Testi per approfondire questo articolo

Diritto processuale civile
Il processo di cognizione e le impugnazioni

Editore: Giappichelli
Pagine: 368
Data di pubblicazione: novembre 2012
Prezzo: 27,00 -10% 24,30 €
Il giudizio civile di cassazione

Editore: Giappichelli
Data di pubblicazione: gennaio 2013
Prezzo: 73,00 -10% 65,70 €
Categorie: Cassazione

Si tratta dell'opera attualmente più completa sul giudizio civile di cassazione. Essa coniuga le esigenze sistematiche con una casistica giurisprudenziale estremamente ricca così da porsi come strumento indispensabile non solo per lo studioso del diritto, ma pure per l'operatore pratico della giustizia. Il testo è aggiornato alle riforme adottate con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. con modifiche, nella 1. 7 agosto 2012, n. 134) e con la 1. 28 giugno 2012, n. 92.

(continua)
Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi

Editore: CEDAM
Pagine: 604
Data di pubblicazione: aprile 2012
Prezzo: 75,00 -10% 67,50 €

Come la precedente edizione, si conferma un'Opera che tratta con completezza il tema fondamentale delle impugnazioni.

La trattazione inizia con la disciplina generale delle impugnazioni, per spaziare, poi, al giudizio di appello, al ricorso per Cassazione, alla revocazione, all'opposizione di terzo.

Ciascun capitolo è concluso da una completa bibliografia, che permette di approfondire in maniera proficua i singoli istituti trattati, e da una rassegna di giurisprudenza... (continua)

L'evoluzione giurisprudenziale nelle decisioni della Corte di Cassazione
Anno 2013

Editore: Giuffrè
Data di pubblicazione: marzo 2013
Prezzo: 90,00 -10% 81,00 €
Categorie: Cassazione, Cassazione

Art. precedente Art. successivo

Articolo 387

Codice di Procedura Civile

Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile

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Dispositivo dell'art. 387 Codice di Procedura Civile

Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge (1).

Note

(1) Si esclude pacificamente l'applicazione della norma al regolamento preventivo di giurisdizione [v. 41], ciò in quanto esso non costituisce un mezzo di impugnazione ma solo uno strumento mediante il quale le parti tendono ad ottenere la definitiva risoluzione di una questione di giurisdizione.


Ratio Legis

La norma sancisce il principio di consumazione del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile. Essa va letta congiuntamente all'art. 358 che riconosce il medesimo principio in materia di appello.

Quesiti degli utenti che hanno ricevuto risposta dalla redazione di Brocardi.it

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it. Trattasi di quesiti per cui è stato richiesto il servizio di risposta a pagamento o che presentano particolare interesse giuridico in ragione del quale la redazione ha ritenuto di rispondere gratuitamente.

Quesito numero 2416
leo, lunedì 14 febbraio 2011, chiede:

In una causa di lavoro, la corte d'appello ha dichiarato con sentenza inammissibile l'appello proposto avverso una precedente decisione già favorevole all'appellato.
Quali conseguenze giuridiche produce l'inammissibilità?
In particolare, l'appellante può proporre ricorso in Cassazione? O la sentenza può considerarsi passata in giudicato?


Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°2416:

Ai sensi dell'art. 358 del c.p.c., l'appello dichiarato inammissibile (o improcedibile) non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge. Alcune ipotesi di inammissibilità dell'appello sono: proposizione dopo la decorrenza del termine (art. 325 del c.p.c.); nessuna delle parti ha provveduto a integrare il contraddittorio nel termine fissato dal giudice; la sentenza è ex lege inappellabile.

L'art. 357 del c.p.c., che contemplava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative di improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell’appello, è stato abrogato: ciò perché in seguito alla riforma del 1990 anche la trattazione dell'appello è affidata al collegio, e non più all'organo monocratico.

Poiché le suddette ordinanze hanno natura decisoria e definitiva, esse si ritengono ricorribili in cassazione ex art. 360 del c.p.c. (Cass. civ., 17 aprile 2001 n. 5610; Cass. civ., 17 maggio 2007 n. 11434).


Attenzione: prenderemo in esame SOLO richieste scritte in italiano corretto, con adeguata punteggiatura, riferite a quesiti di interesse. Non promettiamo di poter rispondere a tutti. Il servizio offerto è del tutto gratuito e senza alcun scopo di lucro. Chi avesse urgenza di ricevere risposta dovrà specificare che desidera il servizio a pagamento (per tutti i quesiti il costo è di 15 € + IVA per un totale di 18,15 €).




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In particolare, vengono approfonditi gli aspetti delle impugnazioni nel:

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Il cd. principio di consumazione dell'impugnazione non ha mai costituito oggetto di un lavoro monografico, nonostante il suo notevole impatto pratico. Sul piano positivo, la consumazione consegue esclusivamente alla dichiarazione d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. Nella dominante interpretazione, tuttavia, essa ha conosciuto una diffusione che va ben oltre la formulazione letterale delle norme che la prevedono, assurgendo, per l'appunto, a vero e proprio... (continua)

Il procedimento camerale in Cassazione

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Il libro ha ad oggetto lo studio del procedimento camerale in Cassazione, sul quale il legislatore ha decisamente puntato al fine di accelerare il giudizio di legittimità e alleggerire il lavoro della Corte, il cui arretrato, nel tempo, è andato progressivamente e costantemente aumentando. La più recente riforma, di cui alla l. 18 giugno 2009, n. 69, ha infatti rimodellato il giudizio di cassazione in modo tale da favorire al massimo l'applicazione del rito camerale a... (continua)