso di proseguire azioni esecutive sui beni sequestrati solo nei casi previsti dalle norme antimafia (innanzitutto dal D. Lgs. n. 159/2011, c.d. Codice antimafia). Ricordiamo anche che la normativa in questione prevede altresì che le procedure esecutive già pendenti siano sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione e che, in caso di dissequestro, la procedura esecutiva debba essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene. Dunque, come abbiamo osservato, non solo non esiste una previsione generalizzata di “improcedibilità” delle procedure esecutive individuali sui beni successivamente attinti da sequestro, ma la stessa normativa antimafia non dispone l’estinzione della procedura: anzi, in caso di successivo dissequestro, la procedura potrà essere riassunta entro il termine indicato.
Non si è verificata, pertanto, alcuna “improcedibilità” né della procedura esecutiva, né tantomeno del giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., che è un giudizio distinto ed ha ad oggetto la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata (che è cosa diversa dalla eventuale, e comunque qui non sussistente, impossibilità di proseguire il processo esecutivo).
Né vi è stata alcuna lesione del contraddittorio nel giudizio di opposizione, in conseguenza del fatto che la presunta “improcedibilità” del processo esecutivo non sarebbe stata tempestivamente sollevata: in primis perché, appunto, allo stato non risulta sussistere alcuna “improcedibilità”; in secondo luogo perché si continua a confondere la procedura esecutiva con il giudizio di opposizione all’esecuzione, che viaggiano su binari distinti.
Infine, non appare neppure pertinente il richiamo alla pronuncia della Cassazione citata nel quesito, che attiene con tutta evidenza ad altra questione.

Donatella D. F. chiede
venerdì 24/01/2020 - Estero
“Salve,
la mia domanda riguarda l'art.321 cpp.
Il 17 ottobre 2019 sono diventata proprietaria di 2 fabbricati e un terreno. Nelle immediate vicinanze di queste de proprietà, su altre particelle già sottoposte a sequestro probatorio, è in atto un indagine penale per delitti contro l'ambiente (art.452 bis cpp). In pratica è stata trovata una discarica abusiva risalente a 30 anni fa. Il 24 ottobre mi è stato notificato il sequestro preventivo sul terreno confinante e un fabbricato confinanti con le due particelle di cui sopra. Il sequestro in realtà è stato disposto sulle particelle già sotto sequestro probatorio e cito: "su TUTTE quelle limitrofe fino ad una distanza di 30 metri". Premesso che:
1) Io sono totalmente estranea al reato.
2) I materiali di scavo inclusi di rifiuti sono stati abbancati abusivamente dai VVFF (che effettuavano i lavori per il Sostituto Procuratore) per oltre 5 metri nella mia proprietà, rendendola così "pertinente".
3) Il sequestro preventivo è stato di fatto eseguito solo sulle mie particelle e non su altre nei limiti di 30 metri pur essendo lì chiara la diretta pertinenza nell'eventualità di "periculum in mora".

Ci sarebbe molto di più. Comunque la mia domanda è questa: purtroppo non ho fatto immediato ricorso al sequestro preventivo. Ora cosa posso fare? Come devo muovermi per richiedere il dissequestro?
Grazie”
Consulenza legale i 26/01/2020
Laddove il sequestro penale abbia coinvolto i beni posseduti da un terzo in buona fede, questi ha due modi per agire:

- Fare riferimento al disposto dell’art. 321 del codice penale;
- Oppure chiedere la restituzione ai sensi dell’art. 263 del codice di rito.

Entrambe le istanze andrebbero proposte al giudice competente per il giudizio di cognizione o al pubblico ministero se si è ancora nella fase delle indagini preliminari.

Si badi bene, tuttavia, che le due istanze presuppongono casi diversi e posseggono una ratio differente.
Se, invero, con la prima si mette in discussione la sussistenza dei requisiti per mantenere la misura cautelare reale, con la seconda istanza si chiede, più semplicemente, di evitare di essere coinvolti nell’ambito di un sequestro per la totale estraneità dei fatti per cui si procede.

In ogni caso, attesa la particolare complessità della materia (che presuppone la primaria comprensione di che tipo di cautelare sia stata applicata) si consiglia di rivolgersi ad un difensore di fiducia.

Giuseppe G. chiede
venerdì 31/08/2018 - Calabria
“FATTO:
Sequestro preventivo Tettoia piano primo (accessorio all’abitazione) ubicata in terrazzo abitazione .art 677 cp. Comma3
Sequestro solo parte Tettoia( accessorio) mentre immobile piano terra non e’ oggetto di sequestro.
Sto provvedendo a rimuovere situazione pericolo ordinata dal Giudice, con autorizzazione del magistrato.
Prima del sequestro avevo presentato Scia per i lavori oggetto del sequestro.
Ancora prima del sequestro avevo promesso in vendita con diritti d’uso con impegno a rogitare entro il 30/07/2018
—————————————————————————————————————————————————-
QUESITO:
Posso vendere immobile evidenziando acquirente provvedimento di sequestro (piano primo Tettoia e piano terra)?
Posso vendere immobile piano terra scorporando e accatastando parte oggetto di sequestro per venderlo dopo terminata la procedura di rimozione pericolo?
La procedura di accatastare la Tettoia (accessorio) e’ legale?”
Consulenza legale i 05/09/2018
Il sequestro preventivo è disciplinato dagli artt. 321 e seguenti del codice di procedura penale.
Si tratta di una misura cautelare reale (cioè avente ad oggetto un bene e non riguardante la persona) che viene disposta quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso oppure agevolare la commissione di altri reati.

E’ dunque insito nella norma e nello scopo di tale istituto che non si possa disporre liberamente di un bene oggetto di sequestro.

Tuttavia, leggiamo nel quesito che il sequestro non sarebbe relativo all’intero immobile bensì soltanto a una tettoia che si trova in un terrazzo al primo piano, restando fuori dalla misura cautelare l’immobile del piano terra.
Non è specificato se si tratti di immobili separati o un unico immobile.
Ad ogni modo, occorre in primo luogo verificare se la predetta tettoia sia effettivamente un bene accessorio o una pertinenza. Nel primo caso, deve ritenersi che essa sia parte integrante del bene principale dal quale non può essere separata. In tal caso segue la condizione giuridica della cosa principale.
Nel secondo caso, invece, si fa riferimento alla disciplina contenuta negli articoli 817 e seguenti del codice civile. In particolare, in base all’art. 818 c.c., gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto. Tuttavia, queste ultime possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.
A tal fine, gioverebbe sapere cosa è specificato negli attuali documenti catastali nonché nella scrittura preliminare di vendita di cui si fa accenno nel quesito.
Infatti, come ha specificato più volte la Suprema Corte “per la costituzione del vincolo pertinenziale, ai sensi dell'art. 817 c.c., sono necessari un elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarità con quello principale, e un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà, del titolare del diritto di proprietà, o di altro diritto reale sui beni collegati, di destinazione della res al servizio o all'ornamento del bene principale" ( Cass. 21 settembre 2011 n. 19206).
Comunque, in base alle scarne informazioni di cui siamo a disposizione, considerato che appunto la tettoia si trova sul terrazzo dell’abitazione, difficilmente potrebbe essere ritenuta pertinenza oggetto di eventuale vendita separata.

Ciò posto, in risposta alle tre domande contenute nel quesito possiamo affermare quanto segue.
1) Se l’immobile (piano terra e primo piano) costituisce una unica unità, considerato il vincolo di indisponibilità apposto con il sequestro, riteniamo non sia vendibile pur rendendo edotto l’acquirente di tale circostanza; anzi, una vendita potrebbe integrare la fattispecie penale di cui all’art. 334 c.p., in quanto violare il vincolo derivante dal sequestro integra la condotta della "sottrazione". Tra l’altro, dubitiamo che un notaio acconsentirebbe a rogare un atto del genere.
2) In base agli elementi in nostro possesso, non possiamo affermare se l’immobile (piano terra e primo piano) sia scorporabile o meno. Su tale aspetto occorrerebbe il parere di un tecnico come un geometra. Ad ogni modo, laddove ciò sia possibile, non vi sarebbero motivi ostativi alla vendita in quanto il bene alienato sarebbe soltanto quello sito al piano terra non oggetto del vincolo di indisponibilità.
3) Considerato che la tettoia si trova su di una terrazza, non riteniamo possa essere oggetto di accatastamento né di vendita separati rispetto all’immobile di cui fa parte (sia che per esso intendiamo solo quello al primo piano o anche quello al piano terra). Infatti, come sopra evidenziato, soltanto le pertinenze possono formare oggetto di atti giuridici separati. Ma la tettoia di un terrazzo non riteniamo possa essere qualificata come pertinenza, bensì come mero bene accessorio dell’immobile principale.

TRIPODI A. chiede
mercoledì 30/05/2018 - Valle d'Aosta
“Ho subito un sequestro preventivo di un libretto postale sul quale confluisce esclusivamente la pensione di mio padre e cointestato tra me e lui alla data della perquisizione pari a circa 2.000,00. Dopo tale data la pensione è regolarmente confluita sul libretto ed il libretto è privo di blocchi. Il problema è che senza il libretto fisico non è possibile prelevare. Il P.M. ha autorizzato il dissequestro della metà dei 2.000 euro e del libretto stesso. Il giudice ha confermato il dissequestro del 50% delle somme ma non quello del libretto. Vorrei chiarimenti in merito.
Inoltre vorrei sapere se posso chiedere il dissequestro della mia autovettura come bene di primaria necessità in quanto ho mio padre invalido al 100% e sono l'unico che può assisterlo e movimentarlo e quale sono i riferimenti normativi a supporto. Grazie”
Consulenza legale i 08/06/2018
Prescindendo dal fatto che l’autovettura in questione sia stata sequestrata ai sensi dell’art. 316 c.p.p. (sequestro conservativo) ovvero ai sensi dell’art. 321 c.p.p. (sequestro preventivo), va subito detto che il nostro codice di rito non consente che possa essere sciolto il vincolo cautelare per far fronte a esigenze quotidiane, seppure di rilevante gravità e necessità.

In entrambi i casi di sequestro, infatti, la lettura del codice di procedura penale ci consente di affermare che la cessazione della misura cautelare può essere richiesta allorché vengano meno i presupposti che legittimano la misura stessa.
Nel caso del sequestro conservativo, dunque, si potrà utilmente chiedere la revoca della misura allorché non sia più fondata ragione di «ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato» (cfr. art. 316 c.p.p.).
Così, nel caso del sequestro preventivo, la cessazione della misura potrà essere chiesta allorché non vi è più «pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati» (cfr. art. 321 c.p.p.), cosa peraltro deducibile dal comma 3 del medesimo articolo allorché impone proprio all’autorità procedente di revocare il sequestro quando vengano a mancare i presupposti di cui al primo comma.

Da quanto detto è dunque possibile dedurre che non v’è alcuna disposizione codicistica che consente al soggetto di chiedere il dissequestro di un bene sulla base dell’indispensabilità dello stesso. Detta ultima circostanza potrebbe essere utilmente utilizzata per ottenere la liberazione del bene dal vincolo ma solo al fine di rafforzare la motivazione primaria che deve essere in ogni caso connessa alla mancanza dei presupposti per la tipologia di sequestro.

Si fa peraltro presente che la Giurisprudenza penale è sempre stata molto restia a riconoscere che la necessità di utilizzo di un determinato bene possa esimere il soggetto agente dal rispettare tutta la normativa connessa al sequestro la cui violazione può peraltro configurare diverse fattispecie relative alla violazione dei sigilli di cose sottoposte a sequestro, agli obblighi del custode giudiziario e al rispetto di un provvedimento dettato dall’autorità giudiziaria.
Basti citare ad esempio la Cassazione Penale Sez. III, 16 maggio 2014 (ud. 21 marzo 2014), n. 20425 che ha ritenuto sussistente il reato di cui all’art. 349 c.p. giacché l’imputato aveva violato i sigilli di un immobile sottoposto a sequestro (e di cui era stato nominato custode) in quanto indispensabile ai fini dello svolgimento della propria attività lavorativa (indispensabile, appunto, per il sostentamento familiare). La Cassazione ha ritenuto che la condotta dello scrivente non potesse essere scriminata neanche dallo stato di necessità (art. 54 c.p.) giacché l’imputato ben avrebbe potuto svolgere la sua attività presso un luogo diverso da quello usuale.

Ritornando al caso che ci occupa, oltre a consigliare vivamente di non utilizzare l’auto sequestrata, si suggerisce, con stretto riferimento al dissequestro, di tentare prima un’interlocuzione con l’autorità procedente per valutare in che modo può essere considerata la necessità dell’utilizzo dell’automobile correlata alla salute del soggetto che ne usufruirebbe e, a quel punto, valutare se proporre apposita istanza di revoca o riesame/appello, qualora non siano decorsi i tempi.

Anonimo chiede
lunedì 27/03/2017 - Umbria
“Buongiorno, sono a chiedere un quesito di natura penale in tema di sequestro preventivo reale art. 321 cpp: Il tribunale del riesame ha accolto la revoca del sequestro preventivo di conti correnti bancari in relazione a presunta evasione fiscale. Il P.M. anzichè opporsi ha emesso e disposto, questa volta, dopo la chiusura delle indagini preliminari un nuovo sequestro preventivo, per i stessi beni ma questa volta in via d'urgenza art. 321 co 3 bis. convalidato dal GIP. Sono con la presente a chiedere se è legittimo un sequestro preventivo anche in via d'urgenza emesso dal P.M. ed e eseguito DOPO la chiusura delle indagini preliminari. In attesa porgo Cordiali Saluti.”
Consulenza legale i 28/03/2017
La durata delle indagini preliminari è predeterminata dal codice di procedura penale all’art. 407, il cui comma 3 sancisce: “salvo quanto previsto dall'articolo 415 bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati”.

La Giurisprudenza, è bene precisare, ha enucleato il c.d. principio di continuità investigativa secondo il quale il momento di chiusura delle indagini non coincide col termine dell'attività di ricerca della prova a cura del P.M. (tale orientamento trova un puntuale riscontro negli artt. 419 comma 3 e 430).
Il termine di durata massima delle indagini preliminari e il principio sopra descritto si conciliano in tal modo: il P.M. non può compiere atti di indagini anche dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 407 e prima della richiesta di rinvio a giudizio.

Con la particolare riferimento al sequestro preventivo effettuato al di fuori dei limiti di cui all’art. 407, la Corte di Cassazione, con la sentenza, sex. III n. 12291 del 16 febbraio 2001, ha stabilito che tale preclusione, non opera nei confronti del compimento di qualsiasi attività processuale, ma solo per “quegli atti che, per contenuto o funzione, riguardano le indagini stesse ovvero l’acquisizione delle prove, con la conseguenza che anche a termine scaduto, nel caso in cui il p.m. non abbia ancora esercitato l’azione penale e il procuratore generale quello di avocazione, il p.m. può richiedere e il giudice provvedere all’applicazione delle misure cautelari e, in particolare, del sequestro preventivo, atteso che questo non è atto ad efficacia probatoria” (Cass. Pen. n. 12294/2001).

Circa la possibilità, infine, di reiterare un sequestro preventivo in precedenza revocato dal Tribunale del Riesame, bisognerebbe conoscere precisamente i motivi per i quali il Tribunale ha disposto la revoca: nel caso vi siano stati dei vizi formali, infatti, nulla osta alla rinnovazione del sequestro, mentre se il Tribunale del Riesame ha disposto la revoca per motivi sostanziali, è possibile invocare il c.d. giudicato cautelare per opporsi al nuovo sequestro.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.