Cassazione civile Sez. II sentenza n. 617 del 17 gennaio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

L'osservanza delle disposizioni, contenute negli artt. 366, secondo comma, e 370 c.p.c., secondo cui, se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, il controricorso e il ricorso incidentale devono essergli notificate presso la cancelleria della Corte di cassazione, non è prescritta a pena di nullità. Pertanto, non può essere dichiarata la nullità della notifica se questa, benché non effettuata nel luogo predetto, abbia raggiunto ugualmente il suo scopo, che è quello di portare l'atto a conoscenza del ricorrente.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.