La trattazione è dedicata ad alcuni aspetti del possesso di beni, disciplinato negli artt. 1140 e ss. Cod. civ., mentre restano escluse dal campo d’indagine fattispecie, previste in altre norme del codice civile, non connesse con la tematica sopra delimitata.
Essa ha ad oggetto, inoltre, la detenzione, la cui disciplina si rinviene, in modo alquanto frammentario, in alcuni degli stessi articoli dettati in termini di possesso.
La trattazione è inoltre... (continua)
Se proprietà e possesso hanno costituito oggetto di approfondite trattazioni e svariate ricostruzioni, non altrettanta considerazione ha suscitato il rapporto tra comproprietà e compossesso, verosimilmente anche perché a fronte di una regolamentazione della prima non esistono disposizioni specifiche che disciplinino il secondo. In questa direzione è sembrato utile verificare sia sotto il profilo strutturale che funzionale la disciplina delle due situazioni al... (continua)
La recente riforma della legislazione turistica, attuata con il c.d. Codice del Turismo (d.lgs n. 79 del 23 maggio 2011) ha rappresentato l’occasione del recepimento della Direttiva comunitaria 2008/122/CE, dettata in materia di contratti di multiproprietà e finalizzata elevare in maniera sensibile il livello di protezione del consumatore. Tale riforma ha fornito, pertanto, lo spunto per una ricognizione degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che, in questi anni, si... (continua)
Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto (1).
Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici (2).
La cessazione (3) della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.
(1) È la regola espressa nel brocardo latino «accessorium sequitur principale», che, salvo diversa disposizione, trova applicazione sia per gli atti tra vivi aventi effetti reali (compravendita [v. 1470]) o obbligatori (locazione [v. 1571]), sia per gli atti mortis causa [v. 667, 1477, 2810 n. 1].
(2) La pertinenza può essere staccata dalla cosa principale e può, quindi, essere oggetto di singoli atti o rapporti giuridici.
(3) Il nesso pertinenziale cessa con il venir meno del vincolo di destinazione che grava sulla pertinenza.
Il vincolo viene meno se il proprietario della cosa principale manifesta l'intenzione di non servirsi della pertinenza, se la cosa principale o la pertinenza si distrugge, se la pertinenza non è più idonea ad adempiere la sua funzione.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
390Come ho già rilevato, la categoria delle pertinenze supplisce alla eliminazione degli immobili per destinazione; ma la categoria ha una sfera di applicazione più ampia, in quanto abbraccia più generalmente il rapporto tra cosa principale e cosa accessoria. Sono pertinenze, secondo la nozione che ne dà l'art. 817 del c.c., le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. Occorre quindi, perchè si abbia pertinenza, che la destinazione non sia transitoria od occasionale, ma abbia carattere di stabilità. La destinazione può essere effettuata così dal proprietario della cosa principale come da ogni altro titolare di un diritto reale di godimento sulla cosa medesima.
Resta così escluso che il rapporto pertinenziale possa essere creato dalla volontà del conduttore. Tale esclusione, sulla quale non è mancato qualche dubbio, trova la sua ragione decisiva nel fatto che gli effetti del rapporto pertinenziale non si possono verificare nel caso in cui la destinazione sia opera del conduttore e che per l'unico aspetto praticamente rilevante del problema, e cioè per la impignorabilità relativa delle cose destinate alla coltivazione del fondo, ha provveduto con una disposizione generale il codice di procedura civile (art. 513 del c.p.c., secondo comma).
Al collegamento economico della pertinenza con la cosa principale è correlativo il collegamento giuridico: gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto (art. 818 del c.c., primo comma). Per altro, dato che le pertinenze non divengono parti della cosa principale, ma conservano la loro individualità giuridica, nella stessa guisa che conserva la propria individualità ciascuna cosa mobile nella universalità di mobili, esse, come aggiunge il secondo comma dell'art. 818, possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.
A tutela dei terzi che abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale e quindi anche sulla cosa destinata al servizio della medesima, l'ultimo comma dell'art. 818 dichiara loro inopponibile la cessazione della qualità di pertinenza.
La costituzione del rapporto di pertinenza non può pregiudicare, com'è ovvio, i preesistenti diritti che i terzi abbiano sulla cosa che è posta in relazione di subordinazione rispetto ad un'altra. Ho avuto cura di regolare l'ipotesi di collisione di tali diritti con quelli acquistati dai terzi successivamente alla costituzione del rapporto pertinenziale. L'art. 819 del c.c. dirime il conflitto, dichiarando inopponibili ai terzi di buona fede i diritti preesistenti se questi non risultano da scrittura avente data certa anteriore, quando la cosa principale è un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri. Non si fa menzione dell'ipotesi in cui la cosa principale sia un bene mobile non iscritto in pubblici registri, poiché per tale ipotesi provvedono i principi stabiliti in tema di possesso.
Sommario
Premessa. – I. Ascesa e declino del diritto di superficie: il ritorno alla proprietà. – II. La pubblicità immobiliare tra regole formali e pratica illuminata. – Appendice.
(continua)Il diritto reale e le situazioni possessorie identificano le fattispecie più frequenti riscontrabili nella realtà che ci circonda e, purtroppo, anche nelle aule giudiziarie. Quali strumenti sono approntati dall'ordinamento per tutelarli? Sono efficaci? Chi può trarne vantaggio e in presenza di quali presupposti? L'opera si prefigge di presentare delle risposte attraverso un excursus aggiornato sul tema, con ampi richiami alla giurisprudenza e inquadramento dottrinale e... (continua)
Oggetto di approfondimento del volume sono gli aspetti sostanziali e i profili processuali controversi in tema di usucapione alla luce delle risposte giurisprudenziali più recenti e di maggiore interesse. Dopo una breve introduzione dedicata alle origini storiche vengono trattati, nei successivi otto capitoli, i principi fondamentali dell'istituto dell'usucapione, la disciplina dell'interruzione e della sospensione, il tema della legittimazione ad usucapire, i beni suscettibili di... (continua)
Il volume rappresenta gli istituti della proprietà e dei diritti reali, sia sotto il profilo sostanziale che procedurale. In particolare l'autore approfondisce le dinamiche delle questioni giuridiche trattate soffermandosi specificamente su importanti aspetti pratici legati agli strumenti, apprestati dall'ordinamento giuridico, a tutela dei titolari dei diritti in questione. Un'ampia parte dell'opera è dedicata infatti alle azioni previste dalla legge a difesa della... (continua)
Il possesso, istituto di origini antiche, ancora oggi si impone per la sua incontestata attualità, a conferma della validità delle ragioni che sottendono la protezione accordata al possessore. La tutela del possesso, che è un potere esercitato in via meramente fattuale, affianca, quella assicurata dall'ordinamento al diritto di proprietà, fondato sul titolo, tant'è che, anche il possesso, alla stregua del diritto dominicale, assurge a criterio selettivo... (continua)