Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3376 del 28 marzo 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di sequestro preventivo, la sanzione di inefficacia del provvedimento cautelare prevista dall'art. 321, comma terzo c.p.p. non può essere estesa al ritardo («non oltre il giorno successivo a quello del deposito in cancelleria») con cui l'istanza di revoca è inviata dal pubblico ministero (art. 321, comma terzo). (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la Suprema Corte ha osservato che la statuizione del tribunale circa la natura ordinatoria del termine di trasmissione al Gip dell'istanza di revoca è coerente applicazione del principio che le disposizioni sanzionatorie di natura processuale sono tassative e non sono suscettibili di essere applicate fuori dei casi per i quali sono comunicate).

(massima n. 2)

Nel reato permanente, il protrarsi del periodo consumativo ad opera dell'agente comporta, in caso di successione di leggi penali che puniscano più severamente il fatto criminoso, l'applicazione della legge nel cui ambito temporale di vigenza ricada un segmento della condotta antigiuridica. (Nella fattispecie, si trattava di inosservanza dell'obbligo di soggiorno e la corte di merito, riformando sul punto la sentenza del tribunale impugnata dal competente P.G., aveva osservato che la sopraggiunta L. 13 settembre 1982, n. 646 oltre la quale si era ulteriormente protratta la condotta antigiuridica dell'imputato, aveva trasformato la violazione de qua, da reato contravvenzionale a delitto punito con pena massima di anni cinque di reclusione, e che pertanto non era ancora decorso il corrispondente termine massimo di prescrizione di quindici anni. La Suprema Corte ha rigettato, sul punto, il ricorso proposto dall'imputato ed ha enunciato il principio di cui sopra).

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