Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11343 del 21 luglio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema d'interpretazione degli atti processuali, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. (i quali hanno portata di carattere generale), o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì – a pena d'inammissibilità – nel ricorso, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri sopra indicati e il testo dell'atto processuale oggetto di erronea interpretazione. (La Corte, nel formulare il principio sopra richiamato, ha confermato la sentenza del giudice di appello che, nel rigettare la domanda di pagamento del corrispettivo di una fornitura, aveva ritenuto idoneo il disconoscimento della fattura – prodotta dall'attore – operato dalla convenuta con la comparsa di costituzione).

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