Come la precedente edizione, si conferma un'Opera che tratta con completezza il tema fondamentale delle impugnazioni.
La trattazione inizia con la disciplina generale delle impugnazioni, per spaziare, poi, al giudizio di appello, al ricorso per Cassazione, alla revocazione, all'opposizione di terzo.
Ciascun capitolo è concluso da una completa bibliografia, che permette di approfondire in maniera proficua i singoli istituti trattati, e da una rassegna di giurisprudenza... (continua)
Si tratta dell'opera attualmente più completa sul giudizio civile di cassazione. Essa coniuga le esigenze sistematiche con una casistica giurisprudenziale estremamente ricca così da porsi come strumento indispensabile non solo per lo studioso del diritto, ma pure per l'operatore pratico della giustizia. Il testo è aggiornato alle riforme adottate con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. con modifiche, nella 1. 7 agosto 2012, n. 134) e con la 1. 28 giugno 2012, n. 92.
(continua)Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità [375, 387 c.p.c.], nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto (1).
Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità (2):
1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;
2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione (3), se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362;
3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;
4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda (4).
Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso [123bis, 134 disp. att.] (5).
(1) Di regola, nei giudizi introdotti con ricorso, questo non va notificato prima del deposito in cancelleria. Nel giudizio di Cassazione, invece, accade il contrario: il ricorso va prima notificato alla controparte e poi depositato in cancelleria a pena di improcedibilità.
Il termine di venti giorni decorre dalla data di ricezione della raccomandata, nei casi di notifica a mezzo posta.
(2) L'improcedibilità è rilevabile sia dal resistente nel controricorso notificato al ricorrente ex art. 370 del c.p.c., sia d'ufficio.
(3) Il deposito della copia autentica della sentenza impugnata può essere effettuato entro il termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso e pertanto non deve essere necessariamente contestuale al deposito del ricorso stesso.
Va depositata anche la relazione di notificazione per consentire la verifica della tempestività dell'impugnazione proposta.
(4) Numero così sostituito con d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
L'onere di produzione può essere assolto con la produzione del fascicolo di parte nel quale gli atti, i documenti e i contratti sono contenuti. Quanto agli atti e documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, deve essere depositata la richiesta di trasmissione di detto fascicolo alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata: richiesta che va restituita munita di visto, ai sensi del terzo comma dell'articolo in commento.
(5) L'omesso deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio munita di visto va valutata con minor rigore al fine di giudicare l'improcedibilità del giudizio. Infatti, se gli elementi necessari per la decisione sono comunque agli atti, la mancanza del fascicolo non ne impedisce il controllo.
Dopo il grande successo di "Le Notificazioni" Ipsoa presenta il volume "Le impugnazioni" che ne ripropone la medesima impostazione, a cura della medesima autrice.
Il volume fornisce un quadro completo ed aggiornato dell'istituto delle impugnazioni, con uno sguardo costante alla dottrina e alla giurisprudenza in materia.
In particolare, vengono approfonditi gli aspetti delle impugnazioni nel:
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