Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1022 del 7 giugno 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La motivazione richiesta dall'art. 321 c.p.p. (sequestro preventivo) è diretta a consentire all'interessato ed al giudice degli eventuali successivi gradi di giurisdizione la conoscenza delle ragioni del provvedimento, per verificarne correttezza e legittimità. Ne consegue che quando nell'ambito del medesimo procedimento vengono emanati più provvedimenti, è legittima la motivazione per relationem al provvedimento precedente, giacché lo scopo della forma prevista è raggiunto in quanto la motivazione richiamata è conosciuta o conoscibile dall'interessato, per modo che egli è in grado di controllarne congruenza, logicità e legittimità.

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