Testi per approfondire questo articolo

Il giudizio civile di cassazione

Editore: Giappichelli
Data di pubblicazione: gennaio 2013
Prezzo: 73,00 -10% 65,70 €
Categorie: Cassazione

Si tratta dell'opera attualmente più completa sul giudizio civile di cassazione. Essa coniuga le esigenze sistematiche con una casistica giurisprudenziale estremamente ricca così da porsi come strumento indispensabile non solo per lo studioso del diritto, ma pure per l'operatore pratico della giustizia. Il testo è aggiornato alle riforme adottate con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. con modifiche, nella 1. 7 agosto 2012, n. 134) e con la 1. 28 giugno 2012, n. 92.

(continua)
Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi

Editore: CEDAM
Pagine: 604
Data di pubblicazione: aprile 2012
Prezzo: 75,00 -10% 67,50 €

Come la precedente edizione, si conferma un'Opera che tratta con completezza il tema fondamentale delle impugnazioni.

La trattazione inizia con la disciplina generale delle impugnazioni, per spaziare, poi, al giudizio di appello, al ricorso per Cassazione, alla revocazione, all'opposizione di terzo.

Ciascun capitolo è concluso da una completa bibliografia, che permette di approfondire in maniera proficua i singoli istituti trattati, e da una rassegna di giurisprudenza... (continua)

L'evoluzione giurisprudenziale nelle decisioni della Corte di Cassazione
Anno 2013

Editore: Giuffrè
Data di pubblicazione: marzo 2013
Prezzo: 90,00 -10% 81,00 €
Categorie: Cassazione, Cassazione
Il giudizio civile di Cassazione

Editore: Giuffrè
Collana: Pratica giuridica. II serie
Data di pubblicazione: marzo 2012
Prezzo: 95,00 -10% 85,50 €
Categorie: Cassazione

Art. precedente Art. successivo

Articolo 366

Codice di Procedura Civile

Contenuto del ricorso

← Art. precedente Art. successivo →

Dispositivo dell'art. 366 Codice di Procedura Civile

Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti (1);
2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata (2);
3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa (3);
4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis (4);
5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;
6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda (5).
Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (6), le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.
Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma (7), l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.
Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma (6).

Note

(1) Le parti posso essere individuabili anche dal contesto del ricorso o dagli atti delle precedenti fasi di giudizio: pertanto, solo una assoluta incertezza sull'identità delle parti, e non un mero errore, comporta l'inammissibilità del ricorso.

(2) L'elemento di cui al n. 2 è stabilito come contenuto necessario del ricorso in quanto la controparte deve essere posta nella posizione di conoscere il provvedimento impugnato e potersi difendere. Quindi, il ricorso sarà ammissibile anche laddove la sentenza non sia indicata, o lo sia erroneamente (ad esempio, risulta errato il numero della sentenza), purché sia possibile individuare con esattezza qual è il provvedimento contro il quale si ricorre per cassazione.

(3) Si tratta della parte del ricorso in cui vengono indicati tutti gli elementi indispensabili alla Corte di cassazione per poter avere un completo quadro della situazione: il ricorrente dovrà indicare l'oggetto della controversia, lo svolgimento del processo e le posizioni assunte dalle parti. La Corte deve, quindi, essere messa nella condizione di conoscere tali elementi senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo.
Formalmente, l'esposizione sommaria, può costituire oggetto di una apposita premessa, ma ciò non è ritenuto indispensabile dalla giurisprudenza, se comunque dal complesso dell'anno si possano inferire i fatti essenziali.

(4) I motivi devono presentare dei precisi caratteri: specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. Il ricorso, infatti, deve avere quell'autonomia tale da consentire alla Corte di non dover ricercare ulteriori ragioni al di fuori di quell'atto.
La riferibilità alla decisione impugnate, più precisamente, comporta che i motivi debbano attenere a questioni già affrontate nei precedenti gradi di giudizio (o comunque relative a istanze connesse a queste, fondate sui medesimi elementi di fatto già dedotti), a meno che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.
L'indicazione delle norme su cui si fondano i motivi ha lo scopo di delimitare l'impugnazione.
Il riferimento all'art. 366bis del c.p.c. è divenuto irrilevante in quanto la disposizione è stata abrogata.

(5) L'indicazione di cui al n. 6 mira a tutelare il principio di autosufficienza del ricorso, secondo il quale il ricorrente deve mettere la Corte di cassazione in grado di giudicare l'impugnazione sulla sola base della lettura del ricorso stesso, confrontato con la sentenza impugnata. Tale principio viene rispettato quando la parte indichi con precisione in quale atto (di parte o dell'ufficio) si riscontra quanto va chiedendo o affermando, con la trascrizione anche delle prove non ammesse.

(6) Comma così modificato con l. 12 novembre 2011, n. 183.

(7) L'accordo delle parti di ricorrere direttamente in Cassazione contro una sentenza di primo grado, omettendo l'appello, ha l'effetto di rendere la sentenza inappellabile. In Cassazione, quindi, si ha il cd. ricorso per saltum. Tale accordo deve essere stipulato personalmente dalle parti e va effettuato entro il termine per la proposizione dell'appello.


Ratio Legis

Gli elementi del ricorso sono previsti a pena di inammissibilità: ciò significa che la mancanza di uno di essi comporta la consumazione dell'impugnazione ex art. 387 del c.p.c. laddove il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Quesiti degli utenti

Attenzione: prenderemo in esame SOLO richieste scritte in italiano corretto, con adeguata punteggiatura, riferite a quesiti di interesse. Non promettiamo di poter rispondere a tutti. Il servizio offerto è del tutto gratuito e senza alcun scopo di lucro. Chi avesse urgenza di ricevere risposta dovrà specificare che desidera il servizio a pagamento (per tutti i quesiti il costo è di 15 € + IVA per un totale di 18,15 €).




Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Brocardi.it dichiara che i dati verranno raccolti per le sole finalità di erogazione dei servizi richiesti (leggi informativa).


Altri libri correlati

La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana

Editore: Cacucci
Pagine: 392
Data di pubblicazione: ottobre 2011
Prezzo: 28,00 -10% 25,20 €
Categorie: Cassazione

Nell'autunno del 2010 sono stati nominati quarantaquattro nuovi consiglieri di Cassazione. Ci si è posto il problema di organizzare una serie di incontri per aiutarli nell'assunzione dei nuovi compiti. I giudici, come gli avvocati che operano in Cassazione, sanno quanto sia difficile e complesso il passaggio dal giudizio di merito al giudizio di legittimità. Un magistrato arriva in Cassazione dopo decenni di attività nei Tribunali e nelle Corti d'appello,... (continua)

Il procedimento camerale in Cassazione

Collana: Univ. Sannio-Sez. giuridico-sociale
Pagine: 564
Data di pubblicazione: febbraio 2011
Prezzo: 57,00 -10% 51,30 €
Categorie: Cassazione

Il libro ha ad oggetto lo studio del procedimento camerale in Cassazione, sul quale il legislatore ha decisamente puntato al fine di accelerare il giudizio di legittimità e alleggerire il lavoro della Corte, il cui arretrato, nel tempo, è andato progressivamente e costantemente aumentando. La più recente riforma, di cui alla l. 18 giugno 2009, n. 69, ha infatti rimodellato il giudizio di cassazione in modo tale da favorire al massimo l'applicazione del rito camerale a... (continua)

Le impugnazioni. Dottrina e giurisprudenza

Editore: Ipsoa
Collana: Manuali professionali
Pagine: 1376
Data di pubblicazione: marzo 2012
Prezzo: 95,00 -10% 85,50 €

Dopo il grande successo di "Le Notificazioni" Ipsoa presenta il volume "Le impugnazioni" che ne ripropone la medesima impostazione, a cura della medesima autrice.

Il volume fornisce un quadro completo ed aggiornato dell'istituto delle impugnazioni, con uno sguardo costante alla dottrina e alla giurisprudenza in materia.

In particolare, vengono approfonditi gli aspetti delle impugnazioni nel:

- codice di procedura civile (impugnazioni in generale; appello; ricorso per... (continua)

Codice delle impugnazioni civili. Annotato con dottrina, giurisprudenza e formule

Editore: neldiritto.it
Collana: I codici del professionista
Data di pubblicazione: marzo 2011
Prezzo: 120,00 -10% 108,00 €

Il "Codice delle impugnazioni civili" nasce dall'idea di mettere a disposizione degli operatori del diritto (avvocati e magistrati) uno strumento per orientarsi nel modo migliore all'interno della complessa materia dei rimedi esperibili avverso le sentenze del giudice civile. Una simile guida si rivela utile nell'attuale quadro normativo, segnato da due recenti, importanti provvedimenti di riforma: il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha rinnovato funditus il giudizio di cassazione, e la... (continua)

La «consumazione» del potere d'impugnazione

Collana: Biblioteca di diritto processuale
Pagine: 336
Data di pubblicazione: novembre 2011
Prezzo: 33,00 -10% 29,70 €
Categorie: Appello, Cassazione

Il cd. principio di consumazione dell'impugnazione non ha mai costituito oggetto di un lavoro monografico, nonostante il suo notevole impatto pratico. Sul piano positivo, la consumazione consegue esclusivamente alla dichiarazione d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. Nella dominante interpretazione, tuttavia, essa ha conosciuto una diffusione che va ben oltre la formulazione letterale delle norme che la prevedono, assurgendo, per l'appunto, a vero e proprio... (continua)

Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di Cassazione

Autore: Nappi Aniello
Editore: Giappichelli
Data di pubblicazione: gennaio 2011
Prezzo: 42,00 -10% 37,80 €
Categorie: Cassazione, Cassazione