Cassazione civile Sez. III sentenza n. 17627 del 20 novembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contenuto del ricorso per Cassazione, poiché la finalità della norma di cui all'art. 366 n. 4 c.p.c. è quella di assicurare che il ricorso stesso presenti l'autonomia necessaria a consentire, senza il sussidio di altre fonti, la immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, sono inammissibili quei motivi che, anziché precisare le ragioni delle proposte censure, si esauriscano in una generica postulazione di erroneità della sentenza impugnata e nella conseguente istanza di Cassazione. (Fattispecie in tema di dedotta contrarietà al buon costume di un contratto atipico, senza l'esposizione di nessuna ragione di diritto per cui i giudici di merito avrebbero errato nel ritenerlo contrario a norme imperative).

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