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Articolo 334 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/02/2024]

Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Dispositivo dell'art. 334 Codice Penale

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa(1) e affidata alla sua custodia(2), al solo scopo di favorire il proprietario di essa(3), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309, se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Note

(1) I presupposto delle condotte ivi sanzionate è rappresentato dall'atto di sequestro del bene avvenuto nel corso di un procedimento penale o disposto dall'autorità amministrativa. Si ritengono esclusi il sequestro conservativo, quello giudiziario e i pignoramenti. Per quanto riguarda il procedimento penale vi rientrano poi il sequestro probatorio e quello preventivo.
(2) Si ritiene custode colui al quale sono affidate per legge la conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati e sequestrati, nonché colui che, destinatario di un atto di nomina dell'autorità, accetti tale compito. Dalla maggior parte della dottrina viene considerato u pubblico ufficiale, tuttavia altri ritengono si tratti di un incaricato di pubblico servizio. Si ricordi poi che non possono essere nominati custodi, tanto nel sequestro amministrativo che nel sequestro penale, a norma degli artt. 259 c.p.p. e dell'art.7 del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571 i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o di intossicazione da stupefacenti e le persone sottoposte a misura di sicurezza detentive o a misura di prevenzione.
(3) Non è pacifica la definizione di proprietario, che secondo alcuni sarebbe più ampia di quella ricavabile dalla normativa civilistica e quindi comprensiva di tutti coloro che hanno un potere di fatto sulla cosa, anche se solo detentori o rappresentanti del proprietario.

Ratio Legis

La norma è diretta a tutelare il buon andamento della P.A., quale interesse pubblico a non elidere le finalità proprie dei sequestri.

Spiegazione dell'art. 334 Codice Penale

Il delitto in oggetto rappresenta un'ipotesi di reato proprio, in quanto tale commissibile solamente da chi abbia in custodia le cose oggetto di sequestro disposto dall'autorità amministrativa o penale.

La norma enuclea tre distinte fattispecie di sottrazione, dispersione, soppressione e distruzione, poste in essere alternativamente:

  • dal custode della cosa, al fine di favorire in qualsiasi modo il proprietario di essa;

  • dal proprietario della cosa, qualora essa gli venga data in custodia;

  • dal proprietario della cosa, qualora commetta i fatti di cui sopra senza la cooperazione del custode.

Il delitto può concorrere con il favoreggiamento reale, nel caso in cui la sottrazione o la dispersione siano commesse dal custode della cosa (non proprietario) al fine di assicurare il prodotto, il prezzo o il profitto del reato.

Massime relative all'art. 334 Codice Penale

Cass. pen. n. 4343/2022

Integra il delitto di cui all'art. 334 cod. pen. la condotta del proprietario di uno "smartphone" sottoposto a sequestro probatorio che, accedendo da remoto al dispositivo, cancelli tutti i dati informatici in esso presenti, trattandosi di reato a forma libera suscettibile di essere commesso anche con modalità telematiche.

Cass. pen. n. 41563/2021

Ai fini della configurabilità del reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro penale, è sufficiente che la condotta abbia ad oggetto un bene sul quale il vincolo è apposto con un atto, pur invalido, ma efficace, e sino a quando gli effetti del sequestro non siano cessati direttamente in forza di legge, ovvero per una pronuncia adottata dall'Autorità giudiziaria o amministrativa. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini della esclusione del reato la illegittimità della confisca, perché tardivamente intervenuta oltre il termine di 120 giorni dal sequestro, previsto dall'art. 204 del codice della strada, trattandosi di provvedimenti autonomi, produttivi di differenti effetti giuridici, che prescindono l'uno dalla validità dell'altro).

Cass. pen. n. 5871/2019

Il momento consumativo del reato previsto dall'art. 334 cod. pen. può essere ritenuto, anche sulla base di elementi indiziari, coincidente con quello dell'accertamento, salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza dichiarativa dell'intervenuta prescrizione del reato, osservando che, in mancanza di elementi di segno contrario, doveva presumersi che la distruzione dell'autovettura in sequestro fosse avvenuta in epoca prossima alla data in cui l'autorità procedente si era recata sul luogo della custodia per dare attuazione al provvedimento, tanto più che la difesa non aveva dedotto alcunché per dimostrare che la distruzione fosse avvenuta in data antecedente).

Cass. pen. n. 22529/2018

Ai fini della configurabilità del reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro penale o amministrativo, la nozione di proprietario non coincide con quella civilistica, dovendosi intendere in senso estensivo sì da includervi anche la persona che abbia l'effettiva disponibilità del bene sottoposto al sequestro e che ne sia reale utilizzatore. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto il giudice di merito aveva omesso di verificare se l'imputato, nominato custode di un'autovettura a seguito di sequestro amministrativo, potesse o meno qualificarsi come proprietario del mezzo o, comunque, avesse l'effettiva disponibilità dello stesso).

Cass. pen. n. 25756/2017

Per la punibilità del reato previsto dall'art. 334, comma secondo, cod. pen è richiesto il dolo generico, consistente nella consapevolezza del vincolo giudiziario che grava sul bene e nella volontà di compiere atti contrari ai doveri di custodia, in modo tale da impedire i controlli sul bene o l'esercizio dell'azione esecutiva.

Cass. pen. n. 29145/2015

Non integra il reato di cui all'art. 334 cod. pen. la sottrazione di beni sottoposti a fermo amministrativo a norma dell'art. 214 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ostandovi il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali, che, per il divieto di analogia in "malam partem", esclude la riconducibilità del fermo amministrativo alla nozione di sequestro amministrativo .

Cass. pen. n. 18423/2014

Il concorso apparente di norme tra le previsioni di cui all'art. 334 cod. pen. e di cui all'art. 213, comma quarto, cod. strada, con conseguente applicazione al responsabile della sola sanzione amministrativa prevista dal codice della strada, ricorre esclusivamente se la sottrazione del veicolo sottoposto a sequestro è stata realizzata mediante la circolazione dello stesso, mentre, quando tale sottrazione è realizzata con modalità diverse dalla diretta circolazione del mezzo su di una strada, è configurabile la fattispecie prevista dall'art. 334 cod. pen.

Cass. pen. n. 1/2014

Integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro in un procedimento penale e non l'illecito amministrativo previsto dall'art. 213, comma quarto, cod. strada, la condotta dell'imputato che non consegni all'autorità procedente il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ed affidatogli in custodia, in quanto proprietario.

Cass. pen. n. 40592/2012

Integra l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 334 c.p. e non quella, di natura amministrativa, prevista dall'art. 213 Cod. Strada, la condotta del proprietario di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo di cui è custode, il quale lo alieni a terzi e, dopo l'alienazione, continui a circolarvi.

Cass. pen. n. 12101/2012

Per la punibilità del reato previsto dall'art. 334, comma secondo, c.p. è richiesto il dolo generico, consistente nella consapevolezza di disporre del bene o di agire in violazione del vincolo su di esso gravante e nell'intenzione di compiere atti contrari ai doveri di custodia, impedendo che sulla cosa possa esercitarsi l'azione esecutiva.

Cass. pen. n. 1963/2011

La condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 213 c.s., integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 c.p., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente.

Cass. pen. n. 43428/2010

Integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro in un procedimento penale (art. 334 c.p.) la stipulazione di negozi dispositivi dei diritti sulle quote di una società di cui è stato disposto il sequestro preventivo, se diretta ad eludere tale vincolo ed idonea a rendere anche solo più difficoltoso il conseguimento delle finalità cui lo stesso è funzionale.

Cass. pen. n. 17837/2008

Deve escludersi la configurabilità del reato previsto dall'art. 334 c.p. nel caso di circolazione abusiva con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo a norma dell'art. 213, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, in quanto, sussistendo un rapporto di specialità tra la fattispecie penale e quella sanzionata amministrativamente dall'art. 213, comma quarto, del predetto decreto, la relativa condotta rientra esclusivamente nel campo di applicazione di tale ultima disposizione speciale.

Cass. pen. n. 2163/2008

La abusiva messa in circolazione da parte del custode e del proprietario di un veicolo, sottoposto a provvedimento di sequestro amministrativo, integra oltre l'illecito amministrativo di cui all'art. 213, comma quarto c.s., anche la condotta punita dall'art. 334 c.p., in quanto tale utilizzazione presuppone la sottrazione del bene al vincolo di indisponibilità, fatti salvi i casi di oggettiva inoffensività, e può comportare, ove concretamente accertato, anche il deterioramento del bene stesso.

Cass. pen. n. 42792/2007

Integra gli estremi del reato di cui all'art. 334 c.p. la circolazione abusiva di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, a norma dell'art. 213 c.s., purchè da essa consegua in concreto un deterioramento della res.

Cass. pen. n. 40345/2007

Integra la sola violazione amministrativa di cui all'art. 213, comma quarto, c.s. l'uso da parte del proprietario di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato alla sua custodia, in quanto la stessa deve ritenersi speciale rispetto alla norma incriminatrice di cui all'art. 334 c.p., in difetto di una condotta più ampia e compromissoria del vincolo del sequestro amministrativo.

Cass. pen. n. 35391/2007

Non sussiste il reato di cui all'art. 334 c.p. qualora la sottrazione riguardi beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo a norma dell'art. 213 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, ostandovi il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali che, per il divieto di analogia in malam partem esclude la riconducibilità del fermo amministrativo nella nozione di sequestro amministrativo.

Cass. pen. n. 37266/2006

Integra il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro (art. 334, comma secondo, c.p.) la condotta del proprietario-custode che sottragga o disperda i beni sottoposti a sequestro preventivo (nella specie, bovini) che gli siano stati affidati in giudiziale custodia; né, ai fini della configurabilità del delitto in questione, rileva il fatto che alla sentenza di condanna (nella specie, per pascolo abusivo) non abbia fatto seguito la confisca, considerato che, in ogni caso, il sopravvenire di una causa di nullità, di inefficacia o di perenzione del sequestro non determina automaticamente l'immediata caducazione del vincolo reale di indisponibilità ed il conseguente recupero della libera disponibilità dei beni sequestrati, essendo, a tal fine, sempre necessaria la decisione incidentale o definitiva dell'autorità giudiziaria sulla destinazione dei beni sequestrati. Ne consegue che l'omessa statuizione del giudice di merito al riguardo legittima semplicemente il ricorso davanti al giudice dell'esecuzione, il quale, ai sensi dell'art. 676 c.p.p., ha, tra l'altro, la competenza a decidere anche in ordine alla confisca dei beni sequestrati.

Cass. pen. n. 26267/2006

Il sequestro amministrativo di autovettura priva di copertura assicurativa, avendo come finalità soltanto quella di sottrarre il veicolo alla circolazione, non si estende automaticamente a tutti gli oggetti in esso contenuti, la cui sottrazione, quindi, non sempre costituisce reato ai sensi dell'art. 334 c.p. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato escluso che costituisse reato la sottrazione di un contrassegno assicurativo di pertinenza di altro veicolo, esposto su quello oggetto del sequestro).

Cass. pen. n. 31979/2003

Sussiste il delitto di sottrazione di cose sequestrate ogni volta che venga posta in essere una azione diretta ad eludere il vincolo imposto sulla cosa, in relazione alla particolare natura del bene. (Fattispecie in cui venivano concesse in uso a terzi, macchine per il gioco del videopoker, sottoposte al vincolo del sequestro, eludendo il vincolo imposto sulle stesse per impedire l'attività illecita).

Cass. pen. n. 6261/2003

Integra il delitto di cui all'art. 334 c.p. (danneggiamento di cose sottoposte a sequestro da parte del proprietario non custode) la condotta di un venditore ambulante che, ricevuta la comunicazione verbale di sequestro della merce, la getti in strada per deteriorarla allo scopo di contestare l'operato dei vigili urbani. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del delitto di violenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 336 c.p.).

Cass. pen. n. 2985/2002

In tema di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o sequestro, la nozione di «proprietario» quale soggetto attivo del reato comprende, nel caso di beni appartenenti a società, coloro i quali di fatto esercitino poteri di gestione del patrimonio sociale, e dunque debbano rispondere della integrità dei beni relativi, compresi quelli sottoposti ad atti limitativi della pubblica autorità. (In motivazione la Corte ha specificato come i soggetti in questione — analogamente a quanto si ritiene in materia infortunistica — non si identifichino necessariamente negli amministratori della società, dovendosi piuttosto aver riguardo alla concreta attribuzione dei poteri gestionali nella compagine sociale).

Cass. pen. n. 228/2002

Integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro (nella specie preventivo) la distrazione dall'azienda assoggettata al vincolo dei sottoprodotti dell'industria enologica, come le fecce e le vinacce vergini, provenienti dalla produzione del vino e destinati ad essere inseriti in un ulteriore processo di utilizzazione economica, in quanto il vincolo ricadente sull'azienda si estende automaticamente a tutti i beni del complesso aziendale, compresi prodotti e sottoprodotti.

Cass. pen. n. 7930/2000

Integra gli estremi del reato di cui all'art. 334 c.p. qualsiasi utilizzo della cosa sequestrata il quale finisca per determinare la compromissione delle finalità di preservazione cui tenda il vincolo di intangibilità assicurato dalla misura cautelare, e perciò qualsiasi uso della stessa che — ad esempio — comportando la amozione del bene, ne determini comunque un deprezzamento, né si rende necessario — al riguardo — che quest'uso si traduca altresì in una compromissione delle capacità di funzionamento tecnico dello stesso. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia dei giudici di merito i quali avevano ravvisato gli estremi del reato nella condotta del custode-proprietario di un ciclomotore sottoposto a sequestro, il quale aveva circolato con il veicolo percorrendo circa 720 chilometri).

Cass. pen. n. 9870/1998

La sottrazione di beni pignorati integra non il reato di cui all'art. 334 c.p., ma quello, perseguibile a querela di parte, di cui all'art. 388 dello stesso codice, non rilevando che la persona offesa sia una pubblica amministrazione, sia perché nel nostro ordinamento la presenza di un interesse pubblico pregiudicato dal reato non implica di per sé la perseguibilità di ufficio, come è confermato da altre figure criminose per le quali è prevista la perseguibilità a querela anche quando soggetto passivo sia lo Stato, sia perché la eventuale difficoltà pratica di individuare, in taluni casi, l'organo pubblico legittimato, previa valutazione discrezionale, a proporre la querela attiene ad un aspetto di mero fatto non interferente con la “ratio” e con la lettera della disciplina.

Cass. pen. n. 6879/1998

Con la legge 24 novembre 1981, n. 689 il legislatore ha modificato l'art. 334 c.p. intendendo mantenere nell'ambito di operatività della norma solo quelle fattispecie, perseguibili d'ufficio, che trovano fondamento nella violazione di vincoli di natura penale o amministrativa, scorporando da tale disposizione e trasferendo nel testo degli artt. 388 e 388 bis quelle ipotesi che trovano il loro fondamento in violazioni di vincoli di natura privatistica, perseguibili a querela, quale quella che attiene alle cose sottoposte a pignoramento, istituto che non perde la sua natura anche se creditore pignorante è lo Stato o altro ente pubblico. Ne consegue che, mentre sono perseguibili d'ufficio i reati il cui scopo è di tutelare il vincolo del sequestro disposto dal magistrato nel corso di un procedimento penale o dalla pubblica amministrazione nell'esercizio dei suoi poteri di autotutela (artt. 334 e 335 c.p.), è perseguibile a querela il reato di sottrazione del compendio pignorato (art. 388 c.p.), la cui funzione è quella di garantire un vincolo di natura civilistica.

Cass. pen. n. 9105/1997

La sottrazione di cosa sottoposta a pignoramento, chiunque sia il soggetto a favore del quale il pignoramento sia stato eseguito, rientra nell'ipotesi del terzo comma dell'art. 388 c.p. Ne consegue che la punibilità del reato è subordinata alla querela della persona offesa.

Cass. pen. n. 7964/1997

In caso di cosa sottoposta a sequestro probatorio su iniziativa della polizia giudiziaria, è del tutto irrilevante, ai fini della configurabilità del reato di sottrazione o danneggiamento di cosa sottoposta a sequestro, di cui all'art. 334, comma secondo, c.p., il fatto che il sequestro sia stato convalidato dal pubblico ministero oltre il termine stabilito dall'art. 355 c.p.p., in quanto solo la giuridica inesistenza del sequestro fa venire meno il reato in questione; mentre eventuali cause di invalidità o di inefficacia di esso non autorizzano alcun atto di disposizione della cosa sequestrata fino a quando dette cause non siano state formalmente riconosciute dal giudice che sia stato al riguardo investito attraverso l'attivazione dei normali rimedi giuridici.

Cass. pen. n. 4090/1997

La sottrazione di cose pignorate su istanza dell'autorità amministrativa integra il reato di cui all'art. 388 c.p., perseguibile a querela di parte, e non l'ipotesi di reato di cui all'art. 334 c.p. Ciò in quanto, a seguito della modifica di quest'ultimo articolo apportata dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 (depenalizzazione), nessun riferimento persiste nella norma alla fattispecie della sottrazione o del danneggiamento delle cose sottoposte a pignoramento.

Cass. pen. n. 4048/1997

Nell'ipotesi di sottrazione di un bene sottoposto a pignoramento ad istanza dell'Intendenza di Finanza ed affidato al soggetto agente in custodia giudiziale, è configurabile il reato di cui all'art. 388 e non quello di cui all'art. 334 c.p. In quest'ultima fattispecie non è presente la previsione suddetta in aderenza ai lavori preparatori, dai quali si evince che coscientemente si è voluto inserire la condotta de qua nell'art. 388 - procedibile a querela (la cui presentazione non è obbligatoria da parte della P.A.) - in vista della prevalenza dell'interesse privato su quello pubblico ed in considerazione non della posizione del custode, pubblico ufficiale, ma della fonte (penale, amministrativa o civile) del vincolo e della funzione del sequestro (penale o amministrativo) o del pignoramento.

Cass. pen. n. 3417/1997

La sottrazione di beni pignorati su istanza di un ente pubblico rientra nella previsione dell'art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) e non già in quella dell'art. 334 c.p. (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro). Invero quest'ultima norma non fa affatto riferimento alle cose sottoposte a pignoramento mentre alle medesime lo fa espressamente l'altra disposizione.

Cass. pen. n. 2752/1997

La sottrazione da parte del custode di cose pignorate per il recupero di spese giudiziarie configura il reato di cui all'art. 388 c.p. e non già quello previsto dall'art. 334 c.p.: ciò alla luce della collocazione sistematica delle due disposizioni - rispettivamente tra i delitti che offendono l'autorità delle decisioni giudiziarie e tra quelli commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione - nonché considerato che l'art. 334 c.p. si riferisce a cose sottoposte a sequestro penale e non anche a cose sottoposte a pignoramento.

Cass. pen. n. 710/1997

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 86 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sottrazione di beni pignorati ad istanza dello Stato o di altro ente pubblico integra il reato di cui all'art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), procedibile a querela di parte, e non quello di cui all'art. 334 c.p. (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro), perseguibile di ufficio. Infatti quest'ultima norma non fa riferimento alle cose sottoposte a pignoramento, mentre ad esse fa riferimento l'art. 388, comma terzo, c.p.

Cass. pen. n. 446/1997

Deve ritenersi integrato il reato di abuso di ufficio, sussistendo il requisito della doppia ingiustizia, dal comportamento del custode di beni mobili sequestrati dall'autorità giudiziaria il quale, violando i doveri connessi al suo ufficio, procede alla sostituzione di un motoveicolo sequestrato con altro di minore valore, in concorso con il vigile urbano che ha operato il sequestro, e ciò al fine di fare conseguire al proprietario del mezzo un ingiusto vantaggio di natura patrimoniale. Tale reato non è assorbito dal concorrente reato di cui all'art. 334 c.p., in quanto attraverso la sostituzione del mezzo si realizza l'oggettività dell'atto illegittimo del pubblico ufficiale, quale ulteriore evento di sostanziale sottoposizione a vincolo cautelativo di un bene che non poteva esservi assoggettato, e si rafforza l'elemento specifico del dolo specifico, quale volontà consapevole di rendere definitivo il vantaggio di natura patrimoniale del proprietario per effetto della operata simulazione.

Cass. pen. n. 7567/1996

La sottrazione di cose sottoposte a pignoramento, nell'ambito di procedura per il recupero di spese giudiziarie, ad istanza dell'autorità amministrativa, configura il reato di cui all'art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), punibile a querela della persona offesa e non già quello di cui all'art. 334 c.p. (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro in un procedimento penale o dall'autorità amministrativa), perseguibile d'ufficio. Invero nel testo dell'art. 334 c.p.p. non v'è alcun riferimento a cose sottoposte a pignoramento e l'accostamento dei due istituti, radicalmente differenti tra loro, non può compiersi, in assenza di unitaria disciplina legislativa, senza rischiare la commistione di connotati giuridici diversi.

Cass. pen. n. 7516/1994

La sottrazione di cose sottoposte a pignoramento nell'ambito di procedura per il recupero delle spese giudiziarie promosso dall'autorità amministrativa, integra l'ipotesi di reato previsto dall'art. 334 c.p. (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel caso di procedimento penale o dall'autorità amministrativa) e non quella prevista dal successivo art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) e pertanto è perseguibile d'ufficio.

Cass. pen. n. 6650/1994

Nell'ipotesi di prosecuzione di lavori edilizi in un edificio sottoposto a sequestro reso palese dall'apposizione di sigilli e di cartelli che lo espliciti è ravvisabile esclusivamente il delitto di cui all'art. 334 dello stesso codice.

Cass. pen. n. 2021/1993

Anche in presenza di una causa di nullità o di perenzione del sequestro, il privato non può disporre liberamente della cosa sequestrata prima che ne venga ordinata la restituzione dalla autorità giudiziaria, non essendo ammissibile che egli si arroghi il diritto di sindacare la legittimità del vincolo giuridico. (Nella specie il ricorrente, imputato del reato di cui all'art. 334 c.p., lamentava la carenza di motivazione del provvedimento di convalida del sequestro e la cassazione ha escluso, sulla scorta del principio di cui in massima, che siffatta carenza potesse giustificare la sottrazione della cosa al vincolo imposto)

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Vincenzo P. chiede
giovedì 02/02/2023 - Lazio
“ho dato in permuta un veicolo a un venditore di auto. In data 28 ottobre 2022 è stato effettuato regolare passaggio di proprietà presso uno sportello ACI del territorio tra il sottoscritto e il rivenditore . In data 21 novembre venivo contattato dal rivenditore il quale mi informava che avendo rivenduto il veicolo in oggetto al momento del passaggio di proprietà era emerso un gravame sullo stesso. Sequestro preventivo disposto dal tribunale .Trascrizione del provvedimento avvenuto in data 15.11.2022 relativo a sentenza del 24.10.2022.
Alla luce di quanto sopra il rivenditore chiede i danni. In virtù del fatto che ero all'oscuro di detto procedimento penale, non ho mai ricevuto alcuna notifica in merito e che da informazioni ricevute in via informale la sentenza che ha prodotto il provvedimento di sequestro è a carico di " altri "che avrebbero evaso l'IVA al momento dell'importazione della macchina in questione e di molte altre. IL SOTTOSCRITTO HA RESPONSABILITA' PENALI NELLA QUESTIONE? Grazie.”
Consulenza legale i 07/02/2023
La sottrazione dei beni sottoposti a sequestro, penale o amministrativo, costituisce reato ai sensi dell’art. 334 del codice penale. In particolare, questa norma punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 516 euro, «chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa». La formulazione di questa norma è ampia e comprende anche i veicoli di qualsiasi tipo sottoposti a qualunque forma di sequestro, amministrativo o penale. La sottrazione può essere anche giuridica e non solo fisica, come quando avviene un cambiamento di intestazione del veicolo per effetto di un passaggio di proprietà.

Il reato in esame può essere commesso solo dal custode (colui al quale la legge affida l’amministrazione e/o la conservazione dei beni sottoposti a pignoramenti o sequestri) o dal proprietario; secondo la giurisprudenza “Ai fini della configurabilità del reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro penale o amministrativo, la nozione di proprietario non coincide con quella civilistica, dovendosi intendere in senso estensivo sì da includervi anche la persona che abbia l’effettiva disponibilità del bene sottoposto al sequestro e che ne sia reale utilizzatore” (Cass. Pen., 18 aprile 2012, n. 40597).
Affinché si configuri il reato, il soggetto che sottrae o deteriora beni sottoposti a gravame deve avere consapevolezza di disporre del bene o di agire in violazione del vincolo su di esso gravante e deve avere l’intenzione di compiere atti contrari ai doveri di custodia.

La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che la vendita di un veicolo sequestrato integra questo reato, perché comporta una «sottrazione definitiva» (cfr Cass. ord. n. 46976 del 22.12.2021). Pertanto, non è possibile vendere un veicolo sequestrato fino a quando il vincolo, amministrativo o penale, non viene eliminato dall’autorità che lo ha apposto. Chi vende un veicolo in pendenza di sequestro commette reato.

Tuttavia, nel coso sottoposto al nostro esame, il passaggio di proprietà del bene è avvenuto prima della trascrizione del decreto di sequestro preventivo e dunque, anche in considerazione del fatto che non sono state ricevute notifiche, in quanto la sentenza riguarda altri soggetti, l’esistenza del gravame era sconosciuta e non conoscibile; pertanto, difettando l’intenzione di sottrarre l’auto allo scopo per il quale è stata sottoposta a sequestro, non si ravvisano responsabilità penale in merito.

Fermo restando quanto sopra, un’ultima precisazione: il fatto che il provvedimento di sequestro fosse a carico di altri soggetti non vale sempre ad escludere la responsabilità; infatti secondo la Cassazione Penale, Sezione Terza, sentenza n. 58327/2018, in tema di sequestro preventivo e di opponibilità della vendita del bene, rileva il trasferimento della disponibilità. La Suprema Corte, ribadisce il principio secondo il quale il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può certamente riguardare beni di terzi purché la persona sottoposta alle indagini ne abbia la disponibilità. Il terzo che si limiti a rivendicare l’esclusiva titolarità o disponibilità del bene è legittimato a proporre richiesta di riesame ai sensi dell’art. 322 del c.p.p. (Cfr. Cassazione Sez. 3, n. 24958 del 10/12/2014 e Casszione Sez. 3, n. 38512 del 22/06/2016).